Due crocette non bastano per prorogare il trattenimento dello straniero

Vittoria per un cittadino marocchino. Annullato il provvedimento con cui il Giudice di Pace aveva accolto la richiesta della Questura e prorogato per la quarta volta il trattenimento nel Centro per il rimpatrio.

Libero lo straniero se la proroga – per la quarta volta – del suo trattenimento all’interno del Centro per il rimpatrio è priva di motivazioni concrete e ufficializzata con due mere crocette su un modulo prestampato Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13172/21, depositata il 17 maggio . A rivolgersi alla Cassazione è un uomo, proveniente dal Marocco, perplesso, a dir poco, della quarta proroga del trattenimento all’interno di un ‘Centro per il rimpatrio’ , proroga richiesta dalla Questura e concessa dal Giudice di Pace e motivata con presunte difficoltà di identificazione . L’avvocato dello straniero pone in evidenza, soprattutto, la discutibile motivazione del decreto del Giudice di Pace, redatto attraverso un format crocettato, con l’ambigua indicazione dell’ulteriore termine concesso alla Questura per l’esecuzione del decreto di espulsione . In sostanza, il legale sostiene che il Giudice di Pace si è limitato a rendere una motivazione consistente nella apposizione di due crocette la prima volta ad affermare la sussistenza dei presupposti della proroga , e l’altra indicativa della convalida della proroga del trattenimento , omettendo di fissare un limite temporale della restrizione della libertà personale dello straniero. In premessa i Giudici della Cassazione ribadiscono che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale , legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata , e ciò significa che non possono essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte . Peraltro, viene aggiunto, la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio . In questa vicenda, però, osservano i magistrati, il decreto è del tutto privo dell’ indicazione delle ragioni per le quali poteva essere prorogato per la quarta volta un periodo di trattenimento del cittadino marocchino nel ‘Centro per il rimpatrio’ in attesa delle condizioni per l’espatrio . Difatti, emerge solo l’apposizione di due crocette su un modulo prestampato con cui ci si limita ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida, riferita oltretutto ad un periodo di proroga dapprima indicato in ulteriori trenta giorni e, nello spazio immediatamente successivo, di ulteriori quindici giorni . È del tutto assente un percorso argomentativo volto a motivare le ragioni della misura prevista, che consiste nella limitazione della libertà personale e che , sottolineano i Giudici, è stata imposta senza una comprensibile motivazione e per una durata incerta . Di conseguenza, il provvedimento deve essere dichiarato nullo , per la gioia dello straniero, che evita così l’ulteriore trattenimento nel ‘Centro’. Per il Ministero dell’Interno e la Questura, infine, anche la beffa della condanna a pagare le spese processuali, quantificate in oltre mille e settecento euro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 gennaio – 17 maggio 2021, n. 13172 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Rilevato che 1. Z.A. , proveniente dal , ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva accolto la quarta richiesta di proroga del trattenimento all’interno del Centro per il Rimpatrio di omissis , per difficoltà di identificazione. 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente si duole della omessa motivazione del decreto impugnato, redatto attraverso un format crocettato , con l’ambigua indicazione dell’ulteriore termine concesso alla Questura di Potenza per l’esecuzione del decreto di espulsione. 2. La parte intimata non si è difesa. Considerato che 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, art. 24 Cost., nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5. 1.1 Lamenta che il giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si era limitato a rendere una motivazione consistente nella apposizione di due crocette la prima, volta ad affermare la sussistenza dei presupposti della proroga, e l’altra indicativa della convalida della proroga del trattenimento. 1.2. Lamenta che in tal modo era stata resa una motivazione del tutto apodittica anche in relazione al limite temporale della restrizione della libertà personale, la cui durata era incomprensibile, con violazione dell’art. 13 Cost 2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’insussistenza di elementi concreti per ritenere probabile ed imminente la conclusione del procedimento volto ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio. 3. Il primo motivo - che deve essere riqualificato con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 cfr. Cass. 1370/2013 Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 in quanto pur evocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contiene censure evidentemente riferite alla nullità della motivazione - è fondato ed assorbe il secondo. 3.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Cass. 6064/2019 ed, in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013 . 3.2. Nel caso in esame, il giudice di pace si è discostato dal principio sopra richiamato in quanto il decreto è del tutto privo dell’indicazione delle ragioni per le quali poteva essere prorogato per la quarta volta un periodo di trattenimento del ricorrente nel C.P.R. di omissis , in attesa delle condizioni per l’espatrio. 3.3. La motivazione resa, infatti, consiste nell’apposizione di due crocette su un modulo prestampato con cui ci si limita ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida, riferita oltretutto ad un periodo di proroga dapprima indicato in ulteriori 30 giorni e, nello spazio immediatamente successivo, di ulteriori 15 giorni risulta, pertanto, del tutto assente un percorso argomentativo volto a motivare le ragioni della misura prevista che consiste nella limitazione della libertà personale e che è stata imposta senza una comprensibile motivazione e per una durata incerta, con la conseguenza che il provvedimento, apodittico e contraddittorio, deve essere dichiarato nullo. 4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve essere annullata la convalida della proroga del trattenimento ivi disposta. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, così come quelle del grado di merito e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la ulteriore proroga del trattenimento del ricorrente nel C.P.R. di omissis . Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza alle spese del giudizio dinanzi la giudice di pace e del giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in Euro 750,00 ed in Euro 1.000,00 per compensi oltre che, per entrambi, ad IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.