Chi paga le spese funebri per la sepoltura del de cuius?

La sentenza in esame affronta molteplici questioni di diritto sostanziale e processuale.

Spese funebri. Un primo profilo di discussione è posto con riguardo alla risoluzione del conflitto di interessi tra eredi e coniuge legatario in relazione all’onere delle spese funebri per la sepoltura del de cuius . La decisione risolve la questione nel senso che le stesse sono a carico degli eredi in quanto spese gravanti sulla massa ereditaria, in aderenza con l’orientamento della Suprema Corte su tutte, Cass., sez. II, 3 gennaio 2002, n. 28, citata nella sentenza che si annota [1] . Non può ritenersi a riguardo estensibile per via analogica alla fattispecie il principio che si evince dalla disposizione di cui all’art. 3 della L. 130/2001 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri . Tale norma dispone che la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal personale autorizzato dal comune. Per valutare se detta disposizione possa applicarsi analogicamente anche riguardo alle spese di sepoltura del de cuius, è necessario interpretare la norma chiedendosi se il termine eseguita” sia riferito al mero gesto materiale di commiato relativo alla dispersione delle ceneri oppure se esso vada inteso in senso ampio, comprensivo anche del sostenimento degli oneri economici correlativi all’attività di cremazione. Ad avviso di chi scrive, una lettura coerente con la ratio legis e con la visione sistematica dell’intervento legislativo, deve far propendere in senso negativo [2] . Il legislatore non ha mai voluto innovare in merito alla distribuzione dei costi inerenti gli oneri funerari, ma solo disciplinare l’esecuzione per un dignitoso commiato ”. E’ da escludere un’estensione analogica che porterebbe allo stravolgimento dell’originario orientamento secondo il quale le spese funerarie gravano sulla massa ereditaria non vi è alcuna lacuna dell’ordinamento in tema di commiati funebri diversi dalla cremazione. Opposizione a decreto ingiuntivo. La pronuncia in commento affronta, altresì, il tema afferente alla reconventio reconventionis nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù del disposto di cui all’art. 645, comma 2, c.p.c., si celebra in ottemperanza alle regole previste per il procedimento ordinario, da ciò derivando che l’ ingiungente - opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’ingiunto – opponente ricopre la funzione di convenuto. Dottrina e giurisprudenza, a lungo, si sono interrogate sull’ opportunità di riconoscere alle parti di un giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione, la facoltà di spiegare domande riconvenzionali. Con riferimento alla funzione ricoperta dall’opponente, stante la sua posizione sostanziale di convenuto, la giurisprudenza del tutto pacificamente ha ritenuto opportuno riconoscere a quest’ultimo la facoltà di spiegare domande riconvenzionali, seppur nell’ambito del giudizio di opposizione. Reconventio reconventionis. Posizioni differenti si sono registrate in merito alla possibilità di riconoscere all’opposto – attore in senso sostanziale – la facoltà di spiegare una riconventio riconventionis. Secondo un primo orientamento, risalente nel tempo, si ritiene opportuno precludere all’opposto la proposizione di domande totalmente nuove, rispetto alle pretese fatte valere col decreto ingiuntivo qualora si riconoscesse all’opposto la facoltà di proporre domande nuove, si rischierebbe di infrangere il divieto di mutatio libelli ex multis, Cass. 813/1999 Cass. 3254/1995 . Altro orientamento, anch’esso risalente, ritiene necessario concedere all’opposto tutti i poteri che il codice di rito civile ammette in capo al convenuto. Tale opinione giurisprudenziale, di conseguenza, ricollega in capo all’opposto la facoltà di spiegare domande riconvenzionali il cui titolo può, coerentemente, essere diverso rispetto a quello posto a fondamento della pretesa monitoria ex multis, Cass. 13445/2000 . In posizione di mediazione tra le due opposte opinioni si riscontra la tesi seguita dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità che presuppone la necessità che la reconventio reconventionis sia connessa alle eccezioni sollevate dall’opponente con la domanda riconvenzionale. In altre parole la parte convenuta – opposta – rivestendo la posizione di attore in senso sostanziale non può estendere l’ambito del giudizio oltre i limiti da se stessa fissati nell’ambito della procedura monitoria, al fine di non violare il divieto di nuova domanda. L’unica deroga, individuata da tale posizione giurisprudenziale, è consentita nel caso in cui per effetto della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a ritrovarsi nella posizione di convenuto a cui non può essere negato il diritto di difendersi. La reconventio reconventionis si configura, quindi, come strumento atto a tutelare la posizione giuridica soggettiva della parte opposta, a fronte di attività difensive dell’opponente che potrebbero minare il principio della parità di accesso agli strumenti di tutela per entrambe le parti. Tale ricostruzione, del tutto prevalente, è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la recente pronuncia n. 26128/2010 in senso conforme Cass. Civ. Sez. III, 05.06.2007 n. 13086 Trib. Novara, 06.07.2011 n. 562 . La pronuncia in commento, allo scopo di valutare i requisiti circa l’ ammissibilità della reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aderisce pienamente alle prospettazioni fornite dalla tesi per ultimo esposta. Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioe' tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredita', concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e' composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredita' ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta' espressa dai medesimi”. Che la norma si riferisca al mero gesto materiale della dispersione delle ceneri, emerge dalla lettura complessiva del provvedimento, dal tenore letterale e dalla ratio legis . Lo stesso art. 1 l. cit. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri” è testimone dell’accento che il legislatore ha voluto attribuire alla mera attività di commiato.

Tribunale di Ragusa, sentenza 7 giugno 2013 Giudice Michele Palazzolo Motivazione 1. Ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, C.P.C., come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica 4 luglio 2009 , ai sensi dell’art. 58, comma secondo, stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , nei termini fissati dall’art. 118 Disp. Att. C.P.C., come novellato dalla citata legge n. 69/09. 2. Su ricorso in data 25 luglio 2006 di C. D. e A. D., il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a G. C., con D.I. n. 524/06 Reg. D.I. del 26.7.2006, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato al debitore unitamente al precetto il 02.08.2006, di corrispondere ai richiedenti odierni opposti la somma di €. 8.197,13, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese processuali, somma pretesa in forza della successione di tutti e due alla defunta R. D. e alla pretesa appropriazione, da parte del C., di una somma loro spettante, quali eredi della predetta, quale metà del saldo attivo, alla morte della stessa, di un conto corrente intrattenuto in vita da lei e dal C. presso il Credito Emiliano. Con atto di citazione del 2 ottobre 2006, G. C. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, citando A. D. e C. D. avanti a questo Tribunale per l’udienza del 10.01.2007, poi celebrata il 15.01.2007, in vista della quale A. D. e C. D. si sono costituiti con comparsa depositata il 21.12.2006, insistendo nella loro pretesa. Ammessi, con ordinanza del 18.06.2007, i mezzi istruttori ed assunti gli stessi all’udienza del 19.2.2008, la causa è stata posta in decisione all’udienza del 9.7.2010, con concessione dei rituali termini per il deposito di scritti conclusionali, e, quindi, con ordinanza del 23.11.2010, rimessa sul ruolo per instaurare il contraddittorio in ordine alla possibile inammissibilità dell’opposizione per il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19246 del 9.9.2010. Discussa tale questione, ora superata per l’entrata in vigore della legge interpretativa dell’art. 165 C.P.C. legge 29.12.2011, n. 218 , la causa è stata posta in decisione all’udienza del giorno 11 gennaio 2013, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali fino al 2 aprile 2013. Essa viene quindi decisa per come segue. 3. La questione della procedibilità dell’opposizione in oggetto per iscrizione della causa a ruolo oltre il termine di 5 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione notifica il 2.10.2006 – iscrizione a ruolo il 9.10.2006 è ormai superata. Con l’entrata in vigore della legge 29.12.2011, n. 218, che ha modificato l’art. 645 C.P.C. e fornito un’interpretazione autentica dell’art. 165 C.P.C. per il periodo pregresso, non v’è più dubbio che il termine di iscrizione a ruolo di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo è di giorni 10, quello dimezzato di giorni 5 valendo, per il periodo anteriore all’entrata in vigore di detta legge, solo nel caso in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine a comparire dimezzato circostanza qui non verificatasi . Ne deriva che l’opposizione in oggetto, essendo stata iscritta a ruolo la relativa causa nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell’atto di citazione, è ammissibile, essendo stato garantito all’opposta un termine minimo a comparire di circa 100 giorni, sicuramente non inferiore a giorni 90, ovvero quello previsto dall’art. 163bis C.P.C. nella formulazione in vigore al tempo dell’inizio dell’opposizione in oggetto. 4. Prima di esaminare il merito, giova richiamare i fatti. Con il ricorso per decreto ingiuntivo del 25 luglio 2006, i signori C. D. ed A. D., hanno dedotto di essere, giusta testamento olografo del 7.5.2004, pubblicato il 20.05.2004, eredi universali di R. D., nata a Ragusa il 22.3.1935 ed ivi deceduta il 7.5.2004 di avere appreso, chiedendo informazioni a riguardo, che la de cuius era, alla data della sua morte, cointestataria, con il marito G. C., di un conto corrente n. 455.010.442 presso la CREDITO EMILIANO s.p.a., recante, a detta data, un saldo attivo di €. 16.394,27 di avere appreso, in data 19.7.2006, che detto conto era stato estinto dal C. il 14.1.2006 di avere, quali eredi di R. D., diritto alla somma di €. 8.197,13, pari alla metà di quella giacente su detto conto alla data della morte di costei di avere inutilmente richiesto tale somma al C Dunque, in sostanza, la pretesa degli odierni opposti è quella della condanna del C. al pagamento di detta somma, pari alla metà di quella giacente sul conto corrente cointestato a lui ed alla de cuius al momento della morte della stessa. Avverso detto decreto ingiuntivo, che, in quanto provvisoriamente esecutivo, ha avuto esecuzione con lo spontaneo pagamento di quanto dovuto da G. C., ha proposto opposizione quest’ultimo senza contestare i fatti, però opponendo in compensazione al credito degli opposti un suo preteso credito verso gli stessi, quali eredi della moglie, che, nominando gli stessi suoi eredi, a lui aveva legato l’usufrutto su beni immobili. Ha dedotto di avere destinato la somma di cui al conto corrente suddetto di pertinenza della de cuius al pagamento di debiti ereditari, ovvero al pagamento della somma di €. 10.920,00 di cui alle fatture n. 81 del 16.7.2004, n. 88 del 13.09.2004 e n. 95 del 15.10.2004, emesse dalla ditta R.rio C. per l’installazione della piattaforma elevatrice commissionata giusta contratto del 15.3.2004 a firma sua e della moglie, nonché al pagamento della somma di €. 350,00 all’elettricista E. D. padre degli opposti per i lavori necessari all’installazione di detta piattaforma elevatrice che avrebbe dovuto utilizzare la de cuius, ammalata, per i suoi movimenti in casa, nonché ancora alla copertura delle spese funerarie da lui sostenute per €. 1.401,29 e al pagamento della metà dell’importo delle spese di successione che gli stessi opposti, eredi, avevano da lui preteso. Ha aggiunto che, iniziata l’esecuzione del D.I. provvisoriamente esecutivo, egli, al fine di evitare il pignoramento e con animo di rivalsa, aveva pagato detta somma agli opposti. Ha opposto in compensazione, dunque, la somma di €. 7.036,29, oltre interessi, per pagamento delle suddette fatture, compenso all’elettricista e spese funerarie, oltre quella versata per spese di denuncia di successione in misura superiore a quanto da lui dovuto. Ha chiesto la revoca dell’ingiunzione, con vittoria di spese. A. D. e C. D., costituitisi in giudizio, hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dal C., in particolare negando che la piattaforma elevatrice fosse stata ordinata per la de cuius e, comunque, eccependo che era stato novato il rapporto, avendo il C. confermato l’ordine dopo la morte della moglie, nonché deducendo che le spese funerarie e di successione erano state divise tra loro ed il C. di comune accordo. In ogni caso, hanno opposto in compensazione del credito dallo stesso opposto in compensazione quello loro per restituzione di arredi e beni sottratti dallo stesso presso un immobile loro lasciato in eredità dalla de cuius, tali beni mobili compresi, o quello della somma equivalente al valore degli stessi, nonché quello per la restituzione della somma di €. 7.500,00 loro spettante ed invece lasciata” al C 5. Per quanto attiene al merito, si tratta di esaminare l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore degli opposti e a carico del C. per la somma di €. 8.197,13, dai primi pretesa quale importo pari alla metà del saldo attivo, alla data del 7.5.2004, di un conto corrente di cui R. D., deceduta il 7.5.2004 e della quale essi sono eredi, era contitolare con il marito G. C., che, per contro, ha chiuso il conto e riscosso ogni saldo attivo. Va esaminata, poi, la domanda riconvenzionale del C., che, deducendo di essere creditore verso gli eredi della moglie di somme sborsate interamente da lui per far fronte al pagamento di debiti che erano anche della de cuius, oltre che suoi, e a spese inerenti la sepoltura della stessa e la sua successione, ha opposto in compensazione al credito degli opposti questo suo preteso credito. Infine, va rilevato che, dinanzi a tale prospettazione dell’opponente e in via subordinata, ovvero per il caso di riconoscimento del credito dedotto dall’opponente in via riconvenzionale, gli odierni opposti hanno formulato una reconventio reconventionis, opponendo a loro volta a lui in compensazione il credito derivante dalla mancata consegna a loro, quali eredi, da parte del C., di beni mobili relitti dalla de cuius o quello derivante dalla pretesa di corresponsione della somma corrispondente al loro valore e il credito derivante dall’indebita ed erronea consegna al C., da parte di loro parenti, della somma di €. 7.500,00, in realtà loro spettante, quali eredi di R. D a. Ebbene, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e va respinta. Il C. non ha assolutamente contestato i fatti dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di avere riscosso per intero le somme di cui al conto corrente comune a lui e alla de cuius, né che il saldo attivo dello stesso fosse, alla data di morte della moglie, quello indicato dagli opposti. Egli non ha contestato tale circostanza in questa sede e neppure in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo spontaneamente eseguito lo stesso prima del pignoramento, senza neppure fare riserva di ripetizione di quanto pagato. Pertanto, ai germani D. era sicuramente dovuta la somma suddetta di €. 8.197,13, con la conseguenza che l’opposizione non è fondata e va respinta, salvo a disporre la compensazione di detta somma con quella risultante dovuta al C. in accoglimento della riconvenzionale da lui proposta. b. La domanda riconvenzionale dell’opponente riguarda la deduzione di crediti che egli vanta verso gli eredi e che oppone in compensazione al credito dagli stessi fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. Si tratta di 3 crediti distinti. Il primo è di €. 5.635,00 e riguarda la metà della spesa sostenuta dal C. per l’installazione di una piattaforma elevatrice nella sua casa, commissionata da lui e dalla moglie e montata dopo la morte di quest’ultima, somma corrisposta alla ditta fornitrice C. R.rio €. 5.460,00, pari a metà di €. 10.920,00 , e metà della spesa per il relativo impianto elettrico €. 175,00, pari a metà di €. 350,00 , avendo corrisposto a tal fine €. 340,00 all’elettricista, padre degli odierni opposti. Il secondo credito è pari ad €. 1.401,29 , somma occorsa per le spese funerarie relative alla moglie e da lui sostenute per intero. Il terzo è un credito di importo non determinato e relativo alla somma che il C. assume di avere sborsato in eccedenza a quanto gli competeva per le spese di successione riguardo all’eredità della moglie, chiarendo di avere pagato per tale causale la somma di €. 1.500,00, a suo dire eccessiva somma che sarebbe stata corrisposta ad uno degli opposti, ovvero all’avv. A. D. . Prima di esaminare la domanda, va osservato che le reciproche pretese delle parti avevano raggiunto, in relazione alla morte di R. D. e ai diritti successori, una composizione amichevole, probabilmente in forza dei buoni rapporti tra loro correnti al momento della morte della predetta. Il C., quale coniuge superstite, aveva pagato le spese per il funerale e la sepoltura della D. ed aveva corrisposto all’avv. A. D. la somma di €. 1.500,00 quale suo contributo alle spese per la denuncia di successione, avendo chiaramente accettato le disposizioni di ultima volontà della moglie e, ciò nonostante, ritenuto di dover contribuire alle spese funerarie e di successione in forza di un obbligo morale nascente dalla sua qualità di coniuge della defunta. Aveva nascosto, però, agli eredi della moglie l’esistenza di un conto corrente di cui la stessa era cointestataria e recante un saldo attivo alla morte della stessa, provvedendo a tenerlo in vita per qualche tempo ed infine ad estinguerlo. Scoperta tale vicenda, gli eredi hanno preteso la metà del saldo attivo di detto conto corrente alla data della morte della loro dante causa, suscitando le ire del C., che, pur pagando quanto precettato a seguito del D.I. provvisoriamente esecutivo che gli stessi avevano ottenuto a suo carico, ha proposto opposizione, rivendicando la restituzione di somme che egli aveva tranquillamente sostenuto sull’evidente presupposto che fossero a suo carico. Nella sostanza, gli opposti pretendono la detta somma e tutto il resto può rimanere invariato, non pretendendo la restituzione della somma di €. 7.500,00 di pertinenza della defunta e corrisposta al C. e neppure la somma equivalente al valore dei beni facenti parte della massa ereditaria e a loro spettanti e che assumono essersene impossessato il C., tale pretesa essendo stata formulata in forma di reconventio reconventionis solo in via subordinata, ovvero per il caso di ritenuta fondatezza della domanda riconvenzionale contro di loro proposta dal C Quest’ultimo, a sua volta, pretende di trattenere tale somma e, dunque, avendola già pagata, che gli sia restituita e null’altro. b.1 Cominciando dal credito preteso per spese di successione sostenute in misura che si assume essere stata superiore al dovuto terzo credito , va sottolineato come le deduzioni del C. a riguardo siano del tutto generiche e mosse dalla chiara intenzione di individuare altre somme a credito verso gli opposti, che, integrando quella di €. 7.036,29 pretesa per le ragioni di cui sopra per rimborso metà spesa piattaforma elevatrice e per rimborso spese funerarie , consentissero di giungere ad un importo pari o superiore ad €. 8.197,13, da opporre in compensazione al credito nei suoi confronti. Infatti, l’opponente si è limitato a dedurre che occorre aggiungere alla superiore somma di €. 7.036,29 la differenza tra quanto corrisposto da lui a titolo di contribuzione per gli oneri della denuncia di successione €. 1.500,00 e quanto effettivamente dovuto in proporzione al valore del legato ricevuto, senza neppure indicare l’ammontare complessivo di dette spese e la quota che avrebbe dovuto gravare su di lui. In ogni caso, le dichiarazioni dei testi G. M. ed E. D. consentono di ritenere che le parti avevano raggiunto un accordo di ripartizione delle spese di successione ed il C., consegnando la somma di €. 1.500,00 all’avv. A. D., abbia inteso eseguire detto accordo, raggiunto addirittura prima della morte di R. D b.2 Il rimborso delle spese funerarie per la sepoltura della moglie può essere preteso dal C., che le ha anticipate, non essendo emerso diverso accordo tra le parti ed essendo pacifico che le spese funerarie, pur non costituendo debiti ereditari, gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario Cass. 7.3.2002, n. 28 . La circostanza che il C. le abbia anticipate e non ne abbia richiesto il pagamento agli eredi prima dell’opposizione a decreto ingiuntivo non esclude il suo diritto a ripeterle dagli stessi e, d’altronde, sul punto specifico nessuna contestazione seria hanno mosso gli opposti, che si sono limitati ad interrogarsi sulle ragioni per cui il C. aveva pagato tale somma spontaneamente pur sapendo essere loro gli eredi e a biasimare la sua retromarcia sul punto. b.3 Resta da esaminare il primo dei crediti dedotti dal C. in compensazione e la relativa questione è senz’altro la più spinosa. In fatto, appare pacifico che la piattaforma elevatrice in oggetto fu ordinata alla ditta C. dal C. e dalla de cuius e nell’interesse di quest’ultima, un paio di mesi prima della sua morte, ma è stata installata in un immobile di proprietà del C. e da costui esclusivamente pagata soltanto dopo la morte della moglie. È pure pacifico che la vicenda è stata gestita in via autonoma dal C., senza alcun coinvolgimento degli eredi, ai quali nessuna richiesta di pagamento della metà della relativa spesa risulta inoltrata fino all’inizio del presente giudizio e neppure nel verbale di pignoramento in suo danno, allorché ha dichiarato di riconoscere il debito relativo al conto corrente. Ora, non v’è dubbio che il C. ha stipulato il contratto di fornitura ed installazione della piattaforma elevatrice del 15.03.2004 con entrambi i coniugi, R. D. avendolo pure sottoscritto. È certa la validità di tale contratto, l’eccezione di nullità dello stesso labilmente dedotta e sommessamente sostenuta dagli opposti apparendo del tutto infondata. Non v’è prova della pretesa incapacità naturale della de cuius alla data del 15.3.2004 e la patologia di cui la stessa era affetta all’epoca Vedi verbale della Commissione Medica per l’Accertamento delle Invalidità Civili del 3.5.2004 in atti non è neppure tale da fare anche solo sospettare che costei versasse sicuramente in situazione di incapacità di intendere e di volere. La circostanza che l’impianto ordinato al C., pur se strumentale al miglioramento delle condizioni di vita della D. all’interno dell’appartamento nel quale viveva con il marito, sia stato installato in un immobile di proprietà di quest’ultimo non può determinare che l’obbligazione in oggetto sia solo a carico del C Morta la D., è certamente venuto meno l’interesse all’installazione dell’impianto che aveva indotto a quella decisione, con la conseguenza che tale installazione è stata voluta dal C. a titolo di miglioria di un suo appartamento, tanto che non ha minimamente coinvolto gli eredi nella scelta di procedere comunque all’installazione dell’impianto e nel pagamento delle relative spese, che ha preteso solo per ritorsione dopo che gli stessi hanno conseguito il decreto ingiuntivo per cui è opposizione. Tuttavia, si tratta pur sempre di obbligazione assunta anche dalla de cuius, con la conseguenza che gli eredi, salvo ad esercitare la facoltà di recesso e pagare solo la prestazione eseguita fino al momento della morte della de cuius, erano obbligati a dare esecuzione al contratto e ad adempierlo. È vero che il C., omettendo di informare gli eredi sull’esistenza di detto contratto e di interpellarli sulla opportunità della sua esecuzione, ha precluso agli stessi di potere recedere dal contratto, come assicurato al committente dall’art. 2227 C.C. nell’ambito del contratto d’opera e dall’art. 1671 C.C. nell’ambito del contratto di appalto, ma ciò potrebbe condurre alla formulazione di un’azione risarcitoria verso lo stesso, ma non può condurre alla conclusione che egli abbia voluto in proprio e nel suo interesse l’esecuzione del contratto de quo e non possa pretendere che gli eredi gli restituiscano parte del prezzo che ha pagato. Pertanto, sussiste tale credito di €. 5.635,00 del C. verso gli opposti. Ne deriva che costui è complessivamente creditore degli opposti per €. 7.036,29, somma inferiore, comunque, a quella di cui all’ingiunzione di pagamento a suo carico. 6. Accolta la suddetta domanda riconvenzionale, sia pure limitatamente alla somma di €. 7.036,29, va esaminata quella formulata come reconventio reconventionis dagli opposti in via subordinata, ovvero per il caso di accoglimento di quella riconvenzionale dell’opponente e, dunque, solo al fine di paralizzare la pretesa di quest’ultimo, con compensazione del suo eventuale credito con quello da loro dedotto nei confronti dello stesso. Ora, mentre la pretesa di restituzione di beni mobili facenti parte della massa ereditaria di cui si sarebbe impossessato il legatario C. o di condanna di costui al pagamento dell’equivalente pecuniario del loro valore non è stata sufficientemente provata, v’é stata confessione dell’opponente riguardo alla ricezione della somma di €. 7.500,00 quale quota di un deposito bancario spettante alla de cuius, essendo cointestato alla stessa, al fratello E. e alla madre. Si tratta di somma facente parte della massa ereditaria e la circostanza che terzi la suocera del C. e madre della de cuius o la madre o il padre degli opposti l’abbiano consegnata al C. non è opponibile agli eredi che in tal senso non risulta abbiano mai disposto. Tale somma è ben superiore all’importo che gli opposti sarebbero tenuti a pagare al C. e, dunque, va disposta la compensazione tra i due importi senza alcun obbligo del C. di corrispondere la differenza, posto che la domanda degli opposti nei suoi confronti è stata proposta come reconventio reconventionis in via subordinata e all’evidente scopo di paralizzare la contraria pretesa del C Pertanto, accolte sia la domanda riconvenzionale del C. e sia la reconventio reconventionis degli opposti, va disposta la compensazione dei crediti reciproci fino alla concorrenza, senza ulteriore statuizione di condanna a carico del C., al quale, però, nulla è dovuto dagli opposti per i titoli dedotti. 7. Le spese processuali, da liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale compiuta, seguono la soccombenza e vanno, perciò, poste a carico dell’opponente. Esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, applicabile anche nelle controversie introdotte e non definite prima della sua entrata in vigore, ovvero in quelle nelle quali l’attività difensiva è stata compiuta, anche solo in parte, sotto il vigore dello stesso. Per Questi Motivi il Tribunale, decidendo, in persona del giudice istruttore, nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da G. C. contro C. D. e A. D. con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2006 RIGETTA l’opposizione proposta da G. C. avverso il D.I. emesso a suo carico da questo Tribunale il 26.7.2006 al n. 524/06 Reg. D.I. su istanza di C. D. e A. D. e, accolta tanto la domanda riconvenzionale dell’opponente verso gli opposti quanto la reconventio reconventionis da costoro proposta contro di lui, DISPONE la compensazione dei reciproci crediti fino alla loro concorrenza, dichiarando che nulla è dovuto dagli opposti al C. CONDANNA quest’ultimo al rimborso, in favore degli opposti, delle spese processuali, liquidandole in complessivi €. 1.400,00, per compenso ex D.M. 20.7.2012, n. 140, oltre accessori di legge.