Il marito diventa «paladino e accompagnatore» di un’altra, l’adulterio non è solo apparente

La Suprema Corte conferma l’addebito emerso in sede di merito. Valutando le testimonianze e gli inequivocabili comportamenti tenuti dall’allegro Don Giovanni, è indubbiamente imputabile a lui la messa in discussione della sopravvivenza del nucleo familiare.

Questo quanto emerso dalla sentenza n. 17195/12 del 9 ottobre , in cui la Prima sezione Civile ha rigettato le doglianze dell’uomo. Tutta colpa del marito. Il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari dichiaravano la separazione di due coniugi, con addebito a carico esclusivo del marito. Questi ricorreva allora per cassazione lamentando vizio di motivazione sull’attendibilità di alcuni testi, sulla mancata considerazione di taluni elementi probatori e sulla contraddittorietà della dimostrazione dell’adulterio. Sede sbagliata. I profili e le valutazioni proposte sono insuscettibili di controllo presso la Suprema Corte. Secondo giurisprudenza consolidata Cass. n. 4766/2006 , il giudice di merito può discrezionalmente indicare le fonti del proprio convincimento, motivandole in maniera congrua. Nel merito è stata ritenuta attendibile il resoconto della figlia, in quanto collimante” con altre disposizioni mentre il maschio, avendo espressamente affermato di essersi schierato” con il padre, ha rilasciato una deposizione poi smentita da altre voci. Adulterio solo apparente? Pare proprio di no. Resta il fatto – come osservato dalla Corte – che il novello Don Giovanni frequentasse assiduamente la dimora di una signora, portandola al lavoro e discutendo di ogni problema familiare. Fino ad arrivare a invitarla, in un climax ascendente di galanterie, al pranzo di Natale. Infatti non c’è da stupirsi se la sentenza impugnata afferma un nesso di causalità tra le frequentazione extraconiugale e il mutamento in senso negativo del comportamento dell’uomo verso la moglie. Nonostante i rimbrotti della donna, inoltre, il seduttore ha soltanto finto di interrompere la frequentazione con l’amica, in quanto la sua auto è stata vista parcheggiata più volte sotto la casa di costei. Un vero e proprio paladino e accompagnatore della donna figura che mal si concilia con il supposto generico rapporto di amicizia, per la cui salvezza è stata messa in discussione la sopravvivenza del nucleo familiare. Il ricorso viene quindi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio – 9 ottobre 2012, n. 17195 Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa l'attendibilità di alcuni testi con il secondo, vizio di motivazione circa la mancata considerazione di elementi probatori relativi al comportamento delle parti. Con il terzo, contraddittorietà della motivazione relativa all'adulterio soltanto apparente del D.L. con il quarto e sesto, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove raccolte con il quinto, violazione dell'art. 151 c.c., circa la mancata considerazione di elementi probatori raccolti con il settimo, violazione dell'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova. I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati. Non si ravvisa violazione di legge. Il ricorrente in sostanza propone profili e valutazioni di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica. Va precisato che, secondo giurisprudenza consolidata per tutte, Cass. n. 4766 del 2006 , il giudice di merito può discrezionalmente indicare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le varie risultanze, quelle ritenute idonee e rilevanti, motivando al riguardo, come accade nella specie, in modo congruo e adeguato. Il giudice a quo indica come attendibile la teste D.L.V. , figlia delle parti, risultando le sue dichiarazioni in genere collimanti con altre deposizioni inattendibile invece l'altro figlio delle parti, A. , che aveva espressamente affermato di essersi schierato con il padre, essendo, del resto, la sua deposizione in gran parte smentita da quella di altri testi. Valutata l'attendibilità della teste, il mancato riferimento ad ulteriori elementi di prova querele e controquerele tra la teste e il padre, si spiega evidentemente con la ritenuta irrilevanza di essi. Lamenta il ricorrente la sussistenza di un adulterio apparente sulla base dell'istruttoria testimoniale, il giudice a quo precisa che il D.L. frequentava assiduamente la casa della L. , l'accompagnava al posto di lavoro, con lei dovevano essere discussi i problemi interni familiari, essa era presente in casa per le feste di Natale, altrimenti il D.L. non vi partecipava. Ma soprattutto la sentenza impugnata, afferma che il nesso di causalità tra la frequentazione di L.M. da parte del D.L. e il mutamento in senso negativo del suo comportamento verso la moglie, è confermato da vari testimoni. È appena il caso di precisare che il mancato riferimento, lamentato dal ricorrente, ed ipotesi alternative giustificanti il comportamento negativo del D.L. , come la preoccupazione per il suo lavoro, ovvero alcune operazioni bancarie effettuate dalla moglie, si ricollega evidentemente alla convinzione, ricavabile per implicito dal contesto motivazionale, che non sia stata fornita prova adeguata al riguardo. Di fronte alla richiesta della moglie di interrompere la frequentazione con la L. , il D.L. - secondo il giudice a quo - apparentemente accondiscese, ma continuò di nascosto a frequentare l'amica, in quanto la sua auto era spesso parcheggiata sotto la casa di questa. Conclude la sentenza impugnata, nel senso che il D.L. aveva assunto davanti ai familiari e ai terzi la veste di accompagnatore e paladino della L. , ciò che mal si conciliava con un generico rapporto di amicizia, per la cui salvezza non ha esitato a mettere in discussione la sopravvivenza stessa della famiglia. Vanno quindi rigettati i motivi proposti in quanto infondati. Conclusivamente va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 per onorari e Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.