Notificazione telematica difforme e mancato rinnovo: se si rinuncia al ricorso per cassazione, il processo si estingue

Alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand’anche consti una causa di inammissibilità dell’impugnazione.

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza n. 11541/21, depositata il 30 aprile. La Corte d’Appello di Venezia respingeva l’appello proposto con citazione da parte di un cittadino straniero nei confronti dell’ordinanza emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale , dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Lo straniero ricorreva quindi in Cassazione. Il S.C., con l’ordinanza interlocutoria 27922/2020, rilevava che il ricorso per cassazione era stato notificato al Ministero dell’Interno, per via telematica, all’indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA. La Corte rilevava in quella sede che, ai sensi dell’art. 3- bis , comma 1, l. n. 53/1994 la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici , e che secondo l’art. 11 della stessa legge le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica . E che inoltre secondo il d.l. n. 179/2012, art. 16- ter , convertito in l. n. 221/2012, introdotto dalla l.n. n. 228/2012, art. 1, comma 19 e modificato, nella versione applicabile ratione temporis , dal d.l. n. 90/2014, art. 45- bis , comma 2, lett. a , convertito in l. n. 114/2014, definisce quali sono i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile . Nel caso di specie la notificazione del ricorso era stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco previsti all’art. 16-ter in particolare il registro IPA . Ne è conseguita così la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni ci cui all’art. 3- bis , comma 1, l. n. 53/1194. Per questi motivi la Corte di Cassazione, essendo ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ordinava il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno, nel termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In data 11 ottobre 2020 il procuratore speciale del ricorrente faceva pervenire tramite PEC, con firma digitale dell’incaricato, la rinuncia al ricorso senza provvedere al suddetto rinnovo della notificazione . La Corte ha già avuto modo di affermare che alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio , quand’anche consti una causa di inammissibilità dell’impugnazione Cass. n. 32068/2018 . Per questi motivi la Suprema Corte dichiara estinto il processo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 marzo – 30 aprile 2021, n. 11541 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e motivi della decisione Rilevato che K.I. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto con citazione avverso l’ordinanza emessa in data 14.6.207 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato che, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27922 del 2020, ha rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno, per via telematica, ad indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA che, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici che in base al successivo art. 11 le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica che Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19 e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. a , conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile che nella specie, la notificazione del ricorso era stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter in particolare il registro IPA , al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018 che, pertanto, essendo ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, la Corte ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviato la causa a nuovo ruolo che, in data 11 ottobre 2020, il procuratore speciale del ricorrente, avv. Riccardo VALLINI VACCARI, ha fatto pervenire, a mezzo PEC, con firma digitale dell’incaricato, rinuncia al ricorso per cassazione, senza aver provveduto al rinnovo della notificazione del ricorso alla parte intimata che i difensori ritualmente avvisati nulla hanno osservato. Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte Sez. 6 1, Ordinanza n. 32068 del 2018 , cui va data continuità anche in questa sede a fini di consolidamento delle regole processuali da chiunque osservabili nel nostro sistema delle impugnazioni, alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand’anche consti una causa di inammissibilità dell’impugnazione che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese, per evid ti ragioni. P.Q.M. Dichiara estinto il processo.