Accudimento e soddisfacimento delle esigenze primarie non bastano

I genitori devono garantire sempre e comunque un normale sviluppo psico-fisico del minore.

Aspirazioni e affetto dei genitori non sono sufficienti, se i genitori non sono in grado di garantire un normale sviluppo psico-fisico del minore. È la Corte di Cassazione a stabilirlo con l’ordinanza n. 15660/2012, depositata il 18 settembre. Il caso. La curatrice speciale e il tutore di un minore presentano ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Torino di revocare la dichiarazione di adottabilità dello stesso pronunciata dal Tribunale dei minorenni. Secondo la Corte di Cassazione i giudici di secondo grado avevano erroneamente affermato l’esclusione dell’abbandono, ove al minore venga garantito l’accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie . I genitori devono garantire un normale sviluppo psico-fisico del minore. Gli Ermellini, infatti, precisano che le sole aspirazioni del genitore, l’affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l’esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti, se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psico-fisico del minore, e tale idoneità debba considerarsi irreversibile Cass., n. 1837/2011 e n. 7959/2010 . E, nel caso di specie, la madre del minore abusava gravemente di sostanze stupefacenti. Ora, visto il rinvio della causa da parte della S.C., la Corte di merito dovrà riesaminare gli atti e la consulenza tecnica espletata, all’occorrenza disponendone il rinnovo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 maggio – 18 settembre 2012, n. 15660 Presidente Salmè – Relatore Dogliotti Fatto e diritto Il Tribunale per i Minorenni di Torino, con sentenza in data 05 maggio 2009, dichiarava l'adottabilità del minore A.S.Y. , figlio di Z.M. e A.S.R. , che veniva revocata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 19 aprile - 10 giugno 2011. Ricorrono per cassazione la curatrice speciale e il tutore del minore. Non hanno svolto attività difensiva le altre parti. I ricorsi vanno accolti per manifesta fondatezza. Va precisato che erroneamente la Corte di merito afferma l'esclusione dell'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata per tutte, v. Cass., n 1837/2011 Cass., 7959/2010 , le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile. La sentenza della Corte d'Appello presenta motivazione inadeguata e contraddittoria essa recepisce acriticamente le risultanze della C.T.U., senza controllarle nel percorso logico, dalle premesse alle conseguenze. Come emerge con chiarezza dalle indicazioni, documentate ed autosufficienti, dei due ricorsi, il minore fu sottratto alla madre, che abusava gravemente di sostanze stupefacenti, trovandosi, appena nato, in una situazione di astinenza, fu data possibilità alla madre di seguire il bambino in comunità e, anche a causa della sua condizione, essa non fu in grado di farlo con assiduità. Il Consulente tecnico parla di inadeguatezza dei Servizi sociali e la Corte di merito fa propria tale valutazione, senza alcun riscontro al riguardo sulla base delle dichiarazioni dei genitori del minore. Afferma che il benessere psicofisico del bambino sarebbe maggiormente tutelato, ove andasse a vivere con i genitori naturali, che, invece, egli visto soltanto poche ore la settimana e per pochi mesi con gli affidatari egli vive da molto tempo e con essi ha, secondo le relazioni dei Servizi, legami fortissimi. La Consulenza riscontra la situazione di disintossicazione, da pochi mesi, della madre, con possibilità quindi, stante la sua vicenda pregressa, di ulteriori ricadute la sentenza, che ne recepisce le risultanze, valuta, come decisive, ma ancora una volta in modo apodittico e senza riscontri specifici, le mere aspirazioni dei genitori. È appena il caso di osservare che i parenti mai hanno avuto rapporti significativi con il minore. Alla luce di tali osservazioni, va accolto il ricorso, cassata la sentenza, con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, anche per le spese il Giudice a quo dovrà riesaminare gli atti e la consulenza espletata, all'occorrenza disponendone il rinnovo. P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi cassa la sentenza impugnata e rinviavate Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.