Ricorso per cassazione e procura speciale: in arrivo dalle SS.UU. la “guida pratica definitiva”?

Occorre stabilire a se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria b se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia c quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata.

Con un’Ordinanza interlocutoria n. 9358/21 depositata l’8 aprile , improntata a senso di praticità e buon senso e con attenzione ai principi dell’equo processo, la sez. II Civile della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché sia valutato se affidare alle SS.UU. una serie di quesiti in materia di procura speciale. L’intento è quello di far chiarezza in via definitiva su diverse questioni incerte. Il caso. Un’eccezione circa l’inammissibilità del ricorso per cassazione spiana la strada alla Cassazione per affrontare il tema in modo completo. Nel caso specifico, nella copia del ricorso per cassazione notificato mancava del tutto la trascrizione della procura speciale alle liti, che risultava peraltro apposta a margine dell’originale del ricorso depositato nella cancelleria della Corte. La copia notificata recava semplicemente la dicitura vi è procura speciale” con in calce la sigla del difensore. Questo il quadro concreto che come detto ha offerto lo spunto alla S.C. per un’attenta e completa ricognizione dei vari filoni interpretativi esistenti in questa delicata materia. Cosa si intende per procura speciale? Procedendo per ordine, gli Ermellini partono dalle nozioni fondamentali la nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell'art. 83 c.p.c. infatti, quest'ultima disposizione designa in contrapposizione alla procura generale la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 e ss. c.p.c. stanno a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita ex professo ” con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione. Quindi, ogni qualvolta si tratti di adire il Giudice di legittimità, la parte deve manifestare in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali. Procura speciale e data del conferimento. Occorre che la procura per il giudizio di cassazione a sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata b conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata c sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso. Il requisito di specialità in senso temporale richiede che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso. Non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell'impugnazione. Se c’è incertezza il ricorso è automaticamente inammissibile? Gli Ermellini ricordano che l'incertezza in merito alla volontà della parte di officiare il difensore proprio per il giudizio di legittimità non può tradursi automaticamente in una pronuncia di inammissibilità, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. richiamato, per gli atti processuali, dall'art. 159 c.p.c. , attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti. Il caso della procura rilasciata su foglio separato. Quando la procura sia stata apposta su foglio separato sussiste ugualmente la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. Ci vuole la trascrizione della procura nella copia notificata? Secondo l'orientamento più restrittivo, la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso costituisce l'unica modalità utile per accertarne l'anteriorità rispetto alla notifica dell'impugnazione, pur non occorrendo anche l'indicazione della data di rilascio. La tesi dominante nella giurisprudenza è tuttavia nel senso che, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non è richiesta la sua integrale trascrizione nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi - purché univoci - alla certezza che esso sia stato conferito prima della notificazione dell'atto. Un necessario distinguo la procura è stata rilasciata a margine o in calce oppure su foglio separato? Si suole distinguere a seconda che il mandato sia conferito a margine o in calce al ricorso, o sia invece apposto su foglio separato. Per la prima ipotesi è stato affermato che qualora la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione della sottoscrizione della parte, presenti sull'originale, non siano stati riportati nella copia notificata, non si determina l'inammissibilità del ricorso, ove la copia contenga la trascrizione o l'indicazione della procura o anche l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione ma con la precisazione che la certezza dell'anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato risultante dall'originale, poiché il potere certificante del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data. Non sarebbe sufficiente la sola presenza del mandato sull'originale, ove manchi un qualche richiamo o riferimento alla procura sulla copia notificata alla controparte. Invece, secondo un altro filone interpretativo sempre di legittimità , la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al ricorso in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione. Condizioni più restrittive sono state richieste quando la procura è apposta su foglio separato. Peraltro, la Cassazione ha ribadito anche di recente che i requisiti di ammissibilità del ricorso anteriorità della procura rispetto alla notifica dell'impugnazione, conferimento del potere specifico di rappresentare la parte nel giudizio di legittimità, rilascio della procura successivo alla sentenza impugnata si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando irrilevante che ne non sia indicata la data del rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità Una premessa finale salutare e molto importante con richiamo alla CEDU e all’equo processo. L’aspetto della procura speciale, come dato atto dalla stessa ordinanza qui in esame, ha originato molteplici interpretazioni, più o meno restrittive, più o meno formalistiche. Ed è noto che gli aspetti formali sono importanti ma diventano insidiosi quando essi tendono a sconfinare nel formalismo”, con grave rischio per l’effettivo esercizio del diritto di difesa. In questo quadro è in un certo senso un sollievo leggere la motivazione di fondo che ha portato alla decisione in commento motivazione improntata a ragioni di buon senso e pragmaticità. Infatti, secondo gli Ermellini, stante la necessità che siano più nettamente definite le regole formali e i criteri che condizionano l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU, occorre stabilire a se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria b se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia c quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata. Arriverà dalle SS.UU. la guida pratica definitiva” per il ricorso per cassazione? In questo quadro, avvertono sempre i Giudici di legittimità, non rinvenendosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione soluzioni uniformi, è opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Unite. Vedremo quindi se tutti questi aspetti saranno in effetti trattati dalle SS.UU., dalle quali ci si attende un decalogo definitivo”, a mo’ di guida pratica” avente ad oggetto la procura speciale e il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 2 luglio 2020 – 8 aprile 2021, n. 9358 Presidente Manna – Relatore Fortunato Fatti di causa Con citazione notificata in data 17.10.1995, i coniugi B.G. e D.V.R. , proprietari dell’immobile sito in omissis e censito in catasto al omissis , hanno evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace G. , R. e M.W. , titolari di talune proprietà confinanti, esponendo che i convenuti avevano occupato parte della loro proprietà. Hanno chiesto il rilascio della superficie occupata, previa regolazione del confine e apposizione dei termini, con vittoria di spese processuali. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito e l’infondatezza della pretesa, spiegando riconvenzionale per far dichiarare l’intervenuta usucapione della fascia di terreno controversa. La causa, rimessa per competenza al Pretore di Lucera, è transitata al tribunale a seguito della soppressione delle preture. Con ordinanza 28.09.2001, resa fuori udienza, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ma.Ro. e C.G. , rispettivamente fratello e madre dei convenuti, nonché di M.R. e W. . Previa rinnovazione dell’istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 286/04, ha individuato i confini in base alle risultanze della c.t.u. redatta in data 04.02.1998 e ha ordinato ai convenuti e ai terzi chiamati in causa il rilascio di una striscia di terrena larga un massimo di mt. 5,39 ed un minimo di mt. 1,82 , per una superficie complessiva di mq. 1.325, respingendo la riconvenzionale e regolando le spese. Con sentenza parziale n. 4561/2011 la Corte distrettuale di Bari ha respinto l’impugnazione avverso la pronuncia sulla riconvenzionale di usucapione, e, con successiva sentenza n. 1476/2014, ha confermato anche nel resto la decisione di primo grado. Il Giudice distrettuale ha anzitutto ritenuto di non poter tener conto dei rilievi contenuti nella relazione di parte depositata dagli appellanti, osservando che questi ultimi non avevano nominato un tecnico di fiducia nè in primo grado, nè in appello. La sentenza, dopo aver premesso che sia il fondo dei coniugi B. -D.V. , sia quello degli appellanti appartenevano originariamente ad un unico titolare Ma.Er. , ha poi evidenziato che in appello era stata espletata un’ulteriore indagine tecnica ed un rilievo topografico con metodo satellitare , tenendo conto delle superfici indicate nei titoli e dei termini lapidei presenti in loco, sottolineando che da tali indagini suppletive non erano emerse significative differenze rispetto al confine già individuato dal tribunale, trovando conferma anche che M.R. deteneva una porzione di estensione maggiore di quella catastale. Per la cassazione della sentenza n. 1476/2014 R. , M.W. , R. , Ma. , A.G.C. , Mi. , Ar. e M.L.A.M. hanno proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria. D.V.R. nonché G. e B.M. , questi ultimi eredi di B.G. , deceduto in corso di causa, hanno depositato controricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112, 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto tardivi i rilievi formulati nella consulenza di parte, redatta dal geom. m. e depositata in data 1.11.1998, benché detta relazione fosse stata sottoscritta e fatta propria anche dal procuratore dei ricorrenti, valendo come mera allegazione difensiva non sottoposta ad alcuna preclusione. Si espone - inoltre - che a dai riscontri effettuati dal tecnico di parte era emerso che la D.V. deteneva una superficie maggiore di quella risultante dal titolo di acquisto e dai relativi atti catastali e che, come già provato in primo grado dalla relazione del geom. ma. , fino al 1983 detto fondo aveva una superficie inferiore di mq. 875 rispetto a quella catastale, per cui il confine era stato consensualmente ridefinito, reintegrando l’intera estensione acquistata dalla resistente b An. e M.G. avevano, in realtà, acquistato da Ma.Er. una superficie complessiva di ha 11.50.90 ciascuno, per complessivi ha 23.15.16, mentre il c.t.u., nel procedere alle misurazioni, aveva preso in considerazione, per il fondo di Ma.An. attualmente appartenente a M.R. , una superficie catastale inferiore a quella indicata nel titolo di acquisto pari ad ha 2.89.60 , risultando del tutto inattendibili le conclusioni della consulenza, recepite nella sentenza impugnata. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 950 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assumendo che il giudice distrettuale, in acritica adesione alle risultanze della c.t.u. integrativa, abbia individuato i confini senza esaminare i titoli di acquisto e - in particolare - senza considerare che il rogito del 24.4.1968 con cui il dante causa di Ma.Ra. aveva acquistato parte del fondo, che costituiva originariamente un’unica consistenza , specificava che l’immobile aveva un’estensione pari ad ha 11.50.90 e non già ad ha 2.89.60 come invece sostenuto dal c.t.u., il che provava che, nell’individuare il confine, non era stato esaminato il contratto di acquisto. Si lamenta inoltre che la sentenza abbia erroneamente dichiarato tardive le osservazioni tecniche formule in primo grado, sebbene sollevate alla prima udienza successiva al deposito della consulenza e reiterate nella comparsa conclusionale del 7.1.2014. Si imputa, infine, al Giudice distrettuale di non aver rilevato d’ufficio l’errore in cui era incorso il c.t.u., consistito nell’aver conferito rilievo alle sole mappe catastali e nell’aver proceduto alla misurazione delle sole particelle antagoniste , senza avvedersi che a lungo il confine con la proprietà M. , era stato rilevato uno sconfinamento per una superficie compresa tra mt. 5,39 e mt. 1,82 b Ma.Ar. era risultata titolare di una superfice inferiore a quella indicata nelle mappe, mentre i resistenti erano risultati in possesso di una superficie superiore a quella indicata nel titolo, il che escludeva qualsivoglia sconfinamento, rendendo illegittimo anche l’ordine di rilascio. 2. Va esaminata con priorità l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata con il controricorso. Nella copia del ricorso notificata ai coniugi B. /D.V. , manca del tutto la trascrizione della procura speciale alle liti che risulta, invece, apposta a margine dell’originale depositato in cancelleria. La copia reca esclusivamente la dicitura vi è procura speciale , con in calce la sigla del difensore. Il giudizio di primo grado è stato proposto con citazione notificata in data 17.10.1995, prima delle modifiche all’art. 83 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 applicabile ai giudizi proposti in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge di conversione . 2.1. La disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione è contenuta negli artt. 365 secondo cui il ricorso, indirizzato alla Corte di cassazione, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale , art. 366 a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della procura, se conferita con atto separato , art. 369 c.p.c., comma 2, che impone, a pena di improcedibilità dell’impugnazione, anche il deposito della procura speciale conferita con atto separato . Questa Corte ha da tempo precisato che la nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell’art. 83 c.p.c. quest’ultima disposizione designa, in contrapposizione alla procura generale, la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 c.p.c. e ss. stanno invece a sottolineare l’esigenza che la procura sia conferita ex professo con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, in modo che, ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali Cass. s.u. 1161/1961 . Occorre - più in particolare - che la procura per il giudizio di cassazione a sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata b conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata c sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso da ultimo, Cass. 13263/2020 5517/2019 18834/2017 7014/2017 24422/2016 S.U. 11531/2009 . Analoghi requisiti di ammissibilità sono imposti per la proposizione del ricorso incidentale e per la ritualità del controricorso. 2.2 La nozione di specialità si declina - sotto un primo profilo - in senso oggettivo il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salvo poi a precisarsi che tale condizione può essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica per la procura a margine, in tal senso Cass. s.u. 11178/1995 per la procura in calce Cass. 27302/2020 Cass. 25725/2014 Cass. 1954/2009 Cass. 15692/2009 Cass. 11741/2007 Cass. s.u. 22119/2004 , sempre che il contrario non risulti dall’atto. In ogni caso, l’incertezza in merito alla volontà della parte di officiare il difensore proprio per il giudizio di legittimità non può tradursi automaticamente in una pronuncia di inammissibilità, dovendosi interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. richiamato, per gli atti processuali, dall’art. 159 c.p.c. , attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti Cass. s.u. 11178/1995 . Quando la procura sia stata apposta su foglio separato anche se materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 141 del 1997 sussiste, ugualmente, la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali cfr., tra le più recenti, Cass. 25447/2020 Cass. 15211/2020 Cass. 28146/2018 . 2.3 Il requisito di specialità in senso temporale richiede, come detto, che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso non è invece necessario che sia stata che conferita prima della stessa stesura dell’impugnazione Cass. 11533/1998 Cass. 4038/1999 , come è sembrato prescrivesse l’art. 365 c.p.c Secondo l’orientamento più restrittivo, la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso costituisce l’unica modalità utile per accertarne l’anteriorità rispetto alla notifica dell’impugnazione Cass. 12652/1995 , pur non occorrendo anche l’indicazione della data di rilascio Cass. 269/1986 5627/1985 1476/1982 2673/1976 . Si osserva, in proposito, che la notifica dell’impugnazione si esegue, a norma dell’art. 137 c.p.c., mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi e, pertanto, se la copia non contiene la procura, deve presumersi che anche l’originale ne sia priva prima o al momento della notifica Cass. 12652/1995 927/1997 8606/1998 . La tesi dominante nella giurisprudenza di questa Corte è tuttavia nel senso che, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non è richiesta la sua integrale trascrizione nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi - purché univoci - alla certezza che esso sia stato conferito prima della notificazione dell’atto Cass. 7474/2020 Cass. S.U. 17866/2013 Cass. 1981/1918 5932/2010 14967/2007 Cass. S.U. 11632/2003 . Si suole distinguere - inoltre - a seconda che il mandato sia conferito a margine o in calce al ricorso, o sia invece apposto su foglio separato. Per la prima ipotesi già Cass. S.U. 6334/1994 con riferimento al mandato a margine , aveva stabilito che qualora la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione della sottoscrizione della parte, presenti sull’originale, non siano stati riportati nella copia notificata, non si determina l’inammissibilità del ricorso, ove la copia contenga la trascrizione o l’indicazione della procura o anche l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione in tal senso, anche Cass. 10813/1996 Cass. 8209/1992 e Cass. S.U. 4817/1984 , ma con la precisazione che la certezza dell’anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato risultante dall’originale, poiché il potere certificante del difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, riguarda l’autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data in tal senso anche Cass. 933/1997 Cass. 7011/1997 . Non sarebbe sufficiente la sola presenza del mandato sull’originale, ove manchi un qualche richiamo o riferimento alla procura sulla copia notificata alla controparte. Ma per Cass. S.U. 16540/2006, la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al ricorso in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione così sulla scia di Cass. 15086/2005 Cass. 15354/2004 Cass. 13077/2004 Cass. 462/1999 Cass. 6955/1995 Cass. 7011/1995 . Da tale prospettiva, sembrerebbe superflua qualsiasi indicazione sulla copia, dovendosi far riferimento solo alla presenza della procura sull’originale depositato come sembra opinare anche Cass. 11513/2007 , ma ciò nonostante anche in tale occasione non si è mancato tuttavia di evidenziare come sul ricorso notificato fosse effettivamente presente l’annotazione vi è mandato a margine , che unitamente alla conformità dell’atto all’originale, attestata dall’ufficiale giudiziario vale a integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l’esistenza del mandato speciale cfr. pag. 4 . In sintonia con tale indirizzo, talune decisioni ritengono sufficiente la sola presenza di una nota, sulla copia notificata, che attesti la presenza del mandato rilasciato al difensore sull’originale del ricorso Cass. 17963/2019 Cass. 6169/2005 Cass. 6749/1996 Cass. 4734/1988 Cass. 2057/1983 , la menzione della procura nell’intestazione dell’atto Cass. s.u. 1876/1985 Cass. 2348/1983 Cass. 2366/1984 , l’impiego della formula giusta mandato a margine del presente atto o vi è il mandato a margine dell’originale , anche se non accompagnata dalla attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica sia stata eseguita su istanza dei ricorrenti e del loro procuratore e anche se, nel trascrivere il mandato sulla copia, sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione Cass. s.u. 9961/1996, Cass. 6579/2003 Cass. 14967/2007 , quali indicazioni sufficienti per rendere edotta la controparte in merito alle modalità di rilascio del mandato ai fini del controllo sull’ammissibilità del ricorso mediante l’esame dell’originale, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c Condizioni più restrittive sono state talvolta richieste allorquando la procura fosse apposta su foglio separato, nel qual caso, dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, si è desunta la necessità di una specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso Cass. 5712/1996 Cass. 10821/2000 , potendosi tuttavia obiettare che - anche in tal caso - il controllo sull’anteriorità del mandato potrebbe comunque aver luogo. Da tale prospettiva, sembrerebbe superflua qualsiasi indicazione sulla copia, dovendosi far riferimento solo alla presenza della procura sull’originale depositato come sembra opinare anche Cass. 11513/2007 , ma ciò nonostante anche in tale occasione non si è mancato tuttavia di evidenziare come sul ricorso notificato fosse effettivamente presente l’annotazione vi è mandato a margine , che unitamente alla conformità dell’atto all’originale, attestata dall’ufficiale giudiziario vale a integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l’esistenza del mandato speciale cfr. pag. 4 . In sintonia con tale indirizzo, talune decisioni ritengono sufficiente la sola presenza di una nota, sulla copia notificata, che attesti la presenza del mandato rilasciato al difensore sull’originale del ricorso Cass. 17963/2019 Cass. 6169/2005 Cass. 6749/1996 Cass. 4734/1988 Cass. 2057/1983 , la menzione della procura nell’intestazione dell’atto Cass. s.u. 1876/1985 Cass. 2348/1983 Cass. 2366/1984 , l’impiego della formula giusta mandato a margine del presente atto o vi è il mandato a margine dell’originale , anche se non accompagnata dalla attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica sia stata eseguita su istanza dei ricorrenti e del loro procuratore e anche se, nel trascrivere il mandato sulla copia, sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione Cass. s.u. 9961/1996, Cass. 6579/2003 Cass. 14967/2007 , quali indicazioni sufficienti per rendere edotta la controparte in merito alle modalità di rilascio del mandato ai fini del controllo sull’ammissibilità del ricorso mediante l’esame dell’originale, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c Più di recente Cass. s.u. 17866/2013 in tema di giurisdizione , ha ribadito che non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto , senza tuttavia specificare se tali elementi debbano risultare sulla copia o possano desumersi anche aliunde. Condizioni più restrittive sono state talvolta richieste allorquando la procura fosse apposta su foglio separato, nel qual caso, dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, si è affermata la necessità di una specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso Cass. 5712/1996 Cass. 10821/2000 , potendosi tuttavia obiettare che - anche in tal caso il controllo sull’anteriorità del mandato potrebbe comunque aver luogo direttamente sull’originale, che deve essere ugualmente depositato in cancelleria nel termine dell’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità. 2.4 Si è ribadito - anche di recente - che i requisiti di ammissibilità del ricorso anteriorità della procura rispetto alla notifica dell’impugnazione, conferimento del potere specifico di rappresentare la parte nel giudizio di legittimità, rilascio della procura successivo alla sentenza impugnata si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando irrilevante che ne non sia indicata la data del rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità Cass. 4038/1999 Cass. 19560/2006 Cass. 24422/2016 Cass. 7014/2017 Cass. 5577/2019 . Parrebbero riaffermate - almeno in linea teorica - la necessità di un elemento di corrispondenza con la copia notificata dell’impugnazione e l’insufficienza della sola presenza della procura speciale sull’originale depositato, in continuità con il principio secondo cui ciò potrebbe dimostrare il conferimento della procura, ma non anche che esso sia anteriore alla notifica del ricorso Cass. 6192/1979 Cass. 5629/1980 Cass. 2420/1984 Cass. 12652/1995 Cass. 2970/1997 Cass. 12549/1997 Cass. 8606/1998 Cass. 8801/1999 Cass. 5077/2001 . Ed invero, lo stesso potere di certificazione del difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, è limitato all’autografia della sottoscrizione e non si estende alla data dell’atto, per cui l’indicazione nella procura apposta a margine dell’originale del ricorso di una data anteriore a quella della notificazione non consentirebbe di accertare l’anteriorità del rilascio ove non vi sia corrispondenza sulla copia notificata Cass. S.U. 6334/1994 Cass. 21682/2006 . In tal modo proprio Cass. 21682/2006 - sulla scia di precedenti arresti conformi - ha considerato irrilevante che nell’intestazione dell’atto sia menzionata la rappresentanza dell’avvocato giusta mandato a margine del ricorso o che l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è come sopra rappresentato e difeso Cass. 304/1962 Cass. 5629/1980 Cass. 3389/1982 Cass. 5627/1985 Cass. 4413/1995 Cass. 927/1997 Cass. 2970/1997 Cass. 12245/1998 Cass. 12469/1998 Cass. 12470/1998 . 2.5 In definitiva, stante la necessità che siano più nettamente definite le regole formali e i criteri che condizionano l’ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l’accesso al processo, oltre che nell’ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall’art. 6 CEDU così Cass. s.u. 26338/2017 , occorre stabilire a se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria b se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia c quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato. Non rinvenendosi - nella giurisprudenza di questa Corte - soluzioni uniformi, appare opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Unite. Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite. P.Q.M. ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite.