L’irritualità della mancata partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione

Nel caso in cui nel procedimento di mediazione sia presente il difensore di parte attrice e non la parte personalmente, e che non vi sia menzione della disponibilità di una procura speciale, il giudice assegna alla medesima parte il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della mediazione.

Ai sensi degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010 è necessaria la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione . Sul punto, la giurisprudenza ha sottolineato che le parti possono però delegare taluno all’uopo purché tale delega si fondi su una procura speciale avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Nel caso in esame risulta la presenza del difensore di parte attrice nel procedimento di mediazione e non della parte personalmente, senza neppur aver disposto quest’ultima una procura speciale neanche a seguito della preliminare eccezione della convenuta , pertanto il Tribunale, ribadito che la conseguenza di codesta irritualità non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l’attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme previste dalla legge, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.

Tribunale di Milano, sez. I Civile, ordinanza 14 aprile 2021, n. 23337 Fatto e diritto Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 30.3.2021, sentite le parti, letti gli atti di causa, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità per mancata proposizione della mediazione in assenza della parte attrice personalmente all'incontro di mediazione osserva alla luce del tenore letterale degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010, i quali, ai fini dell'esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e della interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza Cass. 8473/2019 a tenore del quale le parti possono delegare taluno all'uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto rilevato che dai verbali di mediazione in atti si evince la presenza del difensore di parte attrice e non della parte personalmente e che non vi è menzione dalla disponibilità di una procura speciale peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta ritenuto che la conseguenza della accertata irritualità non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l'attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge P.Q.M. Visto l'art. 5 D.Lgs. 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione. Rinvia la causa all'udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all'esito della mediazione.