Rapporto affievolito col figlio: confermata l’espulsione dello straniero

Inutile il richiamo difensivo ai legami familiari dell’uomo in Italia. Decisiva la constatazione che il rapporto col figlio è non effettivo. Prevalente perciò la pericolosità sociale dello straniero.

La presenza del figlio sul suolo italiano non è sufficiente per mettere in discussione l’espulsione dello straniero. Rilevante, secondo i Giudici, la constatazione che l’uomo ha un rapporto assai affievolito col ragazzo Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 11777/21, depositata il 29 marzo . Concordi le valutazioni del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza. Confermata perciò l’ espulsione dallo Stato di un uomo, originario dell’Ecuador, adottata come sanzione alternativa alla detenzione . In Cassazione il legale dello straniero sostiene che il suo cliente abbia subito un’ ingiustizia . In particolare, egli ritiene che il Tribunale abbia svalutato gli esistenti legami familiari e affettivi dell’uomo con il figlio minore , ancorché affidato alla madre , e abbia così erroneamente bilanciato il profilo dell’ordine pubblico con il valore dell’unità familiare . In aggiunta, poi, il legale contesta anche la pericolosità sociale attribuita al suo cliente e smentita, a suo dire, dal complessivo percorso riabilitativo da lui posto in essere, anche all’interno dell’istituto di pena . Le osservazioni difensive non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali confermano invece il decreto di espulsione dello straniero. Smentita, spiegano i magistrati, la contestazione proposta dal legale. Ciò perché il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una attenta ponderazione della complessiva situazione familiare dello straniero, connotata da vincoli complessivamente affievoliti e da un rapporto non effettivo con il figlio minore e l’ha raffrontata ai profili di attualità della pericolosità sociale dell’uomo , ritenuti prevalenti alla luce della imponente sua biografia penale e delle risultanze non significative di osservazione penitenziaria .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 gennaio – 29 marzo 2021, n. 11777 Presidente Di Tomassi – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova confermava, in sede di opposizione ai sensi dell’art. 16, comma 6, T.U. imm., l’anteriore decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge, aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di M.E.M.A. a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. 2. L’interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 8 CEDU e art. 19 T.U. imm., osservando che il Tribunale avrebbe indebitamente svalutato gli esistenti legami familiari e affettivi con il figlio minore, ancorché affidato alla madre, erroneamente bilanciando il profilo dell’ordine pubblico con il valore, poziore, dell’unità familiare. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, in relazione all’espressa valutazione di pericolosità sociale, contraddetta dal complessivo percorso riabilitativo da lui posto in essere, anche all’interno dell’istituto di pena. 3. Entrambi i motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, appaiono manifestamente infondati, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. L’ordinanza impugnata si è conformata al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell’espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza, oltre alla verifica della insussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all’art. 19 T.U. imm., deve valutare comparativamente le esigenze poste a fondamento del provvedimento, ossia la riduzione della popolazione carceraria, mediante l’allontanamento dei condannati non aventi titolo per soggiornare sul territorio nazionale, con le contrapposte esigenze di tutela della loro incolumità e salute o delle loro relazioni familiari, queste ultime da apprezzare con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, anche se di nazionalità non italiana Sez. 1, n. 48950 del 2019, Merawarage, Rv. 277824-01, e Sez. 1, n. 45973 del 2019, Ramirez, Rv. 277454-01 . Il giudice a quo considera e approfondisce esattamente tali profili, procedendo ad attenta ponderazione della complessiva situazione familiare dello straniero, connotata da vincoli complessivamente affievoliti e da un rapporto non effettivo con il figlio minore, e raffrontandola ai profili di attualità della pericolosità sociale del medesimo, ritenuti prevalenti alla luce dell’imponente sua biografia penale e delle risultanze non significative di osservazione penitenziaria. La valutazione svolta appare accurata, a fronte di censure reiterative e di puro fatto, palesemente esorbitanti all’ambito del sindacato che compete al giudice di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.