separazione | 15 Febbraio 2012
Disoccupato e indigente? Non basta la crisi per cancellare successi lavorativi e disponibilità economiche. Mantenimento a carico dell’uomo
Confermata la pronuncia di secondo grado. Nessuna giustificazione concreta alle presunte difficoltà finanziarie. E anche sul fronte dell’addebito l’uomo viene sconfitto: la presunta infedeltà della donna non era comunque di rilevanza pubblica.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 2170/12; depositata il 15 febbraio)
Tradimento (subito) non pubblico e condizioni economiche (proprie) reali maggiori rispetto a quelle dichiarate. Alla luce di questi due elementi, che ‘fotografano’ la situazione dell’uomo, la separazione non può...
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