Salute peggiorata, ma precaria e non più disoccupata: niente aumento dell’assegno

Rigettata definitivamente la richiesta avanzata da una donna. Decisiva è la constatazione che ella lavora, seppur da precaria, mentre all’epoca del divorzio non svolgeva alcuna attività. E' questo passo avanti a permettere di affermare che il peggioramento delle condizioni di salute della donna non hanno avuto incidenza sulla sua attività lavorativa.

Da disoccupata a precaria? Non certo una svolta epocale, ma, in questi tempi, bisogna sapersi accontentare E di questo piccolo passo in avanti bisogna tener conto, con grande attenzione, soprattutto quando si parla di rapporti economici post divorzio Cassazione, ordinanza n. 9765/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Piccolo, grande passo. Casus belli è la decisione della Corte d’Appello, che, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio , azzera l’ipotesi – considerata legittima, invece, in primo grado – di una elevazione dell’assegno a carico dell’ex marito. Secondo i giudici, difatti, non è decisivo il peggioramento delle condizioni di salute denunciato dalla ex moglie. E questa tesi viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, che rigettano definitivamente il ricorso della donna. Decisiva è non tanto la constatazione che non vi sono stati miglioramenti nella posizione reddituale dell’uomo, quanto piuttosto la considerazione che la condizione economica della donna è ‘cresciuta’, seppur di poco ella, difatti, svolge un’attività , seppur precaria . E questo, sottolineano i giudici, è sicuramente un piccolo passo avanti se confrontato con l’epoca del divorzio, quando ella non lavorava affatto. Proprio questo passo avanti permette di affermare che il peggioramento delle condizioni di salute della donna non ha avuto incidenza sulla sua attività lavorativa . Anzi, è lecito considerare acclarato, come detto, il miglioramento della posizione economica dell’ex moglie, con conseguente diniego dell’aumento del quantum fissato, all’epoca del divorzio, per l’ assegno a carico dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 23 aprile 2013, n. 9765 Presidente Salmé – Relatore Dogliotti In fatto e diritto In un procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Genova, con decreto in data 24 dicembre 2010, in riforma del provvedimento di primo grado, esclude un' elevazione dell'assegno a carico di M.G. per la moglie D.B. Ricorre per cassazione la D Resiste con controricorso il M., che pure deposita memoria difensiva. Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene dr esprimere diverso avviso rispetto alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. Va ribadito l'errore del Giudice a quo, là dove esclude sempre e comunque la irrilevanza di miglioramenti reddituali, che invece, secondo giurisprudenza consolidata per tutte, Cass. n. 3898 del 2009 , rilevano in quanto siano prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa dill' obbligata. Va peraltro precisato che il provvedimento impugnata si limita a considerare, a livella ipotetico, eventuali aumenti di reddito del M., precisando, con motivazione adeguata, che miglioramenti non vi sono stati, rispetto alla pronuncia di divorzio, mentre un lieve miglioramento della condizione economica è intervenuto per la D., che svolge un'attività, ancorché precaria, mentre non lavorava al momento del divorzio dunque, l'affermato peggioramento delle sue condizioni di salute non avrebbe avuto incidenza sulla sua attività lavorativa. Va pertanto rigettato i1 ricorso per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, euro 300,00, oltre ad accessori di legge. A norma del D.Igs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.