Passaggio in giudicato e proposizione del ricorso straordinario per cassazione

Nel caso in cui sia stata impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come nell’ipotesi dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e l’appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348- bis , comma 1, c.p.c., la preposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348- bis , comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9868/21, depositata il 15 aprile. A seguito dell’avvio di un procedimento di espropriazione immobiliare, veniva proposta opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c L’opposizione veniva riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e veniva rigettata dal Tribunale di Sassari. La Corte d’Appello confermava la decisione. L’opponente ha impugnato le decisione di seconde cure dinanzi alla Suprema Corte. Il Collegio, dopo aver sottolineato che la sentenza di primo grado è nel frattempo passata in giudicato e che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giudiziale deve essere riferita alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice a quo – sia essa corretta o meno -, afferma che nel caso in cui sia impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come nell’ipotesi dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. o comunque, in virtù del c.d. principio dell’apparenza, nell’ipotesi in cui l’azione proposta sia qualificata come tale dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla sua effettiva natura , e l’appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348- bis , comma 1, c.p.c., essendo stata ritenuta l’insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la preposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348- bis , comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell’art. 348- ter , comma 3, c.p.c. . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 gennaio – 15 aprile 2021, n. 9868 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa L.G. ha proposto una opposizione nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da S.I.G.C. - Società Italiana Gestione Crediti S.p.A. nelle cui posizioni soggettive è subentrata Antares Credit Solutions S.r.l., nel corso del giudizio nei confronti della società L.G. & amp C. S.a.s., qualificandola come opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c L’opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sassari. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’appello del L. , ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c Ricorre il L. avverso la sentenza di primo grado, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Antares Credit Solutions S.r.l È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Ragioni della decisione 1. In via del tutto pregiudiziale deve rilevarsi l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., e la conseguente inammissibilità del presente ricorso per cassazione. Si premette che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti giurisprudenza costante ex plurimis Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01 Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01 Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 01 Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 01 Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 01 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01 Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 - 01 . Poiché l’opposizione avanzata dal L. è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado il Tribunale di Sassari come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta proposta tardivamente , l’unico mezzo di impugnazione della stessa era il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell’art. 111 Cost. nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c. ovvero art. 327 c.p.c., comma 1. Il L. riferisce invece di avere proposto appello avverso la predetta decisione, appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, dalla Corte di Appello di Cagliarti - Sezione distaccata di Sassari la quale ha ritenuto che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento nel merito. Solo a seguito dell’ordinanza della corte di appello ha proposto il presente ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, e dell’art. 360 c.p.c., quando però il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, era ormai definitivamente scaduto la sentenza di primo grado, come riferisce il ricorrente, è stata pubblicata in data 13 ottobre 2017 e non notificata il presente ricorso è stato notificato in data 25 gennaio 2019 il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, per impugnare la decisione di primo grado era nella specie di sei mesi, avendo il giudizio avuto inizio nel 2016 e dunque scadeva in data 13 aprile 2017 , con conseguente avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non può avere alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che oggi venga proposto effettivamente ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in quanto la proposizione di un mezzo di impugnazione radicalmente inammissibile inammissibilità comunque rilevabile, anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 non può ritenersi idonea ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata e, d’altra parte, il ricorso per cassazione può essere proposto avverso la sentenza di primo grado nel termine indicato dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, esclusivamente nel caso in cui il gravame sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, per l’insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, ma non nel caso in cui sia stato proposto un appello di per sé radicalmente inammissibile, avverso sentenza non assoggettabile a tale mezzo di impugnazione, sebbene l’inammissibilità non sia stata rilevata dal giudice di secondo grado. Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto nel caso in cui sia impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come nell’ipotesi dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. o comunque, in virtù del cd. principio dell’apparenza, nell’ipotesi in cui l’azione proposta sia qualificata come tale dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla sua effettiva natura , e l’appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, essendo stata ritenuta l’insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 . L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’esposizione delle censure con lo stesso proposte. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione di natura processuale posta a base della decisione, peraltro oggetto di rilievo di ufficio di questa Corte. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.