Esecuzione forzata: se l’ex marito non notifica il ricorso entro il termine perentorio, l’opposizione è improcedibile

Sia in caso di opposizione all’esecuzione sia in caso di atti esecutivi l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata. Ne consegue che se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice. Se l’opponente introduce il giudizio con ricorso, è possibile la conversione dell’atto irregolare. Ma ai fini del rispetto del termine perentorio, egli deve entro tale termine depositare sia il ricorso sia provvedere alla sua notificazione.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9330/21, depositata il 6 aprile. Il Tribunale di Ancona respingeva l’opposizione di un marito all’ esecuzione forzata promossa dalla ex coniuge sulla base di provvedimenti di determinazione dell’ assegno di mantenimento pronunciati nel corso del giudizio di separazione. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, la accoglieva, dichiarando l’inesistenza del diritto della ex moglie di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’ex marito e l’illegittimità dell’atto di pignoramento. L’attrice ricorre in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c. in relazione agli artt. 706, 710 e 737 c.p.c Il motivo è manifestamente fondato in quando secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, sia in caso di opposizione all’ esecuzione sia in caso di atti esecutivi l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata. Ne consegue che se la causa è soggetta al rito ordinario , il giudizio di merito andrà introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal Giudice Cass. n. 19624/2012 . Se l’opponente introduce invece il giudizio con ricorso , è possibile la conversione dell’atto irregolare. Ma ai fini del rispetto del termine perentorio, egli deve entro tale termine depositare sia il ricorso sia provvedere alla sua notificazione . Nel caso di specie l’ex marito ha instaurato il giudizio di merito mediante ricorso depositato entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione, ma ne ha eseguito la notifica in data successiva alla scadenza del suddetto termine. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando improcedibile l’opposizione del coniuge.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 febbraio – 7 aprile 2021, n. 9330 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa M.M.G. ha promosso l’esecuzione forzata nelle forme del procedimento di espropriazione presso terzi nei confronti del coniuge separato T.E.P. , sulla base di provvedimenti di determinazione dell’assegno di mantenimento pronunciati nel corso del giudizio di separazione. Il T. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Ancona. La Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, dichiarando l’inesistenza del diritto dalla M. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del T. e l’illegittimità dell’atto di pignoramento. Ricorre la M. , sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il T. . È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 616 c.p.c. in relazione agli artt. 706, 710 e 737 c.p.c. . Il motivo è manifestamente fondato. Secondo l’indirizzo costante di questa Corte, sia in caso di opposizione all’esecuzione che agli atti esecutivi l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01 . Se l’opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell’atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione. Questi principi risultano espressamente affermati e condivisi nella decisione impugnata e non sono in discussione nella presente sede. La corte di appello ha peraltro ritenuto che, nella specie, al merito dell’opposizione dovesse essere applicato il rito speciale camerale previsto in materia di separazione, che si introduce con ricorso. Tale conclusione è in palese contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all’oggetto dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio ed ai suoi limiti. Secondo tale principi, in sede di opposizione all’esecuzione promossa per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, non anche fatti sopravvenuti o comunque questioni che vanno fatte valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 - 01 . Il procedimento speciale camerale previsto dall’art. 710 c.p.c. così come quello previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, per la modifica delle condizioni del divorzio è, in altri termini, l’unico procedimento applicabile per ottenere la modificazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, mentre una siffatta modificazione non può essere richiesta e di fatto non è stata neanche chiesta, nel caso di specie, dal T. in sede di opposizione all’esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti. Logica ed inevitabile conseguenza di tale ricostruzione è che, in sede di opposizione all’esecuzione, non essendo possibile chiedere la modificazione delle condizioni della separazione, non è del pari applicabile il rito speciale camerale previsto in via esclusiva dalla legge per tale richiesta di modificazione. Il rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena dell’opposizione all’esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio è dunque certamente quello ordinario, come è del resto pacifico nella prassi applicativa e come è stato correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, mentre il rito speciale camerale è previsto dall’art. 710 c.p.c. esclusivamente per la richiesta di modificazione dei provvedimenti riguardanti coniuge e prole conseguenti alla separazione, richieste che non possono essere formulate in sede di opposizione all’esecuzione. Tanto meno, poi, potrebbe ritenersi applicabile il rito speciale contenzioso previsto dagli artt. 706 e ss. c.p.c. per la domanda di separazione personale dei coniugi, non essendo e non potendo essere ovviamente in discussione, in sede di opposizione all’esecuzione, la separazione coniugale. In conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che la fase di merito dell’opposizione avverso l’esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio sia soggetta al rito ordinario e debba quindi essere instaurata con atto di citazione. Nella specie è pacifico, in fatto, che dopo la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, l’opponente abbia instaurato il giudizio di merito a cognizione piena relativo alla presente opposizione, mediante ricorso depositato entro il termine perentorio fissato, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., dallo stesso giudice dell’esecuzione, ma abbia provveduto a notificare detto ricorso in data successiva alla scadenza di quel termine. La corte di appello ha dunque errato nel ritenere tempestiva l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione. La decisione va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione di improcedibilità della domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione all’esecuzione proposta dal T. . 2. Con il secondo motivo si denunzia Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 100, 112, in relazione all’art. 352 c.p.c. . Il motivo, proposto solo in via gradata dalla ricorrente, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione proposta dal T. è dichiarata improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, persistendo i motivi ritenuti sufficienti a tal fine dalla corte di appello, ed altresì in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e della situazione sostanziale sottostante emergente dagli atti. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’opposizione proposta dal T. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.