Revocabilità della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione

Non può dirsi che la rinuncia all’azione di riduzione costituisca una mera rinuncia ad una facoltà priva di conseguenza sul patrimonio del debitore, perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermissione. In questo senso, dunque, la rinuncia deve qualificarsi come atto dispositivo suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c

Al centro dell’attenzione della sentenza del 18 marzo 2013 del Tribunale di Novara, la vexata quaestio dell’ammissibilità o meno dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rispetto all’atto di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima. A parere del Giudicante, nella sentenza che si annota, va ammessa la revocabilità della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione ai sensi dell’art. 2901 c.c Il fatto. Si antepone, per chiarezza di disamina, una rapida descrizione del fatto concreto. Una s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Novara, una s.a.s., quale debitrice principale, nonché due dei soci di quest’ultima, in qualità di fideiussori per la somma di circa 153 mila euro. Nello specifico, la società attrice esponeva di aver appreso che uno dei due fideiussori, intervenuta la morte del padre di quest’ultimo, aveva prestato piena ed integrale acquiescenza al testamento con cui gli era stato attribuito il solo diritto di abitazione vitalizio sulla quota del 50% dell’alloggio dallo stesso abitato, la cui nuda proprietà era stata invece legata alla figlia. Ciò premesso, parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna solidale della predetta s.a.s. al pagamento di euro 153 mila, nonché la revoca ai sensi dell’art. 524 c.c. ovvero 2901 c.c. dell’atto con cui uno dei due fideiussori aveva prestato piena ed integrale adesione alle diposizioni testamentarie paterne e rinunciato all’azione di riduzione, dichiarando altresì di voler agire ex art. 2900 c.c. in surrogazione del debitore stesso per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimario dello stesso. Si costituivano in giudizio la s.a.s. nonché i soci, i quali non contestavano il credito affermato da parte attrice avversavano, invece, l’applicabilità dell’art. 524 c.c. al caso de quo perché norma non suscettibile di interpretazione analogica e confutavano altresì la revocabilità della rinuncia dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto atto privo di carattere dispositivo. Il Tribunale di Novara accoglieva invece la domanda revocatoria e condannava la s.a.s. al pagamento della somma richiesta da parte della società creditrice. Finalità e natura dell’azione di riduzione. La tutela del legittimario, volta ad ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre. L’azione di riduzione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia totale o parziale , nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre. È stato chiaramente precisato dalla giurisprudenza della Cassazione che l’azione di riduzione configura un’azione personale diretta a procurare al legittimario l’utile corrispondente alla quota di legittima, e non un’azione reale, perché si propone non contro chi è l’attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni egli ha un diritto che può far valere in giudizio nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un’obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio. L’azione di riduzione è dunque un’azione personale di accertamento costitutivo accertamento al quale segue automaticamente, ipso iure , la modificazione giuridica che forma il contenuto del diritto del legittimario. Rinunzia all’azione di riduzione. Il diritto, patrimoniale e perciò disponibile, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente. Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia all’eredità non è applicabile per la rinuncia all’azione di riduzione del legittimario pretermesso. Il formalismo prescritto per la rinunzia all’eredità è giustificato dall’importanza dell’atto che si compie e dall’esigenza di garantire i terzi, così palesando le sorti dell’eredità. Tale formalismo non è necessario nella rinunzia all’azione di riduzione poiché la stessa non comporta alcuna modifica della delazione ereditaria ma rende definitiva la situazione giuridica sorta in virtù della disposizione lesiva. Pertanto, l’azione di riduzione è rinunciabile ma si tratta di una rinuncia diversa dalla rinuncia all’eredità, seppur in linea pratica è possibile una coincidenza nell’ipotesi di erede pretermesso se esso non agisce in riduzione non sarà mai erede. Quota di riserva spettante ai legittimari secondo le Sezioni Unite deve essere determinata al momento dell’apertura della successione. Ha pregio osservare il richiamo effettuato dall’odierno Giudicante ad un grand arrêt delle Sezioni Unite n. 13429/2006 nel quale i Supremi giudici chiariscono che il mancato esercizio dell’azione di riduzione per rinuncia, come nel caso de quo , o per prescrizione, da parte di alcuni dei legittimari non determina l’aumento delle quote di legittima spettanti agli altri legittimari, poiché per l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria è necessario fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione. Esperibilità dell’azione di riduzione in via surrogatoria. Il Tribunale di Novara, inoltre, condividendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, precisa che l’azione di riduzione è esperibile in via surrogatoria anche dai creditori del legittimario pretermesso non rientrando il diritto di legittima nel novero dei cosiddetti diritti inerenti alla persona. Ciò sulla base della considerazione per cui l’azione di riduzione, avendo carattere prevalentemente patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi tanto mortis causa quanto per atto tra vivi, purchè la cessione sia successiva all’apertura della successione, e ben può essere esercitata in via surrogatoria dai creditori personali del legittimario. Il diritto alla legittima, in definitiva, è un diritto a contenuto patrimoniale, disponibile e trasmissibile insieme con il diritto alla sua tutela. Rinuncia atto abdicativo rientrante nell’ambito dell’azione revocatoria. Tra i presupposti che condizionano l'esperimento dell'azione revocatoria vi è quello relativo alla natura ed al contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, nel senso che sono soggetti all'azione stessa soltanto quegli atti i quali importano una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile in riferimento non solo agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono comprometterne eventualmente la consistenza in futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali. Tuttavia, per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione occorrendo accertare se essi si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si concretano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. E, in quest’ultima categoria non rientra la rinuncia all’azione di riduzione che, ad avviso del Collegio giudicante, non costituisce una mera rinuncia ad una facoltà priva di conseguenze sul patrimonio del debitore, perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermissione.

Tribunale di Novara, sentenza 18 marzo 2013 Presidente Nutini – Relatore Gambacorta Sentenza nella causa civile iscritta al numero 2698/2010 promossa da ROSSO S.R.L. elettivamente domiciliata in Novara, via S.B.d.S. presso lo studio dell'Avv. Piero Pollastro che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione parte attrice contro SO.GE.P.I.M. s.a.s. di M.A. & amp e, M.A., L.F., L.G., M.E., S.M. elettivamente domiciliati in Novara, via M. presso lo studio dell'Avv. Antonio Costa Barbe che li rappresenta e difende giusta delega a margine alla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta Oggetto azione revocatoria ed azione di riduzione in surrogatoria conclusioni delle parti Per parte attrice Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill. mo Tribunale Nel merito e in via principale a dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido So.ge.p.i.m. s.a.s., in qualità di debitore principale, M.A. e L.F., in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a Rosso s.r.l. la capital somma di euro 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L 231/2002, dal 15.7.2010 giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c., e, poi, al capitale b dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.comma e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di Rosso s.r.l., la dichiarazione di piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie di L.R. e la conseguente rinuncia a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare espresse da L.F. e consacrate in Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie Successione di L.R. a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 Rep. n. 50037- raccomma n. 14938 c dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B.R., corrente in Milano, Piazza B., C.F. omissis, in surrogazione della legittimaria e propria debitrice L.F., nata a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, nei confronti di L.G., nato a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, e M.E., nata a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis, sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via L.G.I., 1, piano T-S1, il tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie Successione di L.R. a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 Rep. n. 50037- raccomma n. 14938 e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili 1 quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via L.G.I., piano T-S1 2 quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 2, A2, vani 9,5, sito in Novara, via L.G.I., piano T-S1 3 quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 4, C6, mq 96, sito in Novara, via L.G.I., 1, piano 1S 4 quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. 24, mapp. 154, T, di are 1 e centiare 30 accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a L.F. disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie dichiarato che la attribuzione alla debitrice ed erede legittimarla comporterebbe concreto pericolo che la debitrice, conseguito il vantaggio del proprio riaccrescimento patrimoniale, ne disponga immediatamente al fine di sottrarre il bene o il denaro all'esecuzione forzata, attribuire in proprietà a Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B.R., corrente in Milano, Piazza B., C.F. omissis, la quota di legittima di competenza di L.F., se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare L.G. e M.E. a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a L.F., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili Nel merito e in via subordinata a dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido So.ge.p.i.m. s.a.s., in qualità di debitore principale, M.A. e L.F., in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a Rosso s.r.l. la capital somma di euro 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, dal 15.7.2010 giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c., e, poi, al capitale b dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.comma e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di Rosso s.r.l., la dichiarazione di piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie di L.R. e la conseguente rinuncia a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare espresse da L.F. e consacrate in Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie Successione di L.R. a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 Rep. n. 50037- raccomma n. 14938 c dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B.R., corrente in Milano, Piazza B., C.F. omissis, in surrogazione della legittimaria e propria debitrice L.F., nata a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, nei confronti di L.G., nato a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, e M.E., nata a omissis , residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via L.G.I., piano T-S1, il tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie Successione di L.R. a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 Rep. n. 50037- raccomma n. 14938 e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili 1 quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via L.G.I., piano T-S1 2 quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 2, A2, vani 9,5, sito in Novara, via L.G.I., piano T-S1 3 quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. omissis , sub. 4, C6, mq 96, sito in Novara, via L.G.I., piano 1S 4 quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. 24, mapp. 154, T, di are 1 e centiare 30 accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a L.F. disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie attribuire in proprietà a L.F., nata a omissis, residente in Novara, via L.G.I., C.F. omissis, la quota di legittima spettantele, se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare L.G. e M.E. a versare direttamente alla medesima L.F. la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettantele, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili il tutto, comunque, con il favore delle spese, compreso il rimborso forfettario delle stesse nella misura del 12,5%, e competenze di giudizio e di quelle occorrende successivamente alla sentenza, onorario, IVA e C.P.A.P. compresi. Per parte convenuta Voglia l'Illustrissimo Giudice adito cosi provvedere Ad eccezione della domanda di cui alla voce NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE lettera a di pagina 9 dell'atto di citazione, RESPINGERSI tutte le altre domande di cui alle conclusioni avversarie perchè infondate. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Motivi della decisione Rosso s.r.l., con citazione notificata il 4.8.2010, conveniva in giudizio So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A., L.F., L.G., M.E., S.M., affermando di essere creditrice di So.ge.p.i.m. s.a.s. quale debitrice principale e di M.A. e L.F. in qualità di fideiussori per la somma di euro 153.304,54 in forza di due scritture private, rispettivamente, del 1.7.2004 e del 6.4.2005. L'attrice esponeva inoltre di aver appreso che L.F., intervenuta la morte del di lei padre, aveva prestato piena ed integrale acquiescenza al testamento con cui era stato nominato erede universale suo fratello L.G. e le era stato attribuito il solo diritto di abitazione vitalizio sulla quota i del 50% dell'alloggio dalla stessa abitato, la cui nuda proprietà era stata invece legata alla di lei figlia M.E Tanto premesso, Rosso s.r.l. chiedeva la condanna solidale di So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A. e L.F. al pagamento della somma di euro 153.304,54, nonché la revoca ai sensi dell'art. 524 c.comma ovvero 2901 c.comma dell'atto con cui L.F. aveva prestato piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie paterne e rinunciato all'azione di riduzione, dichiarando altresì di voler agire ex art. 2900 c.c in surrogazione della debitrice L. per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimarla della stessa. Si costituivano in giudizio So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A., L.F., L.G., M.E. e S.M., i quali non contestavano il credito affermato da parte attrice avversavano, invece, l'applicabilità dell'art. 524 c.comma al caso di specie perché norma non suscettibile di interpretazione analogica confutavano, altresì, la revocabilità della rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.comma in quanto atto privo di carattere dispositivo. Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree, fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 153.304,54. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.4.2011 il Giudice scrivente ingiungeva, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c, a So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A. e L.F. il pagamento della somma di euro 153.304,54 e disponeva consulenza tecnica d'ufficio estimativa del patrimonio ereditario. All'udienza del 10.12.2012 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il credito affermato da parte attrice, pari ad euro 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002, non è mai stato contestato dai convenuti, che anzi nelle proprie conclusioni espressamente non si sono opposti all'accoglimento della domanda di condanna. Per tali ragioni, So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A. e L.F., in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di Rosso s.r.l., della somma di euro 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002. Parte attrice ha dichiarato di voler promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria di L.F La possibilità che il creditore agisca in riduzione surrogandosi al debitore è generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza, sulla base della concezione che il diritto di legittima non rientri nel novero dei ed. diritti inerenti alla persona ma abbia natura patrimoniale, tesi che trova aggancio testuale nella previsione dell'art. 557 c.comma che riconosce la legittimazione attiva nell'azione di riduzione anche agli aventi causa dal legittimario, intesi come cessionari dal legittimario del diritto di conseguire la quota di riserva si vedano, tra altre, Tribunale Lucca n. 864 del 2.7.2007 Tribunale Pesaro n. 604 del 11.8.2005 Tribunale Cagliari 14.2.2002 . Il Collegio condivide il suddetto orientamento. Naturalmente, tuttavia, perché l'azione surrogatoria sia concretamente esperibile è necessario che ne ricorrano i relativi presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c., primo fra tutti quello dell'inerzia del debitore, motivo per cui la giurisprudenza ha escluso la possibilità per il creditore di agire in riduzione surrogandosi al legittimario ove questi abbia rinunciato alla legittima, perché la rinuncia integra pur sempre un comportamento positivo del debitore di gestione dei propri interessi, sia pure di natura abdicativa, che rende quindi inconfigurabile il requisito dell'inerzia cfr. Tribunale di Cagliari citato . Consapevole di ciò, parte attrice ha chiesto che l'atto di rinuncia all'azione di riduzione da parte di L.F. venga revocato ai sensi, alternativamente, degli artt. 524 - 2901 c.c Infatti, una volta revocata la rinuncia, questa andrebbe considerata tamquam non esset nei confronti del creditore, sicché verrebbe meno l'ostacolo che si è visto impedire la concreta esperibilità dell'azione surrogatoria. La revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione è questione controversa in dottrina e giurisprudenza. Questo Collegio ritiene che la rinuncia del legittimario all’azione di riduzione sia atto revocabile attraverso il rimedio generale dell'art. 2901 c.comma Non ritiene, al contrario, di poter ancorare la revocabilità della rinuncia in questione alla previsione dell'art. 524 c.c Ciò per la ragione che l'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza riconosce alla norma in esame carattere eccezionale, con conseguente preclusione dell'interpretazione analogica. Si veda, in questo senso, Cass. Sez. II n. 20562/2008, che mette in evidenza l'eterogeneità dell'istituto della rinuncia all'eredità rispetto alla fattispecie della rinuncia all'azione di riduzione i da parte del legittimario, perché quest'ultima, diversamente dalla prima, non ha l'effetto di impedire l'acquisto di una quota ereditaria, non essendo la quota legittima, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione, una quota effettiva dell'eredità, bensì meramente ideale. Ma, ad avviso del Collegio, la revocabilità dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 524 c.c., va esclusa soprattutto perché, secondo l'indirizzo dottrinario preferibile, l'istituto ex art. 524 cc non è riconducibile al generale rimedio revocatorio, stante l'irrilevanza del requisito soggettivo della frode in tal senso di esprime anche la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile n. 254 , e perchè ex art. 524 c.c., i creditori esercitano un diritto proprio in via autonoma quello di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante , senza passare per la revoca della rinuncia del chiamato all'eredità, lì dove si è visto che, per i fini che interessano, ed in particolare in funzione dell'esercizio dell'azione surrogatoria, è necessario che l'iniziativa del creditore vada ad incidere precipuamente sulla rinuncia, rendendola tamquam non esset nei suoi riguardi, al fine di elidere l'ostacolo giuridico alla promuovibilità dell'azione surrogatoria. Come si accennava sopra, va invece ammessa la revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.c Parte convenuta ha contrastato tale possibilità argomentando con il rilievo della mancanza di un atto dispositivo, tale non potendo qualificarsi la rinuncia in questione, non comportando il trasferimento di diritti già acquisiti al patrimonio del debitore. Tale impostazione non può condividersi. La giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo, in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore. Parte convenuta, peraltro, ha richiamato la pronuncia n. 10879/2007 della Corte di Cassazione dove, a proposito della revocabilità degli atti abdicativi, si opera la distinzione tra atti abdicativi che si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante, e atti abdicativi che si concretano in una mera rinuncia ad una facoltà, per concludere che in tale ultima categoria rientrerebbe la rinuncia all'azione di riduzione, con conseguente irrevocabilità della rinuncia medesima. Va peraltro osservato come proprio nella citata sentenza, la Corte di Cassazione esclude la revocabilità degli atti di rinuncia ad una facoltà, quando, per effetto di questa, non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore . Ebbene, non pare al Collegio che la rinuncia all'azione di riduzione possa rientrare nella categoria delineata dalla Suprema Corte, se si considera che la premessa da cui ha preso le mosse la presente trattazione è rappresentata proprio dal riconoscimento della natura patrimoniale del diritto a conseguire la legittima, confermata a livello di diritto positivo dalla previsione dell'art. 557 c.c., che ammette la cedibilità e trasmissibilità di tale diritto. Non può quindi dirsi che la rinuncia all'azione di riduzione costituisca una mera rinuncia ad una facoltà priva di conseguenze sul patrimonio del debitore, perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermissione. In questo senso, dunque, la rinuncia deve qualificarsi come atto dispositivo suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c Passando a trattare dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, deve ricordarsi come questi siano individuabili, oltre che nella sussistenza di un atto dispositivo, requisito di cui si è già trattato, nell’esistenza del credito, il periculum damni, il consilium fraudis, la partecipatio fraudis negli atti a titolo oneroso. Quanto all'esistenza del credito vantato da Rosso s.r.l., è già stata in questa sede accertato il carattere non contestato del credito medesimo, sicché il requisito in parola deve certamente ritenersi integrato. Per quanto concerne il pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore, è noto come di tale requisito la giurisprudenza dia un'interpretazione lata, ritenendo revocabile ogni atto di disposizione che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del credito. Tale maggiore difficoltà di realizzazione del credito va affermata nel caso di specie, considerando l'entità del credito medesimo e che il patrimonio relitto si compone di beni immobili, sicché il loro mancato acquisto pro quota da parte della L., per effetto della rinuncia all'azione di riduzione, espone il creditore ad un maggior pericolo di infruttuosità di una futura azione esecutiva. Quanto alla consapevolezza, nella debitrice, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, come è noto si tratta requidito da accertarsi in termini oggettivi ed anche mediante presunzioni. Reputa il Collegio che esso ricorra nel caso di specie, se si considera che l'atto di rinuncia è stato stipulato circa quattro anni dopo il riconoscimento di debito e la costituzione di fideiussione del 6.4.2005 e a pochi giorni di distanza dalla messa in mora inviata ai fideiussori dal legale della Rosso s.r.l. doccomma 3 e 5 parte attrice , sicché non può dubitarsi della consapevolezza, nella debitrice L., del carattere pregiudizievole della rinuncia per le ragioni della creditrice. Infine, essendo la rinuncia in questione un atto a titolo gratuito, alcuna indagine deve essere compiuta circa il requisito della partecipano fraudis. In conclusione, la domanda di revocatoria merita accoglimento. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Rosso s.r.l., della rinuncia all'azione di riduzione posta in essere da L.F. in data 3.3.2009. A questo punto, rimosso ogni ostacolo all'esperibilità dell'azione surrogatoria, può passarsi a trattare dell'azione di riduzione. Vanno prese le mosse dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, completa ed esente da censure, come tale integralmente recepita dal Tribunale. Il CTU ha quantificato in euro 327.214,96 il risultato della riunione fittizia all'epoca dell'apertura della successione. Su tale importo ha calcolato che la legittima spettante a L.F. è pari ad euro 81.803,74, ed avendo la stessa accettato il legato di abitazione del valore di euro 55.680,00, che va quindi imputato alla legittima, ha quantificato la misura della lesione in euro 26.123,74. Non va invece recepito il diverso calcolo della lesione elaborato dal CTU tenendo conto della rinuncia del coniuge pretermesso le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno chiarito che in ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione ad opera di uno dei legittimari non si verifica accrescimento In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” Cass. Sez. U, Sentenza n. 13429 del 09/06/2006 . Per determinare in che percentuale L.F. deve essere reintegrata va quindi effettuato il seguente calcolo 275.534,96 importo derivante dalla somma del valore delle disposizione testamentarie in favore di L.G. ed M.E. da sottoporre a riduzione 100 = 26.123,74 misura della lesione X X=9,48. Pertanto, le disposizioni testamentarie in favore di L.G. ed M.E. vanno entrambe ridotte nella misura del 9,48% secondo il disposto dell'art. 558 c.c Per effetto della riduzione della disposizione a titolo di erede universale si crea - secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale - una comunione ereditaria incidentale. In particolare, L.F. diventa coerede assieme a L.G. nella rispettiva misura del 9,48% e del 90,52% e quindi comproprietaria nella suddetta percentuale della quota di metà dei seguenti beni immobili - alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via L.G.I. censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio 24 part. omissis sub 2 cat. A/2 classe 2 vani 9,5 rendita euro 613,29 - autorimessa al piano seminterrato censita al foglio 24 part. omissis sub 4 cat. c/6 classe 4 mq 96 rendita euro 94,20 - area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio 24 mappale omissis come ente urbano di mq 1.400 - strada destinata ad uso pubblico censita al foglio 154 mappale omissis . Per quanto concerne, invece, la riduzione del legato, devono trovare applicazione i criteri dettati dall'art. 560 c.c., essendo oggetto del legato un immobile. In considerazione dell'oggetto del legato nuda proprietà di un appartamento e della limitata percentuale da ridurre 9,48% , deve escludersi la praticabilità di una riduzione mediante separazione di una porzione dell'immobile in natura. L'eccedenza che la legataria M.E. ha nell'immobile consiste nel 9,48% del valore del legato 9,48% di euro 60.320,00 = euro 5.718,33. Tale ultimo importo, rappresenta, come detto, l'eccedenza, e non è superiore al quarto della porzione disponibile quest'ultima, infatti, è pari ad euro 81.803,74 il quarto è pari ad euro 20.450,93 euro 5.718,33 & lt euro 20.450,93. Stabilisce l'art. 560 comma II c.c., che se l'eccedenza non supera il quarto della disponibile, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in denaro i legittimari. Dunque M.E. ha diritto di ritenere l'immobile alloggio al piano rialzato nord e deve liquidare in denaro la legittimarla L La giurisprudenza ha precisato che la somma dovuta a titolo di conguaglio deve determinarsi con riguardo al valore attuale del bene Cass. Sez. II n. 2975 del 20/03/1991 . Il valore attuale del legato può quantificarsi, secondo le indicazioni del CTU, decrementando del 10% il valore dello stesso alla data dell'apertura della successione 10% di 60.320,00 = 6.032,00 60.320,00 - 6.032,00 = 54.288,00 la somma attuale da liquidare è dunque pari al 9,48% di euro 54.288,00 = euro 5.146,50. A questo punto deve rammentarsi che parte attrice ha chiesto accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva, mediante la condanna di L.G. ed M.E. a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a L.F Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui questo Collegio intende dare adesione, l'azione surrogatoria può avere effetto satisfattorio solo eccezionalmente, ed in particolare quando l'azione esercitata in surroga abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria che, ove adempiuta dal terzo in favore del debitore, determinerebbe il concreto rischio che le somme vengano i agevolmente occultate e quindi sottratte all'esecuzione forzata Cass. Sez. II n. 1435 del 24/03/1978 Sez. II n. 723 del 23/01/1995 . Nel caso di specie, dunque, si giustifica un accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva solo con riferimento all'obbligazione pecuniaria a carico della legataria M.E Questa, pertanto, deve essere condannata a corrispondere direttamente a Rosso s.r.l. la somma di euro 5.146,50. Con riguardo, invece, alla posizione di L.G., si è visto come l'azione di riduzione non sia esitata nell'accertamento di un'obbligazione pecuniaria a suo carico, ma unicamente nella creazione di una comunione ereditaria incidentale. Non si configura dunque alcun rischio legato alla facilità di occultamento del denaro, sicché deve escludersi l'effetto satisfattivo dell'azione surrogatoria, essendo la creditrice sufficientemente tutelata dal riconoscimento, in capo a L.F., di una quota di comproprietà sugli immobili ereditari suscettibile di esecuzione forzata. Restano a questo punto da regolare le spese di lite. Sebbene i convenuti siano soccombenti, ritiene il Tribunale che il carattere controverso delle questioni oggetto di trattazione giustifichi una parziale compensazione, nella misura di 1/3. Per quanto concerne il tema dei criteri di liquidazione applicabili a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D.L. 1/2012 art. 9, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27, ritiene il Collegio che, pur trattandosi di attività giudiziale svolta in prevalenza prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto, la liquidazione debba comunque essere effettuata, con riguardo all'intera attività, sulla base dei nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali introdotti con il D.M. 20 luglio 2012 n. 140. Ciò in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 41, secondo cui Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore , e comunque sulla base di un'interpretazione che, da una parte, valorizzi il carattere unitario della prestazione dell'avvocato in ambito giudiziale e, dall'altro, consideri l'atto da assoggettare al principio tempus regit actum - con riferimento al succedersi nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato - non il singolo atto difensivo di volta in volta da retribuire, ma piuttosto il provvedimento del Giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale. Del resto, in senso favorevole alla prospettata interpretazione si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione sez. Il, sentenza 28.09.2012 n. 16581 Sez. Un. n. 17406/2012 . Tanto premesso, tenuto conto del valore della causa, da commisurarsi all'entità del credito accertato in capo a Rosso s.r.l., dell'attività svolta, del grado di complessità della materia e del tenore delle difese, appare congruo liquidare in favore di parte attrice i seguenti importi omissis euro 3.250,00 per la fase di studio, euro 1.650,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria, euro 3.500,00 per la fase decisoria, e così complessivamente euro 9.900,00 per compenso professionale, oltre ad euro 897,89 per esborsi, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono invece poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti. P.Q.M. Il Tribunale di Novara in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A. e L.F., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Rosso s.r.l., della somma di euro 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002 sino al saldo revoca l'atto di rinuncia all'azione di riduzione posto in essere da L.F. in data 3.3.2009 e per l'effetto, dichiara l'inefficacia di tale atto di rinuncia nei confronti di Rosso s.r.l. in accoglimento dell'azione surrogatoria promossa da Rosso s.r.l., accerta la lesione dei diritti di legittimarla di L.F. ad opera delle disposizioni contenute nel testamento in morte di L.R. datato 1.8.2003 pubblicato in data 3.3.2009 e il diritto di L.F. ad essere reintegrata nella misura del 9,48% per l'effetto dichiara la parziale inefficacia delle suddette disposizioni testamentarie nei confronti di L.F. accerta che, per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, L.F. è coerede e comproprietaria, assieme a L.G., per le rispettive quote del 9,48% e del 90,52%, della quota di metà dei seguenti beni immobili - alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via L.G.I. censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio 24 part. omissis sub 2 cat. A/2 classe 2 vani 9,5 rendita euro 613,29 - autorimessa al piano seminterrato censita al foglio 24 part. omissis sub 4 cat. c/6 classe 4 mq 96 rendita euro 94,20 - area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio 24 mappale omissis come ente urbano di mq 1.400 - strada destinata ad uso pubblico censita al foglio 154 mappale omissis condanna M.E. a pagare, in favore di Rosso s.r.l., la somma di euro 5.146,50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo condanna So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A., L.F., L.G., M.E., S.M. alla refusione di due terzi delle spese di lite in favore di Rosso s.r.l., spese liquidate per l'intero in 9.900,00 per compenso professionale e in euro 897,89 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge spese compensate per il restante terzo pone definitivamente a carico di So.ge.p.i.m. s.a.s., M.A., L.F., L.G., M.E., S.M. le spese di CTU.