L’appello alla sentenza di separazione è diverso dal giudizio di revisione sulle condizioni di affidamento: assegno più alto anche senza nuove circostanze

Deve escludersi che in sede d’appello della sentenza di separazione personale tra coniugi, il Collegio possa procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli minori solo in presenza di circostanze nuove, essendo tale requisito richiesto solo per le domande di revisione ex art. 155-ter c.c

Con la sentenza n. 10720, depositata l’8 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la liceità dell’innalzamento dell’assegno di mantenimento operato dalla Corte d’Appello. Fra moglie e marito i figli 900 euro di assegno. Una coppia si sta separando. Il Tribunale dispone l’affidamento della casa coniugale alla donna, dove abiterà con i due figli minori. L’uomo dovrà corrispondere, per il loro mantenimento, un assegno mensile da 600 euro. La Corte d’Appello innalza tale cifra di 300 euro l’uomo dovrà versare ogni mese 900 euro. I giudici di secondo grado hanno infatti raffrontato le capacità reddituali dei due coniugi 27mila euro lordi per lei, più una potenziale entrata da locazione di abitazione in luogo di villeggiatura 50mila lordi per lui, oltre alcuni cespiti immobiliari. L’incremento dell’assegno è dovuto per le aumentate esigenze di mantenimento, cura ed istruzione dei figli connesse alla loro crescita. Corretta la rivalutazione anche senza fatti nuovi? L’uomo ricorre per cassazione sostenendo che il giudice avrebbe violato l’art. 155- ter c.c., poiché la determinazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori sarebbe stata adottata senza la giustificazione di fatti o circostanze nuove rispetto alla determinazione presidenziale del giudizio di separazione, nonostante la mancanza di miglioramenti reddituali e la comprovata evidenza di un rilevante peggioramento verificatosi dopo la separazione . La Suprema Corte, rigetta il ricorso, sottolineando come il ricorrente confonda due giudizi, diversi l’uno dall’altro. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. Il primo, ex art. 155- ter c.c., ha ad oggetto il diritto di richiedere, in ogni tempo, la modificazione delle statuizioni economiche precedentemente assunte , con procedimento ad hoc . Oggetto peculiare di tale giudizio è l’allegazione e la prova di circostanze sopravvenute rispetto a quelle sulle quali si era fondata la pregressa valutazione giudiziale . Impugnazione della sentenza disponente l’assegno. Il secondo, cioè l’impugnazione della sentenza che abbia disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli, si fonda sulla richiesta di una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto, allegate e dimostrate nel primo grado, pur potendo prendere in considerazione anche elementi nuovi, maturati nel corso del procedimento, quali l’incremento delle esigenze dei figli minori, connesse alla loro crescita . Le circostanze nuove. Le circostanze nuove non sono condizione necessaria per tale tipo di giudizio. Il giudice ha fondato la propria decisione sulla rivalutazione delle circostanze di fatto preesistenti . La Corte sottolinea poi che la corte territoriale ha compiuto un corretto giudizio comparativo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento , operazione che non richiede un riscontro rigoroso del loro ammontare, essendo sufficiente un’attendibili valutazione comparativa della situazione complessiva di entrambi . L’assegno deve essere versato a partire dalla presentazione della domanda.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio – 8 maggio 2013, n. 10720 Presidente Vitrone – Relatore Acierno Svolgimento del processo Nella sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'Appello di Palermo, nel giudizio di separazione personale tra A G. e A.M P. , ha disposto l'aumento del contributo per il mantenimento dei due figli, a carico del G. , da 600 a 900 Euro. La decisione si è fondata sul raffronto tra le capacità reddituali dei due coniugi, caratterizzate per la P. da un reddito da lavoro annuo lordo pari a 27 mila Euro oltre alla possibilità di ricavare dalla locazione di un'unità abitativa di sua proprietà peraltro rivendicata dal coniuge il corrispettivo del canone e per il G. dal reddito da lavoro derivante dalla sua attività professionale di avvocato, quantificabile in circa 50 mila Euro l'anno oltre ad alcuni cespiti immobiliari nonché sulle aumentate esigenze di mantenimento, cura ed istruzione dei figli connesse alla loro crescita. In ordine alle deduzioni ed allegazioni del G. , relative alla diminuzione della propria capacità reddituale, soprattutto in conseguenza dell'intervenuta separazione, la Corte ha escluso che fosse stato dimostrato uno stabile peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato dovendosi ritenere le circostanze indicate quali il ricorso al credito bancario o azioni esecutive a suo carico, peraltro agevolmente ottenuto elementi meramente temporanei e comunque inidonei a modificare il quadro di stabilità patrimoniale e reddituale d'insieme. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.A. , affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso A.M P. . Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Ne primo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione degli artt. 155 ter, quater, 156 comma settimo e dell'art. 9 comma primo della l. n. 898 del 2970, la determinazione in aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori, in quanto adottata senza la giustificazione di fatti o circostanze nuove rispetto alla determinazione disposta all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, nonostante la mancanza di miglioramenti reddituali e la comprovata evidenza di un rilevante peggioramento verificatosi dopo la separazione. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe fondato l'esame sulla sua situazione economico patrimoniale su mere presunzioni di carattere deduttivo, quali l'attività libero professionale avviata e la titolarità di cespiti immobiliari, del tutto privi di redditualità. Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto Si chiede di conoscere se in materia di rideterminazione in aumento della misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori, nella fase di gravame, sia consentito al giudice d'appello d'ignorare la pertinente disciplina di cui agli artt. 156, comma 7, cod. civ., ovvero quella di cui all'art. 9, comma 1, l. n. 898 del 1970 applicabile in via analogica in subiecta materia e procedendo ad un novum judicium, di provvedere comunque alla rideterminazione dell'assegno, anche in assenza di giustificati motivi ovvero di fatti nuovi rispetto a quelli valutati e ponderati dalla decisione gravata, fatti che abbiano significativamente inciso, migliorandole le condizioni reddituali dell'onerato motivi, fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del primo giudice, perché non conosciuti o comunque perché non correttamente delibati . Il motivo è manifestamente infondato. L'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli minori, posto a carico del ricorrente, non è conseguito ad un giudizio di revisione instaurato ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. ma all'esito dell'impugnazione della sentenza di primo grado. Oggetto di tale impugnazione è stata la richiesta di riesame delle circostanze di fatto valutate dal Tribunale al fine di giungere alla determinazione contestata. La parte ricorrente nell'esposizione del motivo mostra di confondere le due tipologie di giudizi. Il primo ha ad oggetto il diritto dei coniugi di richiedere, in ogni tempo, la modificazione delle statuizioni economiche precedentemente assunte, mediante un procedimento ad hoc, disciplinato, per la separazione personale dagli artt. 155 ter cod. civ. e 710 cod. proc. civ., e per il divorzio dall'art. 9 della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni. Oggetto peculiare di tale giudizio è l'allegazione e la prova di circostanze sopravvenute rispetto a quelle sulle quali si era fondata la pregressa valutazione giudiziale Cass. 2338 del 2006 . L'impugnazione della sentenza di primo grado che abbia disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori si fonda, invece, tendenzialmente sulla richiesta di una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto, allegate e dimostrate nel primo grado pur potendo prendere in considerazione anche elementi nuovi, maturati nel corso del procedimento, quali l'incremento delle esigenze dei figli minori, connesse alla loro crescita, Cass. 10119 del 2006 3925 del 2012 . Le circostanze nuove costituiscono, di conseguenza, condizione necessaria esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 155 ter cod. civ. ed art. 9 l. n. 898 del 1970 ma non per il giudizio d'appello promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro genitore. Nel caso di specie, il giudice del secondo grado ha fondato la propria decisione sia sulla rivalutazione delle circostanze di fatto preesistenti le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, oggetto di valutazione comparativa sia sull'oggettivo incremento delle esigenze dei figli minori legate allo loro crescita, ritenuto da questa Corte un fatto notorio che non ha bisogno di specifica dimostrazione Cass. 17055/2007 . In conclusione, deve escludersi che in sede d'appello della sentenza di separazione personale tra coniugi, il Collegio possa procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli minori solo in presenza di circostanze nuove, essendo tale requisito richiesto esclusivamente per le domande di revisione ex art. 155 ter cod. civ. e 9 l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, pur non essendo esclusa la possibilità di tenere conto di nuovi elementi di valutazione, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio rebus sic stantibus che permea i procedimenti in materia di famiglia. Cass. 10119 del 2006 . Nel secondo motivo viene dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, l'ingiustificato aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli minori, non essendo stato considerato, dalla sentenza impugnata, l'incremento delle spese derivanti dalla separazione, rappresentate dalla corresponsione dell'assegno in contestazione e dalla necessità di locare un'abitazione dopo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché la notevole esposizione debitoria dovuta al pagamento di rate mensili di mutui e finanziamenti concessi da istituti di credito, anch'essi determinati dalla situazione economica verificatasi dopo la separazione. Viene censurata anche la omessa considerazione della circostanza relativa al fatto che la moglie fosse proprietaria di un immobile sito in località di villeggiatura potenzialmente produttivo di incremento reddituale oltre a godere della casa coniugale. Infine, viene posta in luce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto rivelatore di affidabilità e stabilità economica, il ricorso al credito bancario invece che dedurne il peggioramento della situazione patrimoniale e viene contestata la legittimità della decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della sentenza impugnata, e non da quella d'appello. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplicità di ragioni. La prima riguarda la formulazione del momento di sintesi ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che si presenta del tutto privo della chiara indicazione del fatto controverso riproducendo le argomentazioni già svolte nell'illustrazione del motivo ed indicando, ancorché del tutto genericamente, una pluralità di circostanze senza indicarne, coerentemente con il parametro normativo, la decisività S.U. 20603 del 2007 S.U. 2652 del 2008 . La seconda si fonda sul contenuto del motivo, rivolto a richiedere una non consentita rivalutazione dei fatti, esaurientemente esaminati dalla sentenza impugnata, Cass. 9233 del 2006 2272 del 2007 , con motivazione del tutto priva di vizi logici o lacune. Quanto alla dedotta sottovalutazione di alcune circostanze di fatto o alla contraddittorietà relativa ad altre, deve osservarsi che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale il giudizio comparativo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento non richieda un riscontro rigoroso del loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile valutazione comparativa della situazione complessiva di entrambi. .Cass. 3974 del 2002 13592 del 2006 23051 del 2007 25618 del 2007 ancorché in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma la ratio del principio è applicabile anche all'assegno per i figli minori . Nella specie la sentenza impugnata ha preso in esame tutti gli elementi confluenti sulla determinazione dei redditi delle parti, comprese le esposizioni debitorie e il ricorso al credito, dandone una valutazione diversa da quella indicata dal ricorrente ma né deficitaria né illogica. Inoltre, correttamente non è stata tenuta in considerazione, nella determinazione delle capacità reddituali dell'obbligato, l'incidenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto non qualificabile come elemento peggiorativo del reddito, attesa la preesistenza alla separazione di tale obbligo. Infine, deve rilevarsi la palese infondatezza della censura relativa alla errata decorrenza dell'assegno peraltro priva della specifica formulazione di un motivo in quanto per orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza . Cass. 10119 del 2006 . Ne consegue che nella specie, la fissazione del dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza impugnata costituisce già uno spostamento in avanti della decorrenza dell'assegno di mantenimento rispetto al criterio generalmente applicabile. Non può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale di applicare l'art. 385, quarto comma cod. proc. civ. in quanto l'infondatezza palese dei motivi di ricorso non appare sostenuta da una condotta consapevolmente contraria alla buona fede o ad un uso strumentale del processo S.U. 25831 del 2007 . Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento liquidandole in complessivi Euro 2200 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.