Se nessuna delle parti provvede ad attivare la procedura di mediazione, l’opposizione al decreto ingiuntivo è improcedibile

La l. n. 28/2010 prevede che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8015/21, depositata il 22 marzo. Il Tribunale di Vasto concedeva il termine per l’ attivazione della procedura di mediazione tra una banca e due suoi clienti , ma nessuna delle due ha provveduto. Di conseguenza il Giudice di primo grado dichiarava improcedibile l’opposizione dei due clienti nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale su istanza della banca, dichiarando inoltre che l’onere di proporre mediazione spettava agli ingiunti, i quali non lo avevano assolto. La Corte d’Appello, su ricorso dei due ricorrenti che lamentavano di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, confermava la decisione del primo giudice. I due ingiunti ricorrono quindi in Cassazione ritenendo che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto che l’onere di attivare la procedura di mediazione spettasse a loro basandosi solo sul precedente giurisprudenziale, peraltro non seguito dalla maggior parte dei Giudici di merito, e sostenendo che l’attivazione della procedura spettasse all’opposto, in quanto secondo la l. 28/2010 la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che chi agisce in giudizio ha interesse di avviare la suddetta procedura. Nel caso di specie nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione e dunque è stata correttamente pronunciata l’ improcedibilità . Le Sezioni Unite hanno già chiarito che le disposizioni della legge 28 del 2010 sono univoche nel senso che l’ onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato , mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente l’ ingiunzione diventa irrevocabile . Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione di dichiarare improcedibile l’opposizione è conforme a diritto e l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai Giudici di merito, all’opponente. Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 novembre 2020 – 22 marzo 2021, n. 8015 Presidente Amendola – Relatore Cricenti Fatti di causa Su istanza di Unicredit spa il Tribunale di Vasto ha emesso decreto ingiuntivo contro C.A. e N.M. , che hanno di conseguenza proposto opposizione, nel corso della quale, pronunciati i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il Tribunale ha concesso il termine per l’attivazione della procedura di mediazione. Nessuna delle due parti ha provveduto, e cosi il giudice di primo grado, con sentenza, ha dichiarato improcedibile l’opposizione, dichiarando che l’onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti e che costoro non lo avevano assolto. Questi ultimi hanno proposto appello lamentando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado ha confermato la decisione del primo giudice, statuendo che l’onere incombesse proprio agli opponenti. I due ingiunti ora ricorrono per Cassazione con due motivi. V’è controricorso di Unicredit e memorie di entrambe le parti. Ragioni della decisione § .- La ratio della decisione impugnata. La corte di appello osserva che il Tribunale ha ritenuto che l’onere di attivare la procedura di mediazione spettasse agli opponenti in base ad una decisione di questa Corte n. 24629/2015 , alle cui motivazioni ha fatto integralmente rinvio. Questa ratio è contestata con due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c Secondo i ricorrenti la corte avrebbe motivato in modo apodittico, non sufficiente, la sua conclusione, limitandosi a fare riferimento ad un precedente giurisprudenziale, di legittimità, peraltro non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5. I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l’onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all’opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della L. n. 28 del 2010, la quale prevede, per l’appunto, che l’onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio attore sostanziale quello di avviare la procedura. § .- I motivi possono esaminarsi congiuntamente. In ragione della circostanza che il dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente stata pronunciata l’improcedibilità, il dispositivo stesso non può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto p. 12 e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere e fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile. Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilità è, per l’appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto che pretende che sia dichiarata improcedibile l’opposizione in ogni caso , e dunque non serve ai fini dell’accoglimento del ricorso. In sostanza, il ricorso va rigettato in quanto la decisione di dichiarare improcedibile l’opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell’attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.