Mantenimento e assegni familiari, conteggio separato. Da valutare il debito dell’uomo

Ancora in ballo gli atti di precetto proposti dalla donna per recuperare i soldi non versati dal coniuge. L’azzeramento deciso dal Tribunale viene rimesso in discussione, soprattutto considerando la natura degli assegni familiari.

Legame personale chiuso, almeno come coniugi. Resta in piedi, invece, il rapporto economico, così come delineato nella separazione. E i problemi sono legati ai calcoli matematici dei versamenti effettuati dall’uomo come ‘mantenimento’ alla donna nodo gordiano è il conteggio degli assegni familiari. Ma la situazione viene chiarita in maniera netta – come da Cassazione, sentenza numero 25707, sezione prima civile, depositata oggi – gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare debbono essere percepiti direttamente dal coniuge affidatario dei figli minorenni . Conti in sospeso. A quattro anni di distanza dalla separazione personale, il nuovo conflitto tra i coniugi è legato alla parte economica. La donna accusa il marito di non aver adempiuto ai propri obblighi in materia di mantenimento, indicando il credito vantato oltre 30milioni di vecchie lire e proponendo addirittura due atti di precetto la replica del marito è di aver compiuto il proprio dovere quasi totalmente, essendo debitore soltanto di 4milioni di lire. La valutazione del Tribunale è favorevole all’uomo. Difatti, anche tenendo presente la riduzione dell’assegno di mantenimento previsto per i figli, viene affermato che la donna in virtù del suo lavoro dipendente ha beneficiato degli assegni familiari spettanti al coniuge, da imputare sulla somma dovuta a titolo di contributo . Quindi, facendo due conti, nulla è ancora dovuto dall’uomo. Calcolo errato. La donna, però, sceglie di presentare ricorso in Cassazione, con l’obiettivo di vedere riconosciuto il proprio credito. E, in questa ottica, la nota dolente, nella decisione del Tribunale, è, secondo la ricorrente, l’aver imputato gli assegni familiari percepiti alla somma dovuta dall’uomo a titolo di assegno di mantenimento, senza alcuna distinzione fra quelli riferibili al coniuge erogati al beneficiario quale provvista per l’adempimento degli obblighi su di lui gravante nei confronti di quest’ultimo e quelli viceversa da corrispondere in favore dei figli che sarebbero stati immediatamente attribuibili al coniuge affidatario, sì da determinare un’automatica traslazione della posizione attiva del rapporto previdenziale . Altro fronte, poi, è la riduzione dell’assegno di mantenimento, che ha contribuito, in sostanza, a considerare nullo, secondo il Tribunale, il debito dell’uomo. Capitolo a parte. Per poter meglio valutare la questione, i giudici della Cassazione ‘rileggono’, dal punto di vista normativo e dal punto di vista storico, la natura degli assegni familiari, tenendo presenti soprattutto le norme approntate per regolare la situazione di conflitto tra coniugi separati e favorire il coniuge affidatario dei figli . Ebbene, ciò che emerge è il diritto dell’affidatario a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione . Di conseguenza, il conteggio degli assegni familiari, rispetto agli obblighi dell’uomo, non poteva essere ritenuto legittimo. Allo stesso tempo, anche la riduzione dell’assegno, considerata come acclarata dal Tribunale, e quindi il ridimensionamento della contribuzione al mantenimento dei figli, da parte dell’uomo, è considerata del tutto priva di motivazione . Per questi motivi, il ricorso della donna viene accolto e la sentenza annullata, con la questione rimessa nuovamente nelle mani del Tribunale, alla luce, però, delle indicazioni fornite dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre – 1° dicembre 2011, n. 25707 Presidente Felicetti – Relatore Piccinini Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione notificati in data 1.2.2002 S. B. proponeva opposizione avverso due atti di precetto intimati da E.C., rispettivamente per la somma di L.21.500.000 per l’arco di tempo agosto 1999 - dicembre 2000 e di L. 10.800.000 per il periodo successivo , importi asseritamente dovuti in adempimento di quanto stabilito dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 4.5. 1998, con decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi, ma che l' attore riteneva a torto azionati. assumendo di essere debitore, per il primo, della minor somma di L 4.000.000, e di aver corrisposto, per il secondo, la maggior somma di L. 4.200.000. Il Trib1 male di Vallo della Lucania adito, riuniti i procedimenti, accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità degli atti di precetto, in ragione delle seguenti considerazioni in data 8.5.1998 il tribunale aveva determinato in L. 1.500.000 la somma che B. avrebbe dovuto corrispondere per il mantenimento dei figli con successivo decreto del 17.10.2001 l'importo dovuto era stato ridotto a L. 400.000 gli effetti della revisione dell'assegno di mantenimento decorrerebbero dalla relativa domanda, e pertanto nel caso di specie dal febbraio 2001 la C., in virtù del suo lavoro dipendente, avrebbe beneficiato degli assegni familiari spettanti al coniuge, da imputare sulla somma dovuta a titolo di contributo tenuto conto di quanto sopra e delle somme nel concreto erogate dal B., nulla sarebbe da lui ancora dovuto. Avverso la decisione E.comma proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l'intimato con controricorso, successivamente illustrato da memoria. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 10.10. 2011. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione E. comma ha rispettivamente denunciato 1 violazione dell'art. 710 c.p.comma e vizio di motivazione, con riferimento all' affermata retroattività del provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento, affermazione che contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte 2 violazione degli artt. 121 l. 1975/151,. 143, 156 c.comma e vizio di motivazione, per l'avvenuta imputazione delle somme percepite a titolo di assegni familiari a quelle che il B. avrebbe dovuto corrispondere a titolo di assegno e di contributo per il mantenimento dei figli 3 violazione dell'art. 116 c.p.comma e vizio di motivazione, i n relazione alla quantificazione dell'assegno mensile di mantenimento, indicato nella somma di L. 4 00.000, mentre dalla lettura del decreto del tribunale emergerebbe che il relativo importo sarebbe stato stabilito nella misura di L.1.000.000. Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di impugnazione atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, l’assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione cosi come la sua successiva revisione decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del generale principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio comma 09/11913, comma 08/28, comma 07/24932, comma 04/19102, comma 04/13S07 . E' viceversa fondato il secondo motivo di ricorso. In proposito occorre innanzitutto precisare che è priva di pregio l'eccezione di inammissibilità della censura sollevata dal B. sotto il profilo della sua novità la compensazione da lui dedotta tra il credito intimato e le somme percepite a titolo di assegni familiari non sarebbe stata infatti mai contestata , e ciò per la duplice ragione che la deduzione della ricorrente è conseguente alla decisione del tribunale e che non di eccezione si tratta, ma di argomentazione prospettata al fine della corretta determinazione dell'importo dovuto dal preteso debitore. Quanto al merito, la doglianza della comma è incentrata sulla parte della statuizione in cui l'importo degli assegni familiari erogati al B. è stata imputata alla somma da lui dovuta a titolo di assegno di mantenimento, senza che fosse operata alcuna distinzione fra quelli riferibili al coniuge erogati al beneficiario quale provvista per l'adempimento degli obblighi su lui gravante nei confronti di quest'ultimo e quelli viceversa da. corrispondere in favore dei figli che sarebbero stati immediatamente attribuiti al coniuge affidatario, sì da determinare un’automatica traslazione della posizione attiva del rapporto previdenziale . Al riguardo va rilevato che originariamente gli assegni familiari previsti per la prima volta dal R.D. L. 21.8.1936, n. 1632 consistevano in un'attribuzione di importo fisso per ogni familiare a carico, attribuzione poi sostituita da quella in favore del nucleo familiare inteso nella sua unitarietà, per effetto del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in l. 13.5.1988, n. 153. Prima della predisposizione di tale ultimo provvedimento erano state inoltre emanate due norme per regolare la situazione di conflitto fra coniugi separati e favorire il coniuge affidatario dei figli, vale a dire l'art. 211 l. 1975/151 e l'art. 9 l. 1977/903, che sostanzialmente sancivano il diritto dell'affidatario a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione. Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello s tesso, nonché una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e ciò dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell'ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa è superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all'istituto degli assegni familiari, non più esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare. E’ analogamente fondato il terzo motivo di ricorso, in cui il fatto controverso è indicato nell’assoluta assenza di motivazione in ordine alla disposta riduzione dell'assegno di mantenimento da l. 1.500.000 mensili a l. 400.000. In effetti la detta statuizione, sulla cui base si è venuta a determinare una riduzione dell'assegno in questione di particolare consistenza ed un ridimensionamento della contribuzione al mantenimento di tre figli estremamente significativo, è del tutto priva di motivazione, circostanza che non consente di verificare la correttezza del percorso logico seguito dal giudice del merito nell'assumere la contestata determinazione in esame, e che impone, dunque, una nuova delibazione al riguardo. Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di altro magistrato, perché decida sull'opposizione a precetto previo motivato accertamento dell'importo dovuto da S. B. a E. comma a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione1 anche per le spese del giudizio di legittimità.