I criteri sulla giurisdizione delle controversie per l’affidamento del minore valgono anche per la revisione degli accordi di divorzio

La giurisdizione sulla modifica degli accordi relativi al mantenimento della prole minorenne, contenuti nella sentenza di divorzio, spetta al Tribunale del luogo ove è stata emessa. La regola generale contenuta nell’art. 709 ter c.p.c. è estesa anche a questi casi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 8016 del 2 aprile 2013, ha fornito una nuova interpretazione degli artt. 709-710 c.p.c. e 12 quater, L. numero 74/87 Legge sul divorzio , rilevando che fa invero chiaro riferimento ai generali criteri alternativi di determinazione della competenza per la cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concenti l’obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli cfr. numero 381/1991 numero 3721/1984 numero 4099/2001 numero 22394/2008 . La vicenda . La ricorrente chiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento dei due figli, di cui una minorenne, stabilito dalla sentenza di divorzio. L’ ex marito resisteva, proponeva una riconvenzionale ed eccepiva l’incompetenza territoriale della corte adita a favore del Tribunale di Brindisi, luogo di residenza della ragazzina. L’eccezione era rigettata in prime cure, accolta in appello, è stata nuovamente respinta in Cassazione l’obbligazione di sostentamento della prole è sorta con la sentenza di divorzio, perciò l’istanza di modifica, le domande riconvenzionali etc. dovranno essere esperite presso il Tribunale che l’ha emessa. L’affidamento condiviso e le controversie sull’esercizio della potestà genitoriale. Gli artt. 709 bis - 710 c.p.c., così introdotti e/o modificati dalla L. numero 54/06 Legge sull’affidamento condiviso dettano linee guida sull’esercizio e la cura dei figli da parte di entrambi i genitori, tanto che l’art. 709 ter c.p.c. individua i criteri per la soluzione delle controversie e le sanzioni per gli inadempimenti dei doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni. Facendo riferimento all’art. 710 c.p.c., che disciplina la modifica degli accordi di separazione, fa una distinzione sui fori competenti a decidere su queste liti se il procedimento di separazione è ancora in corso sarà competente il giudice adito per la stessa, se è definita la giurisdizione, allora, spetterà al Tribunale del luogo in cui risiede la minore. Queste, perciò, sarebbero procedure ben distinte tra loro e su tale autonomia si basava l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal padre. L’esegesi della Cassazione. Per la S.C. questa disposizione di legge non ha una inequivoca lettura , tanto più che si tratta di provvedimenti privi di contenuto decisorio, che attengono piuttosto al controllo esterno sull'esercizio della potestà genitoriale in attuazione - anche mediante una più precisa determinazione e specificazione di quanto disposto dal giudice della separazione o del divorzio Cass. numero 21718/2010 . Appare più corretta un’interpretazione estensiva del criterio dettato dall’art. 709 ter , pur se limitato alle sole modifiche coinvolgenti” i figli , sì che la competenza spetterà al Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio. Infatti ha valore di norma generale, visto che se quanto affermato dall’art. 710 c.p.c. fosse stata la voluntas legis l’articolo avrebbe richiamato esplicitamente l’art. 155 ter c.c Estensione di questo criterio al divorzio. Come sopra esplicato questa regola è estesa anche alle cause ed alla revisione degli accordi contenuti nella sentenza di divorzio. Ciò è confermato anche dagli artt. 18 e 20 c.p.c. che attribuiscono la competenza su queste controversie al foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 ottobre 2012 - 2 aprile 2013, numero 8016 Presidente Plenteda – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. Il Tribunale di Padova, adito da T A. con ricorso volto alla modifica di quanto statuito con la sentenza, emessa dal medesimo Tribunale, di scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con M B. , relativamente alla misura del contributo di quest'ultimo al mantenimento dei due figli uno dei quali minore di età , con decreto del 30 settembre 2011, disattesa l'eccezione preliminare del B. concernente l'incompetenza per territorio, disponeva l'aumento del contributo a Euro 1.500 mensili e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal predetto per la modifica in aumento delle disposizioni della sentenza relative al suo diritto di visita della figlia minore. 2. Il reclamo proposto da M B. , il quale si doleva preliminarmente del rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio, veniva accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Brindisi, individuato in ragione del luogo di residenza della figlia minore alla stregua del disposto dell'articolo 709 ter ultimo comma cod.proc.civ 3. Avverso tale provvedimento, depositato il 20 gennaio 2012, A.T. ha proposto regolamento di competenza per due motivi, cui resiste M B. con memoria difensiva ex articolo 47 ultimo comma cod.proc.civ Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte, ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi quindi la competenza del Tribunale di Padova. 4. Con il primo motivo si deduce che, per i procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, al pari di quelli di modifica delle condizioni economiche della separazione, dottrina e giurisprudenza da tempo affermano l'applicabilità dei criteri ordinati di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile, tra i quali, per le cause relative ai diritti di obbligazione, il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa e che conseguentemente legittima è da ritenere la individuazione, quale Foro competente, del Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio o di separazione , nella specie per l'appunto il Tribunale di Padova. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte distrettuale, dell'articolo 709 ter cod.proc.civ. con riguardo alla applicazione del criterio, stabilito da tale norma, di determinazione del Foro competente luogo di residenza del minore alla revisione delle condizioni economiche del divorzio, richiesta dalla ricorrente. 5. La Corte veneziana assume che la lettura inequivoca dell'articolo 709 ter cod.proc.civ., nella parte in cui dispone che .per iprocedimenti di cui all'articolo 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minori”, non lascerebbe spazio ad interpretazioni diverse da quella scelta dalla Corte stessa, secondo la quale al tribunale ivi indicato sarebbero rimesse tutte le istanze di modifica o revisione delle disposizioni della sentenza di separazione o di divorzio nelle quali il minore sia coinvolto, attenendo al suo affidamento o al contributo dei genitori al suo mantenimento. Così interpretata, la norma avrebbe portata generale e sarebbe coerente con la tendenza legislativa di concentrare nelle mani di un unico giudice - quello prossimo al minore - la vicenda familiare, evitando una moltiplicazione dei Fori, uno per le questioni relative alla potestà genitoriale e l'altro per le questioni patrimoniali. 6. Il Collegio non condivide tale interpretazione della norma richiamata, che non si mostra basata sulla verifica del complessivo contenuto testuale della norma stessa, bensì di una parte soltanto, estrapolata dal contesto. Come significativamente risulta sin dalla intestazione della norma, il procedimento previsto dall'articolo 709 ter c.p.c. introdotto dalla legge numero 54/2006 è destinato alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale quindi in ordine alle decisioni da prendere sulle questioni di maggiore interesse, o anche di ordinaria amministrazione, riguardanti i figli minori cfr. articolo 155 comma 3 cod.civ. o alle modalità dell'affidamento, e in tale ambito all'adozione, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, dei provvedimenti sanzionatoli previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità. Si tratta, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare Sez. 1^ numero 21718/10 , di provvedimenti privi di contenuto decisorio, che attengono piuttosto al controllo esterno sull'esercizio della potestà genitoriale in attuazione - anche mediante una più precisa determinazione e specificazione - di quanto disposto dal giudice della separazione o del divorzio. Inserito in un ambito così delimitato, il riferimento, ai fini della attribuzione della competenza al tribunale del luogo di residenza del minore, ai procedimenti di cui all'articolo 710 , che sono destinati invece alla modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi ed i figli analogamente a quanto previsto, in caso di divorzio, dall'articolo 9 l. numero 898/70 , non si presta certo ad una inequivoca lettura, né comunque appare idoneo di per sé ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 709 ter come sopra definito regolando in via generale la competenza per i distinti procedimenti di modifica o revisione, sia pure con il limite - peraltro inespresso e di non immediata definizione - alle sole modifiche coinvolgenti i figli. Oltretutto, se questa fosse stata la voluntas legis, la norma avrebbe fatto riferimento all'articolo 155 ter cod.civ Collocato piuttosto nell'ambito dello specifico procedimento regolato dall’articolo 709 ter, il generico richiamo all'articolo 710, posto in relazione con la disposizione che immediatamente lo precede, appare più semplicemente diretto a regolare la competenza per tale procedimento ove, essendosi concluso il giudizio di separazione o di divorzio, non sia più operante — in ciò analogamente ai procedimenti di cui all'articolo 710 - la competenza attribuita dalla norma stessa al giudice della separazione o del divorzio. 7. Quanto poi al profilo sistematico - cui ha pure fatto riferimento la Corte distrettuale - concernente la tendenza legislativa alla concentrazione della competenza in un unico giudice, giova solo osservare come nello specifico il legislatore abbia piuttosto mostrato di non seguire tale tendenza l'articolo 12 quater legge divorzio, introdotto dalla legge numero 74/1987, fa invero chiaro riferimento alla disponibilità dei generali criteri alternativi di determinazione della competenza per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concernenti l'obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli cfr. S.U. numero 381/1991 Sez. 1 numero 3721/1984 numero 4099/2001 numero 22394/2008 . 8. Applicando, dunque, i criteri previsti dalle norme generali artt. 18-20 cod.proc.civ. sulla determinazione della competenza per territorio, deve, in accoglimento del ricorso, regolarsi la competenza per il procedimento di revisione instaurato dalla A. — e quindi, a norma dell'articolo 36 cod.proc.civ., anche per l'istanza di modifica delle modalità dell'affidamento proposta dal B. in riconvenzionale - dichiarando la competenza del Tribunale di Padova, quale giudice del luogo in cui, con l'emissione della sentenza di divorzio, è sorta l'obbligazione dedotta in questo procedimento dalla parte ricorrente. 9. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Padova e compensa tra le parti le spese del procedimento.