Il padre ha un reddito maggiore, ma anche la madre deve contribuire alle esigenze della figlia

Anche se i giudici di merito hanno posto a carico del padre l’assegno per il mantenimento della figlia, non viene certo meno l’obbligo della madre di contribuire alle esigenze della figlia stessa.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5481/13, depositata il 6 marzo. Il caso. In un procedimento di divorzio, la Corte di Appello dispone a carico del marito un assegno mensile di 300 euro a favore della moglie e di 800 euro per il mantenimento della figlia. La donna ricorre per cassazione resiste il marito con controricorso e ricorso incidentale. Giusto l’importo degli assegni. A giudizio degli Ermellini, però, nessuna delle doglianze prospettate può essere accolta la pronuncia di merito, infatti, è stata motivata congruamente e in modo logico. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la totale autonomia dei giudizi di separazione e divorzio e la diversa natura dei relativi assegni secondo la S.C. l’importo stabilito appare corretto se rapportato alle condizioni economiche delle parti. Anche la madre deve contribuire alle esigenze della figlia. Quanto al mantenimento della figlia, il relativo assegno posto a carico del padre, in quanto titolare di maggior reddito, non fa certo venir meno l’obbligo della madre di contribuire alle esigenze della figlia stessa. Contrariamente a quanto sostenuto dal marito, infine, i giudici di merito hanno considerato il fatto che egli aveva ormai costituito una nuova famiglia, tenendolo presente, seppure implicitamente, nella conferma degli assegni disposti in primo grado. Per questi motivi la Cassazione rigetta entrambi i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 6 marzo 2013, n. 5481 Presidente Salmè – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio, tra D.M.L. e T.D.A. , la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21 aprile 2010, conferma la sentenza di primo grado che aveva disposto assegno mensile di Euro 300,00 a favore della moglie e di Euro 800,00 per mantenimento della figlia, a carico del marito. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste, con controricorso, il marito, che pure propone ricorso incidentale. Tanto la ricorrente principale che quello incidentale, propongono profili e situazioni di fatto, incontrollabili in questa sede, a fronte di una sentenza, caratterizzata da una motivazione congrua e non illogica. Quanto all'assegno per la moglie, la Corte di Merito correttamente evidenzia la totale autonomia dei giudizi di separazione e divorzio e la diversa natura dei relativi assegni per tutte, Cass. n. 15728/2005 . Il Giudice a quo indica un divario reddituale notevole fin dal periodo della separazione L. 48.000.000 annui per il marito, L. 21.000.000 annui per la moglie entrambi incrementati negli anni successivi rispettivamente Euro 53.000,00 ed Euro 33.000,00 per la moglie l'importo stabilito appare, secondo il Giudice a quo, idoneo in relazione alla discrepanza delle condizioni economiche delle parti. Quanto alla figlia, va precisato che la sentenza impugnata determina il relativo assegno di mantenimento a carico del padre, titolare di maggior reddito, pur chiarendo, del tutto correttamente, che la madre non viene certo esonerata dall'obbligo di contribuire alle esigenze della figlia stessa. Quanto al figlio di secondo letto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente incidentale, nella parte narrativa il Giudice a quo si riferisce alla valorizzazione effettuata dal primo Giudice circa la costituzione di una nuova famiglia da parte del marito, e tale impostazione è, dalla Corte di Merito, evidentemente accolta e tenuta presente, seppur per implicito, nella conferma degli assegni disposti dal primo Giudice. Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi. Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.