Regolamento di competenza, notificazione tramite PEC e violazione della tempestività dell’eccezione

La Corte di Cassazione ribadisce che la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dev’essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima. Inoltre, ove venga verificato dalla stessa Corte che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16929/21, depositata il 15 giugno. Il Tribunale di Teramo dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su istanza di Tizio, per il pagamento , in proprio favore, dei compensi professionali relativi all’opera prestata in favore di Caio, evidenziando come la competenza territoriale inerente la controversia spettasse al Tribunale di Torino. Tizio proponeva regolamento di competenza . Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione lo rigettava. Tizio ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il giudice a quo avesse erroneamente individuato, come competente a decidere riguardo la controversia in questione, il Tribunale di Torino anziché la Corte d’Appello di Torino. Sostenendo di aver svolto la propria opera sia presso il Tribunale sia presso la Corte d’Appello territorialmente competente, ed avendo quest’ultima provveduto alla chiusura” della causa. Le parti resistenti, eredi di Caio, sollevavano l’ eccezione , poi disattesa, in relazione alla pretesa nullità della notificazione del regolamento di competenza , a causa del mancato rispetto della disciplina relativa alle notificazioni con modalità telematica . Sul tema, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che l’ irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale Cass. n. 23620/2018 . Nel caso di specie, la notificazione del regolamento di competenza non ha determinato alcuna incertezza sulla persona dei diversi destinatari che hanno ricevuto l’atto notificato, nella data indicata e ad un indirizzo PEC riferibile agli stessi. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dall’art. 4 l. n. 353/1990 nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti , la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dev’essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima e la Corte di Cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo Cass. n. 16359/2015 . Sempre nel caso di specie, deve essere sottolineata la violazione , da parte di Tizio, delle regole sulla tempestività della suddetta eccezione, non avendo mai dedotto tempestivamente la competenza della Corte d’Appello di Torino al fine di decidere sulla controversia prima della proposizione del regolamento. Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 aprile – 15 giugno 2021, n. 16929 Presidente Cirillo – Relatore Dell’Utri Rilevato che con ordinanza resa in data 3/4/2020, il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza di S.V. , per il pagamento, in proprio favore, dei compensi professionali relativi all’opera dallo stesso prestata in favore di C.F. e, nella specie, dei relativi eredi, C.G. , C.Q. e R.C. , condannando il S. al rimborso, in favore di controparte, delle spese del giudizio a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come la competenza territoriale a decidere sulla controversia in esame spettasse al Tribunale di Torino, quale foro del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005 ex art. 33, comma 2, lett. u , nella specie prevalente sul foro speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo, S.V. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi d’impugnazione C.G. , C.Q. e R.C. si sono costituiti depositando memoria il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero, in subordine, per il rigetto del regolamento di competenza. Considerato che con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere il giudice a quo erroneamente individuato, come competente a decidere la controversia in esame, il Tribunale di Torino anziché la Corte d’appello di Torino, avendo il professionista svolto la propria opera in favore del dante causa delle parti avversarie, sia presso il tribunale, che presso la corte d’appello territorialmente competente, ed avendo quest’ultimo ufficio giudiziario provveduto, in via definitiva, alla chiusura” della causa dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalle parti resistenti in relazione alla pretesa nullità della notificazione del regolamento di competenza, in ragione del mancato rispetto della disciplina concernente le notificazioni con modalità telematica al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 - 02 nel caso di specie, la notificazione del regolamento di competenza non ha determinato alcuna incertezza sulla persona dei diversi destinatari regolarmente costituitisi nel presente giudizio , i quali hanno incontestatamente ricevuto l’atto a loro notificato, nella data indicata, e a un indirizzo PEC agli stessi effettivamente riferibile nel merito, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti , la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dev’essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015, Rv. 636347 - 01 nel caso di specie, avendo il S. in questa sede contestato l’individuazione del Tribunale di Torino quale giudice competente, ritenendo viceversa competente la Corte d’appello di Torino, dev’essere rilevata la violazione, da parte dello stesso, delle regole sulla tempestività di detta eccezione, non risultando dagli atti del processo che l’odierno ricorrente abbia mai tempestivamente dedotto la competenza della Corte d’appello di Torino a decidere sull’odierna controversia prima della proposizione dell’odierno regolamento con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere il giudice a quo erroneamente giustificato la propria condanna al rimborso delle spese di lite sul presupposto della mancata conferma” dell’adesione all’eccezione di incompetenza sollevata dalle controparti con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella 2, scaglione IV in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , avendo il giudice a quo erroneamente individuato lo scaglione applicabile al caso di specie in ragione del valore della controversia entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono manifestamente infondati preliminarmente, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, non già sul presupposto della mancata conferma” dell’adesione all’eccezione di incompetenza sollevate dalle controparti, bensì in forza del fondamentale principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non avendo, in ogni caso, ravvisato alcuna legittima ragione idonea a derogarvi quanto all’asserita erroneità, ai fini della determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di lite, dell’individuazione dello scaglione delle tariffe professionali applicabile al caso di specie, è appena il caso di rilevare la piena congruità delle somme determinate dal giudice a quo, avendo quest’ultimo individuato, in sede di liquidazione, importi pienamente rispettosi dei parametri minimi e massimi previsti dallo scaglione tariffario determinato in relazione al valore concreto dell’odierna controversia sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguenza condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1 bis e 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1 bis e 13.