L’ex moglie ottiene la casa coniugale. Ma per avere anche il box deve dimostrarne la natura pertinenziale

L’ex coniuge, assegnatario della casa, per rivendicare il box deve dimostrare che esso era adibito al servizio dell’abitazione durante la convivenza la mera vicinanza tra i due immobili può non bastare.

Il coniuge che, in sede di separazione, ha ottenuto l’abitazione familiare può rivendicare anche il box, ma è tenuto a dimostrare l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29468 dello scorso 28 dicembre. La fattispecie. In sede di separazione, il Presidente del Tribunale assegnava il diritto di abitare nella casa coniugale all’ex moglie, la quale notificava in seguito al marito atto di precetto per ottenere anche il rilascio del garage, quale pertinenza della casa stessa. Il marito si opponeva, ma il Tribunale respingeva l’opposizione, e la controversia finiva quindi in Cassazione. L’ordinanza di assegnazione della casa coniugale comprende anche le pertinenze. E’ pacifico il principio secondo cui l’ordinanza di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare nella casa familiare comprende anche le pertinenze, anche se non espressamente menzionate. Ma va dimostrato che il bene rivendicato sia una pertinenza della casa coniugale. Il punto, tuttavia, è dimostrare l’esistenza di un vincolo pertinenziale. E per farlo occorre considerare tanto il requisito oggettivo dell’appartenenza dei due beni, principale e accessorio, al medesimo proprietario, quanto quello soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio del principale, anche in costanza di matrimonio. La contiguità tra i due immobili può non bastare. Nel caso di specie, l’ex moglie ha rivendicato il box deducendo, a fondamento della propria domanda, la vicinanza tra esso e la casa coniugale ciò, però, non è sufficiente, posto che il marito ha dimostrato, in via documentale, di essere proprietario di un altro appartamento, nello stesso edificio, adibito a studio professionale. Anche l’ex marito, quindi, potrebbe rivendicare il box come pertinenza, sulla base della mera vicinanza al suo appartamento che, per di più, è stato acquistato unitamente al box stesso ed è ad esso strutturalmente collegato. Il Tribunale ha erroneamente ravvisato il vincolo pertinenziale in favore della moglie, nonostante quest’ultima non avesse fornito alcuna prova concreta che il box era a servizio dell’abitazione durante il matrimonio. Occorre dimostrare che il bene accessorio era adibito al servizio di quello principale. In presenza di una simile situazione, la moglie avrebbe dovuto dimostrare che, durante la vita coniugale, il box era concretamente adibito al servizio dell’abitazione, nonostante l’iniziale diversa destinazione . Il ricorso merita, quindi, accoglimento la S.C. rinvia la causa al Tribunale per una decisione nel merito conforme ai principi espressi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 1° - 28 dicembre 2011, n. 29468 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. 1.- In data 4 dicembre 2007 omissis ha notificato al marito, omissis , atto di precetto con cui gli ha intimato il rilascio del locale-garage sito in Revisondoli, via omissis , quale pertinenza della casa coniugale sita al n. della stessa via. Il titolo esecutivo posto a base del precetto è l’ordinanza 21 maggio 2007 del Presidente del Tribunale di Sulmona che – nel giudizio di separazione fra i coniugi – ha assegnato alla moglie il diritto di abitare la casa coniugale con i figli. Il ha proposto opposizione all’esecuzione, assumendo che l garage non costituiva pertinenza dell’abitazione, bensì di altro appartamento di sua proprietà, adibito a studio professionale, sito nel medesimo stabile, al civico n. 24 della medesima via. Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Sulmona ha respinto l’opposizione, ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale di cui al titolo esecutivo si estenda a comprendere le relative pertinenze e che sussista il vincolo pertinenziale rivendicato dalla moglie. Il propone cinque motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso. 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 ed in genere dei principi sull’onere della prova, sul rilievo che la sentenza impugnata ha ravvisato il vincolo pertinenziale in assenza di altra comprovata destinazione”, trascurando il fatto che era onere della omissis dimostrare che il box era adibito al servizio dell’abitazione, trattandosi del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre a tale onere essa non ha adempiuto. Con il secondo e il terzo motivo denuncia omessa od insufficiente motivazione sul medesimo punto e violazione dell’art. 817 cod. civ., poiché il tribunale ha trascurato di prendere in esame i documenti prodotti a dimostrazione del fatto che il box – sito al numero civico 26 della via omissis – è stato acquistato insieme con l’appartamento al n. 24 della medesima via, con unico atto è a questo collegato da una scala interna e faceva originariamente parte della medesima particella catastale, essendo stato da essa diviso solo in data successiva. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 12 preleggi e degli art. 474 e 480 cod.proc.civ., a causa della mancata corrispondenza tra il contenuto del titolo esecutivo . che menziona esclusivamente l’assegnazione della casa coniugale – e l’ingiunzione contenuta nell’atto di precetto. Con il quinto motivo lamenta insufficiente ed illogica motivazione sul medesimo punto. 3.- Il quarto e il quinto motivo – il cui esame è pregiudiziale – sono manifestamente infondati. Deve essere condiviso il principio per cui l’ordinanza di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare la casa coniugale è da ritenere comprensiva delle relative pertinenze, ivi incluso il box, pur se non espressamente menzionate Cass. Civ. Sez. I, 13 novembre 2006, n. 24104 , sicchè ben poteva essere intimato precetto per l’esecuzione dell’ordinanza. 4.- Sono invece fondati gli altri motivi. Il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell’appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario nella specie, al marito ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale. L’assegnataria ha dedotto a fondamento della sua domanda la circostanza che il box è contiguo all’abitazione ed il fatto che all’interno si trovavano la dispensa, la lavatrice e i guardaroba per il cambio di stagione. La seconda circostanza è stata contestata dal marito, ma la mera contiguità avrebbe potuto costituire sufficiente dimostrazione del vincolo pertinenziale, se l’intimato non avesse infirmato il significato e la valenza probatoria della circostanza, deducendo e dimostrando documentalmente di essere proprietario di altro appartamento al n. 24 del medesimo stabile, adibito a studio professionale, che anch’esso può rivendicare il box come pertinenza, sulla base della mera contiguità fisica appartamento che per di più è stato acquistato unitamente al box ed è ad esso strutturalmente collegato. A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere della mogie dimostrare che, durante la vita coniugale, il box era stato concretamente adibito al servizio dell’abitazione sita al n. 2 , nonostante l’iniziale diversa destinazione. La contraria decisione del Tribunale, che ha omesso di prendere in esame i documenti prodotti dal ricorrente e le circostanze di fatto che ne risultano, ha fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova ed è incorsa in insufficiente e apodittica motivazione. 5.- Propongo che i primi tre motivi di ricorso siano accolti, con provvedimento in camera di consiglio”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministeri e ai difensori delle parti. - Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. - La resistente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto 1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gi argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della resistente non valgono a disattendere. A fronte del titolo esecutivo, che assegnava alla moglie la casa coniugale senza menzionare il box, ed all’opposizione al precetto, che contestava il rapporto pertinenziale, il Tribunale doveva accertare se effettivamente il box costituisse pertinenza dell’appartamento assegnato alla moglie o di quello rimasto in uso al marito, poiché tale accertamento era imprescindibile al fine di stabilire se il titolo esecutivo – cioè l’ordinanza di assegnazione dell’ex abitazione coniugale alla moglie – si potesse ritenere esteso a comprendere il box, quale sua pertinenza. L’onere di fornire la relativa prova era a carico della moglie, che rivendicava il diritto, e la motivazione in base alla quale il Tribunale ha ritenuto dimostrata la circostanza risulta insufficiente, a fronte della situazione dei luoghi, dell’ambiguità che ne deriva circa la contiguità del box all’uno od all’altro appartamento ed alla mancata prova circa la sua concreta destinazione d’uso, durante la vita coniugale. I primi tre motivi di ricorso debbono essere accolti, mentre vanno rigettati gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi indicati nella relazione ed in particolare le parti in corsivo e con adeguata motivazione. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.