Per individuare la «dimora abituale» del minore non rilevano la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei

Ai fini dell’individuazione del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ad emanare i provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale è necessario aver riguardo al luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, laddove non sia stato possibile effettuare una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 7944 del 29 marzo 2013. Il caso. La madre di una minore proponeva ricorso innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con il quale chiedeva, in via d’urgenza, la provvisoria autorizzazione ad iscrivere la minore presso la scuola media statale di un paese delle provincia reggina e, nel merito, la definitiva autorizzazione all’iscrizione scolastica, l’affidamento esclusivo ed ogni altro provvedimento corrispondente all’interesse della minore stessa. L’incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale e indicava come competente il Tribunale per i Minorenni di Brescia. Nell’ambito di tale decisione osservava, tra le altre cose che il Tribunale per i Minorenni di Brescia, in accoglimento del ricorso presentato dal padre della minore aveva ritenuto la propria competenza per territorio ed aveva richiamato un proprio precedente provvedimento con il quale la minore era stata affidata ad entrambi i genitori che le decisioni di maggior importanza relative alla minore avrebbero dovuto essere prese di comune accordo dai genitori che ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere delle domande formulate dalla madre doveva aversi riguardo al luogo di abituale dimora della minore, la quale viveva stabilmente da circa cinque anni in provincia di Bergamo, senza che avesse rilevanza la circostanza che la madre avesse condotto con sé in Calabria la minore. la conferma della decisione in grado di appello La madre, non soddisfatta dell’esito del giudizio, proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione per i minorenni, la quale, a sua volta, confermava l’incompetenza per territorio del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. ed il regolamento necessario di competenza. Tale ultima decisione veniva impugnata dalla donna con regolamento necessario di competenza. La ricorrente riteneva errata la decisione della Corte d’Appello poiché quest’ultima non aveva ritenuto rilevante, ai fini della individuazione della competenza, il trasferimento della residenza della minore in Calabria, la quale aveva dovuto seguire la madre presso la quale era collocata, non rilevando in alcun modo la circostanza che la figlia avesse vissuto per cinque anni in provincia di Bergamo. L’individuazione del giusto mezzo di impugnazione. Il Collegio investito della questione ha ritenuto, contrariamente al consigliere designato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che il regolamento di competenza proposto fosse l’unico rimedio esperibile contro l’impugnato provvedimento che pronunciava solo sulla competenza, non rilevando che la Corte d’Appello, erroneamente investita con reclamo, avesse giudicato il merito della questione di competenza anziché dichiararlo inammissibile. Il concetto di dimora abituale ai fini dell’individuazione della competenza. La Suprema Corte non condivide le argomentazioni della donna ed afferma che ai fini dell’individuazione del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ad emanare i provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, occorre aver riguardo al luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, laddove – come nel caso di specie – non sia stato possibile effettuare una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore. In via conclusiva la Suprema Corte sulla base delle suesposte argomentazioni, ha rigettato il ricorso ed ha dichiarato la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 febbraio - 29 marzo 2013, n. 7944 Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese Fatto e diritto Premesso che M.F F. , con ricorso del 23 dicembre 2009, ha impugnato per cassazione - con regolamento necessario di competenza fondato su un unico articolato motivo - il decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione per i minorenni, depositato in data 14 dicembre 2009, con il quale la Corte ha respinto il reclamo proposto dalla F. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 9 ottobre 2009, che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale per i minorenni di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti dalla F. , in qualità di madre esercente la potestà sulla figlia minore Ma Lo. nata dalla convivenza di fatto tra i genitori , volti ad ottenere, in via d'urgenza, la provvisoria autorizzazione ad iscrivere la minore presso la Scuola media statale di OMISSIS e, nel merito, la definitiva autorizzazione all'iscrizione scolastica, l'affidamento esclusivo della stessa minore ed ogni altro provvedimento corrispondente all'interesse della minore medesima. M L. , benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. I Giudici a quibus, con l'impugnato decreto, hanno confermato l'insussistenza della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, osservando che a con la memoria di costituzione, il L. aveva dedotto che, medio tempore, il Tribunale per i minorenni di Brescia, in accoglimento del ricorso urgente dallo stesso proposto, con decreto del 20 novembre 2009, aveva ritenuto la propria competenza per territorio ed aveva richiamato, nel merito, il proprio precedente provvedimento del 24 ottobre 2006, con il quale la figlia minore era stata affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, erano stati disciplinati minuziosamente i rapporti padre-figlia ed era stato previsto, ai sensi dell'art. 155, terzo comma, cod. civ., che le decisioni di maggior importanza relative alla minore avrebbero dovuto essere prese di comune accordo dai genitori b ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere le domande formulate dalla F. , doveva aversi riguardo al luogo di abituale dimora della minore, la quale viveva stabilmente da circa cinque anni nel Comune di omissis c nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che la F. , con decisione unilaterale contraria alla volontà del L. , aveva condotto con sé la minore in Calabria, in quanto la domanda di autorizzazione all'iscrizione di quest'ultima nella Scuola media statale di omissis concerneva decisioni che, ai sensi dell'art. 155, terzo comma, cod. civ., debbono essere prese di comune accordo tra i genitori d l'individuazione del giudice competente non poteva certamente essere rimessa alla scelta unilaterale della parte, tenuto anche conto che la domanda formulata dalla F. atteneva ad una modificazione delle condizioni dell'affidamento, quale disciplinato dal Tribunale per i minorenni di Brescia con il su richiamato decreto del 24 ottobre 2006. La F. ritiene che la decisione della Corte di appello sia erronea in diritto per violazione degli artt. 43, 155, 317 bis, 330 c.c. e 18 c.p.c. , avendo ritenuto non rilevante il trasferimento della residenza della figlia minore in Calabria, la quale aveva dovuto seguire la madre presso la quale era collocata, non rilevando che la figlia avesse vissuto per cinque anni in provincia di Bergamo né che la decisione di trasferirsi non fosse stata condivisa con il padre, in quanto priva di particolare interesse per lei art. 155, comma 3, c.c. . Il consigliere designato, nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ha osservato che il proposto regolamento necessario di competenza è inammissibile infatti - posto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con il menzionato decreto del 9 ottobre 2009 aveva pronunciato esclusivamente sulla competenza, dichiarando la propria incompetenza ed indicando come competente il Tribunale per i minorenni di Brescia -, l'odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare tale decreto, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza e non con il reclamo di cui all'art. 38, quarto comma, disp. att. cod. civ. che, conseguentemente, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione per i minorenni, investita da detto reclamo, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile proprio perché, trattandosi di impugnazione di provvedimento decisorio sulla sola competenza, il tipico mezzo di impugnazione azionabile era soltanto il regolamento necessario di competenza e non il reclamo, ciò comunque a prescindere dal rilievo che anche la Corte adita, con il decreto oggi impugnato, ha confermato la già dichiarata incompetenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria a conoscere la causa promossa dalla F. in favore del Tribunale per i minorenni di Brescia, nonché dall'ulteriore rilievo che tale Tribunale per i minorenni adito dal L. , con decreto del 20 novembre 2009 - successivo, quindi, al menzionato decreto del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 9 ottobre 2009 -, ha esplicitamente affermato la propria competenza territoriale dal momento che Ma. dal . è sempre vissuta a omissis e che certo la decisione unilaterale della madre di trattenersi in . non riportando a omissis la figlia a settembre non può ritenersi abbia modificato il luogo di residenza abituale di Ma. che la proposta decisione di inammissibilità del ricorso - in una fattispecie che, a quanto risulta, non ha specifici precedenti - si fonda sulle seguenti massime in fattispecie analoghe a la sentenza o l'ordinanza di natura decisoria dichiarativa dell'incompetenza anche per materia del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. , acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, quanto quella sulla asserita competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, nei successivi gradi del procedimento, né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall'autorità giudiziaria originariamente adita sentenza n. 2973 del 2012 b qualora il tribunale per i minorenni abbia affermato la propria incompetenza in favore di quella del giudice - ordinario - della separazione a decidere in ordine alla richiesta di pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale ed il provvedimento venga impugnato con reclamo alla corte d'appello, anziché con ricorso per regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., deve negarsi la possibilità della rimessione degli atti alla Corte di cassazione, sotto il profilo della convertibilità del reclamo in ricorso per regolamento di competenza, in difetto di un atto idoneo ad investire del giudizio di impugnazione la Corte stessa, atteso che la conversione postula che il rimedio suscettibile di venire convertito in altro risulti pur sempre proposto dinanzi al giudice competente per quest'ultimo ordinanza n. 5237 del 2003 c le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza quelle di primo grado concernenti anche il merito nella specie, decreto della Corte di appello, sezione per i minorenni che, in sede di reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni contenente provvedimenti temporanei a norma dell'art. 336, terzo comma, cod. civ., revocava il decreto stesso, dichiarando l'incompetenza del giudice minorile a rivedere disposizioni sull'affidamento dei minori adottate dal tribunale ordinario in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi , sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura quindi il regolamento come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza, con la conseguenza che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione del medesimo in istanza di regolamento di competenza, ove abbia i requisiti formali e sostanziali di questa sentenza n. 8810 del 1996 che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio”. Considerato che il collegio non condivide la suddetta proposta. Il regolamento di competenza proposto era l'unico rimedio esperibile contro l'impugnato provvedimento che pronunciava solo sulla competenza, non rilevando che la corte di appello, erroneamente investita con reclamo, abbia giudicato il merito della questione di competenza anziché dichiararlo inammissibile, anche perché questo sarebbe un error in procedendo che avrebbe dovuto essere censurato dalla parte interessata. Un'indicazione in tal senso proviene anche da un precedente riguardante una fattispecie simile il giudice di pace aveva giudicato solo sulla competenza con sentenza impugnata non con regolamento necessario di competenza ma erroneamente con l'appello in tribunale, la cui sentenza era stata impugnata con ricorso per cassazione che questa Corte con sentenza n. 12455/2010 non ha giudicato inammissibile, ma dopo averlo convertito in regolamento ha giudicato sul merito della questione di competenza, senza dare rilevanza al fatto che il tribunale avesse erroneamente giudicato sull'appello. Nel merito il ricorso è però infondato. La corte di merito, evidenziando in sostanza che il luogo ove la madre si era trasferita con la figlia non costituiva nuova dimora abituale di quest'ultima ed era quindi irrilevante ai fini dello spostamento della competenza territoriale del giudice chiamato ad assumere i provvedimenti in tema di affidamento, non è incorsa nei denunciati errores in iudicando, anche perché - va aggiunto - la decisione di trasferire un figlio in altra località collocata, tra l'altro, a diverse centinaia di chilometri di distanza da quella precedente , in considerazione della sua notevole rilevanza, deve essere assunta di comune accordo tra i coniugi art. 155, comma 3, c.c. . Nella decisione impugnata i giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente per i provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei v. Cass. n. 21750/2012, n. 1058/2003, n. 558/1982 , laddove - come appunto nel caso in esame - non sia stato ritenuto possibile effettuare una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore Cass. n. 21750/2012 . Il ricorso va quindi rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia nulla sulle spese.