La Cassazione può interpretare un titolo esecutivo di formazione giudiziale quale una sentenza passata in giudicato? La risposta alle SS.UU.

L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici Cass. numero 14727/2001 . L'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e, segnatamente, dei titoli esecutivi di formazione giudiziale, assoggettati ad opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi deve essere condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 12 disp. sulla legge in generale e non nell'osservanza dei criteri esegetici dettati, per gli atti negoziali, dagli art. 1362 e ss. c.c. Cass. numero 11501/2008 .

Di fronte a tale contrasto giurisprudenziale , la sezione Lavoro della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria numero 12944/21, depositata il 13 maggio ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. La vicenda. Un lavoratore del settore agricolo, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole nei confronti dell’INPS, con cui veniva accertata l’illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarato il proprio diritto alla reiscrizione, agiva in via esecutiva nei confronti dell’INPS medesimo, al fine di ottenere coattivamente la predetta reiscrizione. Nelle more del procedimento esecutivo l’INPS ottemperava a quanto statuito e veniva così dichiarata la cessazione della materia del contendere da parte del giudice dell’esecuzione, con compensazione delle spese di lite. Il lavoratore proponeva opposizione in punto spese ed il Tribunale accoglieva l’opposizione condannando l’INPS al pagamento delle spese del processo esecutivo e di opposizione. L’INPS infine ricorreva in Cassazione. L’interpretazione del titolo esecutivo in sede di giudizio di legittimità. La doglianza dell’INPS si fonda sul fatto che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto procedere alla liquidazione e condanna delle spese di lite a carico dell’ente previdenziale, sul presupposto errato che la sentenza di merito fosse titolo idoneo per poter agire in via esecutiva. Osserva infatti l’ente che la sentenza resa nella fase di cognizione, fondata sulle conclusioni rassegnate dall’originario ricorrente, fosse semplicemente accertativa del diritto ad ottenere l’iscrizione negli elenchi annuali degli operai agricoli. E dunque, non contenendo alcuna statuizione di condanna” non poteva essere posta a base di un procedimento di esecuzione forzata. Le doglianze introdotte dall’INPS demandano pertanto alla Corte Suprema l’interpretazione diretta del titolo esecutivo di formazione giudiziale. La giurisprudenza più risalente della Corte ha sempre negato tale potere in sede di legittimità si veda ad esempio Cass. numero 321/1980, che ebbe ad affermare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione l'interpretazione della sentenza definitiva costituente titolo esecutivo rientra nei poteri del giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici e errori di diritto . Il principio venne più volte riaffermato dagli Ermellini, statuendo che l'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo ufficioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno in quanto decisione assunta fuori del processo esecutivo , non opera come decisione della lite, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa si veda in proposito Cass. numero 14727/2001 . Orbene, il principio di diritto sopra richiamato, venne messo in discussione in tempi più recenti dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte numero 11501/2008. Il Supremo Collegio ebbe infatti ad affermare che l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e, segnatamente, delle sentenze rescindenti della Corte di cassazione, al fine della enucleazione dell'enunciato principio di diritto, dei titoli esecutivi di formazione giudiziale, assoggettati ad opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, e delle determinazioni esecutive concernenti la liquidazione dei compensi ai c.t.u. , risolvendosi nella ricerca del significato oggettivo della regola e/o del comando espressi dai medesimi provvedimenti, e non nella ricerca dei contenuti di statuizioni volitive, deve essere condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 12 disp. sulla legge in generale e non nell'osservanza dei criteri esegetici dettati, per gli atti negoziali, dagli art. 1362 e ss. del codice civile. Ecco allora che la sezione Lavoro della Corte, nel decidere la controversia portata alla sua attenzione evidenzia tale contrasto giurisprudenziale su di una questione ritenuta di particolare importanza. Con ciò rimettendo la causa al Primo Presidente della Corte per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria 17 marzo – 13 maggio 2021, n. 12944 Presidente Manna – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 21.4.2015, il Tribunale di Foggia, decidendo ex art. 617 c.p.c. sull’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’esecuzione promossa da D.L.G. nei confronti dell’INPS, compensando le spese del processo esecutivo, ha riformato l’ordinanza in punto di spese, condannando l’INPS a rifondere alla parte istante le spese del processo esecutivo e di opposizione che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura che D.L.G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. Considerato in diritto che, con il primo motivo, l’INPS denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale ricostruito la portata precettiva del titolo posto a base dell’esecuzione costituito dalla sentenza n. 6567/2010, con cui il Tribunale medesimo, in accoglimento del ricorso dell’odierno controricorrente e di altri consorti, aveva, per quanto concerne la di lui posizione, accertato l’illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarato il suo diritto alla reiscrizione per il tempo e gli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio sulla base della domanda proposta in giudizio, omettendo l’esame della sentenza che tale giudizio aveva definito che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la statuizione del giudice dell’esecuzione non recasse motivazione alcuna in ordine alla compensazione delle spese e avere conseguentemente condannato esso Istituto alla loro integrale rifusione che il primo motivo è stato proposto dall’INPS sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è precluso sic al sindacato della Suprema Corte l’interpretazione che il giudice di merito abbia fornito in ordine all’accertamento compiuto e al comando impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta così il ricorso per cassazione, pagg. 5-6 che, in punto di fatto, risulta in atti che l’odierna controricorrente agì in executivis ai sensi dell’art. 612 c.p.c., lamentando che l’INPS non avesse ottemperato all’ordine recato dalla sentenza n. 6567/2010 di reiscriverla negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno e il numero delle giornate accertate nel precorso giudizio inter partes cfr. l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 19.12.2013 nonché il ricorso per la determinazione delle modalità dell’esecuzione forzata dep. il 6.2.2013, debitamente allegati al ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che emerge parimenti in atti che, nel corso della procedura esecutiva, l’INPS provvide all’iscrizione e l’odierno controricorrente chiese pertanto dichiararsi l’estinzione della procedura esecutiva, con condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle spese così l’ordinanza del giudice dell’esecuzione cit., pag. 1 che risulta pertanto incontroverso che l’unico oggetto della domanda giudiziale dell’odierna controricorrente era costituito dall’iscrizione negli elenchi, non avendo ella spiegato alcuna domanda di condanna per prestazioni previdenziali che tanto è confermato dalla sentenza impugnata, che - nel ricostruire il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla sentenza posta a base dell’esecuzione afferma testualmente che l’odierna controricorrente aveva chiesto di annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l’anno indicato di dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale e di condannare la controparte a ripristinare la posizione assicurativa, procedendo ad accreditare il numero di giornate lavorative illegittimamente disconosciute così la sentenza impugnata, pag. 6 che, pertanto, l’unica statuizione della sentenza n. 6567/2010 sulla quale l’odierno controricorrente ha preteso di fondare la propria azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. è costituita dalla dichiarazione del suo diritto all’iscrizione negli elenchi annuali degli operai agricoli per il tempo e per l’anno indicato in ricorso che, conseguentemente, ove questa Corte potesse procedere all’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, ne deriverebbe senz’altro l’accoglimento del primo motivo di ricorso, non potendo dubitarsi della portata meramente dichiarativa dell’anzidetta statuizione e della sua inidoneità a fondare alcuna azione in executivis del tipo di quella intrapresa, che richiede una sentenza di condanna ad un facere fungibile così, tra le più recenti, Cass. n. 18572 del 2019 che, peraltro, come riconosciuto dall’INPS in sede di formulazione della censura, un’interpretazione diretta del titolo esecutivo giudiziale è esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte, giusta il principio secondo cui l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l’operato nell’ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in Cassazione se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così, tra le più recenti, Cass. nn. 15338 e 32196 del 2018 che, circoscrivendo la censura dell’Istituto nei limiti propri dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ne balzerebbe evidente l’infondatezza, siccome ritenuto da Cass. n. 14921 del 2017 in fattispecie affatto sovrapponibile alla presente, dal momento che la sentenza impugnata ha per contro esaminato il fatto del cui omesso esame si duole l’INPS, ossia la sentenza del Tribunale di Foggia n. 4586/09, più volte cit., salvo pervenire ad un’interpretazione errata di essa, che è ciò che sostanzialmente è denunciato nel ricorso per cassazione che l’orientamento che esclude la possibilità che questa Corte possa procedere all’interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale è abbastanza risalente ed è stato tradizionalmente motivato sul rilievo secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno costituiva apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato cfr. in tal senso già Cass. nn. 1069 del 1963, 2078 del 1966, 864 del 1970, 2931 del 1975, 321 del 1980, 3996 del 1992, 2510 del 1996, 552 del 2001 che tale orientamento è stato mantenuto anche dopo la revisione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno compiuto circa la natura del giudicato esterno, riconoscendo al giudice di legittimità la possibilità di accertarne l’esistenza e la portata anche ex officio e con cognizione piena Cass. S.U. n. 226 del 2001 , essendosi al riguardo osservato che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo, non opera come decisione della lite, bensì come titolo esecutivo, di talché, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati o di violazione del ne bis in idem così già Cass. n. 14727 del 2001 e poi, nello stesso senso, tra le numerose, Cass. nn. 1114 e 4382 del 2003, 7530 del 2005, 15852 del 2010, 26890 del 2014 e 15538 del 2018, già cit. che tale orientamento, in relazione al quale la sentenza, nell’ambito del processo esecutivo, rileverebbe semplicemente come fatto e come tale andrebbe apprezzato così, in termini, Cass. n. 14727 del 2001, cit., in motivazione , è stato tuttavia virtualmente superato da Cass. S.U. n. 11501 del 2008, che - nell’enunciare il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 preleggi e ss., invece che di quelli propri degli atti negoziali, in ragione dell’assimilabilità dei provvedimenti giudiziali alle norme giuridiche quanto a vis imperativa e indisponibilità per le parti - ha direttamente proceduto all’interpretazione del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione intrapresa in quel giudizio costituito da un decreto di liquidazione delle spese al CTU , per poi concludere che, sebbene erroneamente condotta alla stregua dei canoni propri dell’ermeneutica negoziale, l’esegesi del titolo compiuta dai giudici di merito doveva nondimeno ritenersi corretta cfr. § 5 della motivazione che tale conclusione - espressamente motivata in relazione alla circostanza che l’interpretazione del giudicato esterno così come del titolo esecutivo operate dal giudice del merito non possono essere riguardate come un apprezzamento di fatto , ma costituiscono quaestiones iuris da sindacare nella più ampia ottica della valutazione di legge - si pone, ad avviso del Collegio, diametralmente in contrasto con l’orientamento dianzi ricordato, secondo cui, viceversa, l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l’operato nell’ambito delle opposizioni esecutive, si risolverebbe in un apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in questa sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che il contrasto appare evidente sol che si pensi che, mentre nell’accertamento giudiziale di un fatto sussiste un ineliminabile margine d’incertezza derivante dalla irripetibile singolarità di ogni accadimento storico, tant’è che l’ordinamento non solo appresta all’uopo specifici rimedi in sede d’ermeneutica negoziale art. 1371 c.c. , ma giunge a dettare un’espressa regola legale di giudizio nel caso in cui il fatto rimanga incerto art. 2697 c.c. , il giudizio di diritto, concernendo l’esistenza e la portata oggettiva e soggettiva di un universale la norma giuridica, sia essa posta da una legge o da un provvedimento giurisdizionale , non ammette altra opzione possibile che tra verità ed errore che, implicando il ricorso la decisione di una questione di massima di particolare importanza, la causa va rimessa al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.