Precetto, pignoramento, pagamento nelle more: quando sono dovute le spese per il pignoramento?

Le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.

È interessante il caso affrontato nella decisione qui in esame pronunciata dalla sez. VI – 3 Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 9877/21, depositata il 15 aprile, perché viene fatta chiarezza su una questione che nella pratica può verificarsi con una certa frequenza. Il caso. Una creditrice, in base ad un titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in un precedente processo esecutivo, promuoveva una esecuzione forzata presso terzi nei confronti di una banca la quale reagiva proponendo opposizione all'esecuzione. Era successo che nel tempo intercorrente tra la notifica del precetto e la notifica del pignoramento, la banca aveva pagato spontaneamente”. Si discuteva allora delle spese dalla creditrice per il precetto e, soprattutto, per il pignoramento, che comunque era stato richiesto e già portato alla notifica, con conclusione dell’ iter notificatorio nei confronti del terzo debitor debitoris ma non della banca debitrice esecutata che quindi nel momento in cui aveva pagato non aveva ancora ricevuto il pignoramento . Opposizione ritenuta fondata dal Giudice di Pace. Il Tribunale, in grado d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, dichiarava il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma richiesta a titolo di spese e competenze per il precetto, escludendo quindi le spese relative al pignoramento. Seguiva il ricorso per cassazione. L’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione delle somme. Gli Ermellini, nell’affrontare la questione loro sottoposta, ribadiscono anzitutto il principio per cui l'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto. Peraltro, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c. , da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante. Laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore. La questione essenziale la collocazione temporale del pagamento in relazione alle spese di pignoramento. La posizione del problema di fondo, secondo la Cassazione, pone di fronte ad una alternativa secca. Infatti, se il pagamento spontaneo in quanto integralmente satisfattivo dell'importo dovuto a quella data deve ritenersi avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, certamente quest'ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente. Se, al contrario, il pagamento deve ritenersi intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, le spese di pignoramento e comunque le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore certamente sarebbero dovute dal debitore e, di conseguenza, anche al fine di valutare l'integrale satisfattività del pagamento stesso e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva , se ne dovrebbe tener conto. I Giudici di merito hanno trascurato un fatto rilevante il momento della richiesta del pignoramento agli Ufficiali Giudiziari. Nel quadro descritto viene messo in evidenza nell’ordinanza in esame un dato importante la creditrice opposta aveva sostenuto nel corso del giudizio di merito che il pagamento era intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, facendo riferimento alla data che risultava dagli atti ed era anteriore al pagamento di notificazione dell'atto di pignoramento al terzo debitor debitoris o a uno di essi . Ma detta circostanza di fatto – osservano gli Ermellini - non è stata presa in esame dal Tribunale che, nel ritenere il pagamento intervenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, ha fatto esclusivo riferimento alla data di perfezionamento della sua notificazione al debitore, senza peraltro neanche chiarire se, e per quali motivi, non ritenesse eventualmente rilevante la anteriore data di perfezionamento della notificazione stessa al terzo debitore o a uno dei terzi debitori e/o quella non posteriore ma eventualmente addirittura anteriore, come è ovvio di originaria presentazione della richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica al debitore e al terzo dell'atto di pignoramento da parte del creditore. Il caso delle spese del precetto in un precedente specifico della Cassazione, che viene menzionato integralmente. In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento. Ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione il limite del dovere di lealtà processuale. Le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 gennaio – 15 aprile 2021, n. 9877 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa T.G. , sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A La banca debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2. Il processo esecutivo è stato sospeso dal giudice dell’esecuzione e l’opposizione è stata coltivata dalla creditrice procedente. Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando insussistente il diritto della T. di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato la sussistenza del diritto della T. di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma richiesta a titolo di spese e competenze di precetto. Ricorre la T. , sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 112 c.p.c. – artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 2697 c.c. motivazione apparente del provvedimento impugnato per aver negato il dato oggettivo che il riduttivo pagamento offerto dall’istituto bancario era avvenuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento - omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5 . La ricorrente deduce che il tribunale, nel ritenere il pagamento spontaneo della banca debitrice anteriore all’inizio dell’esecuzione, avrebbe omesso di considerare che l’atto di pignoramento, a quella data, era stato già notificato, se non al debitore, quanto meno al terzo pignorato o almeno ad uno dei terzi pignorati . Il motivo è manifestamente fondato. 1.1 È opportuno premettere che, con riguardo alla questione dell’efficacia quale titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., le decisione impugnata risulta conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte che si intende ribadire ancora una volta secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c. , da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018 da ultimo Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 15436 e n. 15443 del 21/07/2020 è appena il caso di ribadire che, come espressamente e ripetutamente chiarito nei suddetti precedenti, gli esposti principi di diritto non sono in contrasto, ma costituiscono mera specificazione di quelli affermati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 - 01, e che si tratta di un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, che le considerazioni svolte dalla controricorrente, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, con il richiamo di decisioni più risalenti, non sono idonee a indurre a rimeditare . 1.2 È inoltre opportuno sottolineare che non occorre, nella presente sede, affrontare la questione della possibilità per il creditore di intimare al terzo il pagamento degli interessi, dovuti ai sensi dell’art. 1282 c.c. sulle somme assegnate, anche in eccedenza rispetto all’importo oggetto della dichiarazione positiva di quantità e della conseguente ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., gli interessi cioè che maturano dopo l’assegnazione e, quindi, in relazione ad un rapporto obbligatorio ormai intercorrente esclusivamente tra creditore assegnatario e terzo assegnato. In proposito, nella decisione impugnata si afferma che il terzo può essere tenuto a pagare al creditore assegnatario un importo superiore a quello oggetto di dichiarazione positiva di quantità e di conseguente assegnazione esclusivamente in relazione alle spese di precetto ed esecuzione, in quanto a lui imputabili e quindi da porsi a suo carico , in termini pratici, e non a carico del debitore originario , ma non invece in relazione agli interessi legali maturati dopo l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1282 c.c., sulle somme assegnate e ciò benché, sulla base dei principi di diritto emergenti dalle sentenze di questa Corte sopra richiamate, ai quali lo stesso Tribunale di Roma afferma di intendere conformarsi, il credito per gli interessi ex art. 1282 c.c. successivi all’assegnazione andrebbe evidentemente equiparato alle spese di precetto ed esecuzione e, d’altra parte, esso certamente non potrebbe essere fatto gravare sull’originario debitore espropriato, in quanto non più titolare - dopo l’assegnazione - del rapporto obbligatorio oggetto della stessa assegnazione, con riguardo al quale maturano i successivi interessi . La questione, come appena rilevato, non va comunque affrontata, in quanto non rilevante ai fini della decisione dell’unica censura avanzata dalla ricorrente nella presente sede, che ha riguardo alla collocazione temporale del pagamento, in relazione alle spese di pignoramento. 1.3 Per quanto riguarda tale ultima questione anteriorità del pagamento rispetto all’inizio dell’esecuzione , il tribunale ha preso in considerazione esclusivamente la data di notifica dell’atto di pignoramento alla banca debitrice esecutata e non quella della notifica dell’atto stesso al terzo o ai terzi debitori e neanche sembrerebbe aver preso in considerazione la data della richiesta all’ufficiale giudiziario di procedere a detto pignoramento . La questione è certamente rilevante ai fini della decisione Se infatti il pagamento spontaneo in quanto integralmente satisfattivo dell’importo dovuto a quella data deve ritenersi avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione, certamente quest’ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente. Se, al contrario, il pagamento deve ritenersi intervenuto dopo l’inizio dell’esecuzione, le spese di pignoramento e comunque le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore certamente sarebbero dovute dal debitore e, di conseguenza, anche al fine di valutare l’integrale satisfattività del pagamento stesso e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva , se ne dovrebbe tener conto. La questione era stata oggetto di discussione tra le parti, dal momento che come risulta dal contenuto degli atti processuali specificamente richiamati nel ricorso la creditrice opposta aveva sostenuto nel corso del giudizio di merito che il pagamento era intervenuto dopo l’inizio dell’esecuzione, facendo riferimento alla data che risultava dagli atti ed era anteriore al pagamento di notificazione dell’atto di pignoramento al terzo debitor debitoria o a uno di essi . Tale ultima circostanza di fatto non è stata però presa in esame dal tribunale che, nel ritenere il pagamento intervenuto prima dell’inizio dell’esecuzione, ha fatto esclusivo riferimento alla data di perfezionamento della sua notificazione al debitore, senza peraltro neanche chiarire se, e per quali motivi, non ritenesse eventualmente rilevante la anteriore data di perfezionamento della notificazione stessa al terzo debitore o a uno dei terzi debitori e/o quella non posteriore ma eventualmente addirittura anteriore, come è ovvio di originaria presentazione della richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica al debitore e al terzo dell’atto di pignoramento da parte del creditore. D’altronde, secondo i principi affermati da questa Corte in relazione all’analoga ipotesi delle spese di precetto nonché delle spese anteriori allo stesso , in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale secondo un’interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91 c.p.c., comma 2 , ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008, Rv. 605813 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008, Rv. 606036 - 01 Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015, Rv. 637079 - 01 . Altrettanto deve dunque affermarsi con riguardo alle spese di esecuzione, in relazione alle quali va pertanto enunciato il seguente principio di diritto le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1 . Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano dunque manifestamente fondate. In sede di rinvio la fattispecie dovrà essere nuovamente esaminata, applicando il principio di diritto sopra esposto e tenendo conto delle circostanze di fatto indicate, onde stabilire se effettivamente il pagamento spontaneo della banca possa dirsi anteriore all’inizio dell’esecuzione o comunque alla consegna della richiesta di notifica dell’atto di pignoramento all’ufficiale giudiziario da parte del creditore. In caso contrario, dovrà essere altresì rivalutata la questione dell’integrale satisfattività del pagamento stesso, dovendo tenersi conto a tal fine anche delle spese di esecuzione, salva l’operatività del principio di buona fede e di lealtà processuale. 2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il secondo motivo del ricorso è assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, che renderà necessario, all’esito del giudizio di rinvio, provvedere nuovamente in ordine alle spese di lite. 3. È accolto il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.