Padre tossicodipendente: i buoni propositi non bastano per dimostrare la capacità genitoriale

Il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dal genitore, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se l’atteggiamento dello stesso e i suoi progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8930/13, depositata il 12 aprile. Il caso. Il Tribunale per i Minorenni di Trento dichiara lo stato di adottabilità di una bambina e la pronuncia, appellata dal padre, viene confermata in secondo grado. L’uomo, infatti, risulta affetto da problemi di tossicodipendenza e non emergono riscontri circa la transitorietà della situazione a giudizio del Ctu, il recupero della potestà genitoriale del padre sarebbe solo un teorica speranza, dato che l’uomo, nonostante i buoni propositi, in passato era ricaduto più volte nella spirale della droga. Stante la situazione di incertezza, non superabile in tempi ragionevolmente contenuti, i giudici di merito non ritengono applicabile il ricorso l’affidamento temporaneo etero-familiare d’altra parte non è praticabile neppure l’affidamento alla nonna paterna, per la sua sostanziale inidoneità dovuta anche all’età avanzata. Un’incapacità genitoriale difficilmente superabile. Il padre ricorre allora per cassazione, ma, a giudizio degli Ermellini, nessuna delle quattro censure proposte merita accoglimento. L’uomo, infatti, si limita a formulare generiche critiche prive di riscontri decisivi, volte essenzialmente a proporre un diverso apprezzamento dei dati emersi in sede di merito. Dal quadro compiutamente ricostruito dalla Corte territoriale emerge, invece, un’incapacità genitoriale non reversibile e superabile in tempi brevi, compatibili con lo sviluppo psico-fisico della minore e la necessità di evitarle ulteriori pregiudizi. I presupposti dello stato di abbandono. A fronte di tale rilievo, i giudici di merito si sono attenuti alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale lo stato di abbandono non ricorre soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore le cure materiali, il calore affettivo e l’aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a cause di forza maggiore aventi carattere transitorio. Necessario un riscontro oggettivo dei buoni propositi. Ciò premesso, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto la mera manifestazione della volontà di accudire il minore non è sufficiente per escludere il rischio di una compromissione dello sviluppo psico-fisico del bambino. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 gennaio – 12 aprile 2013, n. 8930 Presidente Salmè – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con sentenza n. 9 del 22.03-6.04.2011, il Tribunale per i Minorenni di Trento dichiarava lo stato di adottabilità della minore S.A., nata a omissis , con collocamento della bambina presso idonea struttura e con sospensione della potestà genitoriale e dei rapporti con i genitori L.S. e Z.L Con sentenza del 22.09-21.10.2011, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame proposto da L.S. e resistito dal nominato tutore provvisorio della minore. La Corte territoriale osservava e riteneva - che a pochi giorni dalla nascita della bambina, il PM aveva chiesto l'apertura del procedimento per la declaratoria di adottabilità della minore e che il Tribunale, pure all'esito della disposta CTU, aveva accolto la richiesta, in ragione del grave stato di tossicodipendenza dei genitori della bambina, anche considerando che l'inidoneità genitoriale della Z., emersa dall'indagine tecnica, era stata già in passato accertata in relazione ad altro figlio da lei avuto da diverso uomo, che il problema della tossicodipendenza affliggeva il S. da lungo tempo, con tanto di suoi comportamenti ancora aggressivi o persecutori e che la nonna e la sorella paterne non avevano offerto le necessarie garanzie per un eventuale affidamento a loro della nipote - che in appello il S. aveva dato atto della sopravvenuta sua separazione dalla Z., motivata proprio dal desiderio di cambiare la sua vita, aveva, inoltre, sostenuto la necessità di tenere conto degli spunti a lui favorevoli evidenziati dal Consulente tecnico d'ufficio, del suo positivo inserimento nella struttura terapeutica omissis , della sua disponibilità di un alloggio ITEA e di una rete parentale di sostegno e, quindi, chiesto di disporre un affidamento temporaneo familiare della figlia, anche tramite la nonna paterna, onde dargli modo di ultimare il percorso di recupero e di poter poi svolgere a pieno titolo il proprio ruolo paterno che il Tribunale a aveva privilegiato l'interesse superiore della minore a fronte delle riscontrate difficoltà nella corretta gestione della funzione genitoriale da parte del S. e della Z., entrambi tossicodipendenti in maniera conclamata e radicata nel tempo b aveva affermato il condiviso principio di diritto secondo cui per escludere lo stato di abbandono del minore da parte del genitore era necessaria la certezza circa la mera temporaneità della compromissione della capacità genitoriale ed in particolare che la causa di forza maggiore, implicante mancanza di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio, fosse transitoria e suscettibile di cessare in un arco di tempo ragionevolmente breve, non integrato dal suo protrarsi per diversi mesi in ambiente di vita ed a rischio - che nella specie, pur dovendosi dare atto dei buoni propositi manifestati in udienza dal S., tuttavia se da un canto non erano emersi riscontri circa la transitorietà della sua situazione, dall'altro la possibilità di recupero da parte sua di una piena e concreta capacità genitoriale si rivelava solo teorica speranza, dato che a tale riguardo sia il Consulente tecnico d'ufficio aveva esplicitamente asserito che tale recupero avrebbe in ogni caso richiesto un percorso difficile e soprattutto molto lungo e sia che già in precedenti occasioni, nonostante analoghi suoi buoni intenti, il S. era ricaduto nella spirale della droga - che da tale incertezza la minore, a sua volta, non poteva che trarre irreparabile pregiudizio, poiché sarebbe stata costretta non solo a crescere in un ambiente ben diverso da quello propriamente familiare ma, soprattutto, perché sarebbe stata indotta a sopportare tale sfavorevole situazione per un periodo che allo stato era del tutto indeterminato ed indeterminabile e, per giunta, senza alcuna garanzia di poter acquistare nel futuro le cure di una madre e di un padre pienamente consapevoli dei loro compiti ed in grado di assolverli - che i connotati di tale situazione, tali da non consentire di ricondurla ad uno stato di forza maggiore transeunte e comunque superabile in tempi ragionevolmente contenuti, ostavano anche all'adozione di misure di sostegno atte a supplire allo stato di abbandono e segnatamente non giustificavano il ricorso all'affidamento etero - familiare della bambina, di carattere temporaneo e di scadenza certa, né la sospensione della procedura ex art. 14 della legge sull'adozione, misura peraltro anche di discussa applicabilità in appello - che d'altra parte non era nemmeno percorribile la soluzione di affidare di fatto la bambina alla nonna paterna, alla cui indubbia disponibilità umana a prendersi cura della nipote, peraltro non confermata in appello, era risultato contrapporsi una sua sostanziale inidoneità, per ragioni anche di età, a vicariare per tempo necessariamente lungo la funzione genitoriale - che la piccola A. non poteva essere esposta al rischio del fallimento del percorso che il padre avrebbe voluto compiere per rispondere in maniera adeguata alle richieste di affetto e di sostegno morale e materiale di sua figlia, dovendosi nel contempo escludere che dovesse essere tutelato il genitore piuttosto che la prole minorenne. Avverso questa sentenza, notificatagli il 27.10.2011, il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, nei confronti del PG presso il giudice a quo, del PG presso questa Corte, di L.Z. e del tutore provvisorio della minore, R.F., che ha resistito con controricorso. Il S. ha depositato memoria in cui viene pure trascritta la relazione di aggiornamento del Servizio Tossicodipendenze che lo ha seguito. All'udienza pubblica del 2.07.2012 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e del controricorso alla Z. e la causa rinviata a nuovo ruolo. Le parti hanno attuato il disposto incombente. Successivamente il S. ha depositato una seconda memoria, con allegata altra relazione di aggiornamento. Motivi della decisione A sostegno del ricorso il S. denunzia 1. Violazione e/o falsa applicazione della legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1 e 8 per aver dichiarato adottabile la minore in assenza dei presupposti per dichiarare lo stato di abbandono art. 360 n. 3 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al concetto di forza maggiore di carattere transitorio e per omessa e/o carente valutazione delle risultanze istruttorie art. 360 n. 5 . Premesso pure il richiamo a note regole normative e correlati principi di diritto, anche di ambito sovranazionale, in tema di diritto del minore ad una famiglia e segnatamente alla propria famiglia, e sottolineato che l'adozione deve essere considerata come extrema ratio , il ricorrente sostiene - che non possa sussistere una situazione di abbandono in assenza di una cosciente, esplicita, definitiva ed irreversibile volontà dei genitori di non occuparsi della loro bambina che nella specie a è mancato l'accertamento dello stato di abbandono irreversibile della minore, la valutazione dei fatti è stata sommaria ed ipotetica e la decisione non è stata sufficientemente motivata relativamente alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed alla non riconducibilità a forza maggiore della riscontrata mancanza paterna di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia b si è omesso di considerare che le valutazioni provenienti da analogo procedimento a tutela del primo figlio della signora Z., non potevano avere alcun rilievo nei confronti del S. che esistevano diversità tra la lui e la Z., rilevate dal CTU, ed in particolare che si è mancato di valorizzare lo spirito collaborativo e la disponibilità emotiva da lui manifestati, l'esperienza di recupero già da lui vissuta e durata quattro anni, presso la comunità di omissis , le iniziative da lui assunte dopo la sentenza di primo grado, la relazione del Centro per l'Infanzia del omissis successiva al deposito della perizia della CTU avvenuta in data omissis , che su tale aspetto doveva ritenersi completamente superata , sulla situazione della minore A., inviata al T.M. in vista della decisione, nella quale venivano offerte informazioni importanti sulla figura paterna, le relazioni della struttura terapeutica omissis all. 5 e 7 del fascicolo di secondo grado che lo ospitava dal 18 marzo 2011 e presso la quale aveva ripreso il programma di riabilitazione con nuovo spirito, dopo la decisione, sofferta ma doverosa, di lasciare la propria compagna Z.L., l'approfondita valutazione psicologica del Dott. T., allegata alla relazione del 22 febbraio 2011, che seppur indicativa dei problemi del signor S. dal punto di vista emotivo e relazionale, i quali di fatto rallentavano il processo riabilitativo, ne aveva messo comunque in evidenza anche la buona capacità operativa e la ottima abilità cognitiva , confermando la valutazione della CTU - che inoltre dispone di un alloggio ITEA e di una rete parentale di sostegno, essenzialmente la madre e la sorella, che seppur con le criticità esposte nella CTU, che sconsiglierebbero il collocamento della bambina presso di loro, sono comunque in grado di sostenerlo almeno economicamente nel periodo di recupero - che a far data dal 1 settembre 2011 ha iniziato a svolgere lavoro dipendente con la qualifica di operaio presso la ditta FA.MAR srl di Trento doc. all. 10 del fascicolo di secondo grado e tuttora sta lavorando presso la medesima ditta e che la sua condizione personale è stata erroneamente reputata come irreversibile, quando invece era conseguenza di una causa di forza maggiore ma di carattere transitorio, frutto di impedimento temporaneo. 2. Violazione e/o falsa applicazione della legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1 e 8 per aver dichiarato adottabile la minore in assenza dei presupposti per dichiarare lo stato di abbandono art. 360 n. 3 omessa, insufficiente e contraddittori a motivazione per non aver tenuto conto dell'intervenuto mutamento delle condizioni successivamente alla sentenza di primo grado art. 360 n. 5 . Il ricorrente, ribadito anche che non può sussistere una situazione di abbandono in assenza di una cosciente, esplicita, definitiva ed irreversibile volontà dei genitori di non occuparsi della prole, sostiene che la Corte d'appello ha omesso di considerare - la disponibilità sia della nonna paterna a prendersi cura della nipote che della zia paterna a contribuire alle esigenze economiche della bambina - le sopravvenienze posteriori all'ultima udienza svoltasi il 22.02.2011, dinanzi al TM, quali la scelta, d'importanza decisiva di interrompere il legame affettivo con la Z., le relazioni del Sert in data OMISSIS , attestanti gli esiti positivi della presa in carico, confermati dalla relazione di aggiornamento del omissis - che il recupero di anche uno solo dei genitori, è suscettibile di fare venir meno lo stato di abbandono di un minore. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al pregiudizio subito e subendo dalla minore S.A. e mancata valutazione delle risultanze istruttorie art. 360 n. 5 . Sostiene che successivamente all'apertura della procedura di adottabilità non sono emersi elementi concreti di pregiudizio in merito alla situazione di sofferenza o pericolo per la piccola A., pregiudizio mai individuato negli atti di causa o descritto dai servizi sociali, chiamati ad indagare sullo stato della minore. 4. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di sospensione della procedura ex art. 14 L. 184/83 e affidamento famigliare per il periodo di un anno e/o affidamento temporaneo alla madre G.S. art. 360 n. 5 . Deduce vizi motivazionali inerenti alla ritenuta non applicabilità delle misure di sostegno, della sospensione del procedimento e dell'affido etero - famigliare della piccola. I quattro motivi del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento. Le censure dedotte dal S., oltre in parte a sostanziarsi in inammissibili critiche generiche, prive di autosufficienza e di decisivi riscontri, essenzialmente volte ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati oggettivi emersi nei pregressi gradi, non consentito in questa sede di legittimità, comunque, nel loro complesso, risultano smentite dall’approfondita e logica motivazione della Corte di appello, che riesamina puntualmente tutte le numerose emergenze processuali e richiama analiticamente anche le circostanze di vita del ricorrente ed i contegni dallo stesso tenuti nel tempo, pure prescindendo dalle connotazioni della relazione affettiva con la Z. e dall'accertata incapacità genitoriale di quest'ultima, e senza nemmeno tralasciare di verificare la possibilità di usufruire del sostegno della nonna paterna, soluzione rivelatasi impraticabile. Il quadro che emerge è quello di una incapacità genitoriale anche paterna, non reversibile e superabile in tempi brevi, compatibili con lo sviluppo psico-fisico della minore ed atti ad evitarle ulteriori pregiudizi, quadro da cui la Corte di appello ha irreprensibilmente tratto, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, il convincimento motivato dello stato di abbandono della medesima minore. In particolare la Corte di merito appare essersi ineccepibilmente attenuta ai principi di diritto affermati in questa sede di legittimità, secondo i quali lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore cfr., tra le altre, Cass. n. 18113 del 2006 . In tale prospettiva, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali cfr. Cass. n. 10809 del 1999 . La mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito cfr. Cass. n. 1838 e 12730 del 2011 . D'altra parte, ove il giudice d'appello ravvisi l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado, mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183 riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in mancanza del predetto assenso cfr. Cass. n. 12730 del 2011 , sul presupposto in ogni caso della transitorietà della situazione di difficoltà e disagio familiare cfr. Cass. n. 1837 del 2011 n. 10706 del 2010 n. 12168 del 2005 , nella specie non configurabile. Inoltre, sempre in tema di adozione di minori, l'art. 14 della legge n. 184 del 1983 disciplina una particolare ipotesi di sospensione del procedimento di carattere meramente discrezionale e che non può essere richiesta una volta che sia intervenuta la dichiarazione dello stato di adottabilità cfr. Cass. n. 4410 del 2006 . Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della tutrice della minore, ammessa al gratuito patrocinio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il S. al pagamento in favore dello Stato, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.