Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari: deve essere valutata la pericolosità sociale e gli effettivi legami familiari

La Corte di Cassazione ha sottolineato che nello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev’essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l’effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione. Mentre per la valutazione dell’esistenza di legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli non idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 7842/21, depositata il 19 marzo. La Questura di Genova rigettava la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi famigliari presentata da uno straniero , a causa delle numerose condanne penali . E sia il Tribunale di Genova, sia la Corte d’Appello di Genova ne rigettavano i vari ricorsi. Lo straniero ricorre quindi in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 4, 5, 5- bis , 9, 13 d.lgs. 286/1998, 8 della Convenzione E.D.U., in quanto la Corte d’Appello non si è attenuta ad un precedente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassaziobe, in modo da accertare che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso . Nel caso di specie la Corte d’Appello di Genova ha erroneamente valutato la pericolosità sociale dell’attore esclusivamente sulla base dei suoi precedenti penali, elementi che non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. La Corte ha già ribadito in precedenza che detto giudizio infatti deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto Cass. n. 17070/18 . Ne consegue che la commissione di reati non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero. La Corte d’Appello ha inoltre ritenuto erroneamente l’assenza di effettivi legami familiari senza considerare le risultanze della documentazione sul contesto familiare acquisita agli atti del giudizio, travisandone inoltre il contenuto. Infatti, nè il matrimonio tra soggetti di età diversa, nè il fatto che la madre si trovi all’estero per motivi di studio, nè la circostanza che la nonna materna sia molto presente nella vita del nipote e nella gestione familiare sono elementi a tal punto rilevanti. Ed è per questo che la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto nell’ambito dello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev’essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l’ effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione, ovvero su presunzioni a loro volta poggiate su circostanze concrete ed attuali, potendosi richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della predetta valutazione, in quanto indicatori della personalità del soggetto. Allo stesso modo, nell’apprezzamento dell’esistenza e del livello di effettività dei legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. Nell’ambito di tale disamina, l’età dei coniugi al momento del matrimonio, la circostanza che uno di essi viva all’estero per giustificati motivi, e che in sua vece intervenga nella vita familiare una diversa figura parentale, non sono elementi che possono, di per sé soli, essere ritenuti decisivi ai fini della prova di un contesto di abbandono familiare, tanto meno quando sia comunque accertata la presenza, nel contesto familiare, del richiedente il permesso di soggiorno, e sia nota l’esistenza di una misura di limitazione della sua libertà personale che, di per sé stessa, giustifica ampiamente da un lato la sua minore, o più difficoltosa, presenza nella vita dei congiunti, e dall’altro lato la presenza, nella quotidianità familiare, di altra figura parentale di riferimento e di ausilio . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 settembre 2020 – 19 marzo 2021, n. 7842 Presidente San Giorgio – Relatore Oliva Fatti di causa Con provvedimento del 15.4.2015 la Questura di Genova rigettava la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari già concesso per motivo di matrimonio in data omissis con scadenza al omissis presentata da B.Z. in data omissis , a cagione delle numerose condanne penali da quegli riportate dal in poi. Il B. proponeva ricorso avverso il predetto diniego, che veniva rigettato dal Tribunale di Genova con ordinanza del 1.8.2016. Il B. interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1081 del 2017, rigettava l’impugnazione, ricavando la prova di una spiccata personalità criminale dai precedenti penali riportati dal ricorrente a partire da fine . Il B. proponeva ricorso in Cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 17070 del 2018, cassava la decisione di secondo grado, perché la Corte genovese non aveva condotto una valutazione di pericolosità sociale del richiedente in termini attuali, ma si era limitata a valorizzare precedenti penali risalenti nel tempo. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza oggi impugnata, n. 1078/2019, rigettava nuovamente il gravame proposto dal B. . Propone ricorso per la cassazione di tale ultima decisione B.Z. affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 5, 5-bis, 9, 13 e 19, art. 8 della Convenzione E.D.U., e del principio affermato dall’ordinanza n. 17070 del 2018 di questa Corte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonché l’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ad avviso del ricorrente, la Corte ligure avrebbe erroneamente condotto la valutazione sulla sua pericolosità sociale dando rilievo ai precedenti penali, senza compiere alcuna disamina all’attualità e quindi in sostanziale violazione del principio affermato dall’ordinanza di rinvio. La censura è fondata nei limiti che seguono. Va premessa l’inammissibilità della deduzione del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, alla luce di quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis, conseguente all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012. Ciò posto, questa Corte, nell’ordinanza n. 17070 del 2018, sopra richiamata, ha affermato che 3.1 Va premesso che per effetto delle modifiche introdotte, con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis T.U. Imm., in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso . Ne consegue che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati Cass. 8795/2011 e successive conformi . 3.2. La motivazione della sentenza impugnata è invece, sul punto dell’attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, soltanto apparente, basandosi, in sostanza, sui soli precedenti di spaccio di stupefacenti risalenti a circa otto anni addietro, mentre nulla viene chiarito sull’epoca e le circostanze della - peraltro solo sospetta - frequentazione dell’autore del richiamato delitto di sangue omicidio o tentato omicidio . 3.3. Del pari inadeguata è la motivazione riguardante i legami familiari, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c , T.U. Imm., è vietata l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, ai sensi dell’art. 28, lett. d , reg. T.u. Imm. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. La sentenza impugnata, invece, nulla osserva sul presupposto della mem convivenza del ricorrente con la moglie e/o il figlio cittadini italiani, in sé stesso sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno, salva la valutazione di pericolosità in concreto . Cassando - sulla base di questi argomenti - la prima decisione del 2017 della Corte di Appello di Genova per difetto assoluto di motivazione, questa Corte ha chiaramente invitato il giudice del rinvio a procedere ad una nuova valutazione della pericolosità sociale dello straniero mediante il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello stesso ad una delle categorie di persone pericolose. Detto riscontro, secondo la richiamata ordinanza di questa Corte, avrebbe dovuto essere effettuato in concreto, in modo da accertare che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso . Con il provvedimento oggi impugnato, la Corte di Appello non si è attenuta al predetto principio di diritto, posto che la valutazione di pericolosità sociale del B. è stata condotta esclusivamente sulla base dei suoi precedenti penali, come già era accaduto in occasione della prima decisione cassata dalla richiamata ordinanza n. 17070/18 di questa Corte. Va in proposito ribadito che detti precedenti, pur costituendo certamente elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento di competenza del giudice di merito sulla personalità del richiedente, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Detto giudizio infatti - come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 17070/18 - deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto. Neppure è sufficiente, ai fini appena esposti, il rinvio alla nota del P.G. del 4.3.2019 recte, 4.2.2019 che il ricorrente ha richiamato a pag. 7 del ricorso e allegato allo stesso, poiché da essa non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare l’attualità del pericolo, anche in considerazione del fatto che tutti i precedenti risultanti dai certificati penali a detta nota allegati risalgono - al massimo - al 2011, data in cui la Corte di Appello di Genova aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato il B. alla pena di anni 7 di reclusione e di Euro 32.000 di multa sentenza divenuta irrevocabile il 20.5.2011 . La successiva annotazione del 20.8.2012, infatti, si riferisce soltanto al cumulo delle pene inflitte con i vari precedenti e quindi non dimostra alcuna ulteriore condotta apprezzabile sotto il profilo della pericolosità. Nè rileva la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, che il ricorrente abbia fatto ingresso nel Paese nel 1998 in modo irregolare, posta l’estrema risalenza del fatto ed i sopravvenuti eventi del matrimonio contratto dal B. con la cittadina italiana D.C.S. in data omissis e della nascita del figlio B.A. , in data omissis . Neppure è possibile fondare, sulla base degli inappaganti elementi di fatto indicati dal giudice del rinvio, alcuna presunzione circa il perdurante legame del B. con ambienti criminali, posto che detta conclusione potrebbe al più conseguire ad un effettivo apprezzamento, da parte del giudice di merito - all’esito di giudizio del tutto analogo a quello previsto per le misure di prevenzione - della sussistenza di elementi oggettivi che giustifichino sospetti e presunzioni, e dimostrino l’attualità della pericolosità del soggetto, sulla scorta di un esame globale della personalità, pregressa ed attuale, del soggetto cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18482 del 08/09/2011, Rv. 618978 . Ne consegue che la commissione di reati - analogamente a quanto già affermato da questa Corte in relazione a comportamenti comunque violenti - non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero. È opportuno altresì ribadire che nello svolgimento di detta valutazione il giudice di merito non incontra alcun limite derivante dal precedente operato della P.A., potendosi far riferimento ai principi già posti in merito alla cognizione del Giudice di Pace investito dell’opposizione all’espulsione motivata sulla pericolosità sociale del soggetto, la quale ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge - nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo - sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11466 del 14/05/2013, Rv. 626614 . Da quanto precede deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 5, 5-bis, 9, 13 e 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, art. 132 c.p.c., art. 8 della Convenzione E.D.U. e 2697 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame proposto dall’appellante avverso la decisione reiettiva di prima istanza senza considerare le risultanze della documentazione sul contesto familiare acquisita agli atti del giudizio, ed anzi travisandone gravemente il contenuto. La censura è fondata. Fermo restando quanto già dedotto in relazione al primo motivo circa l’inammissibilità della deduzione del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, va osservato che la Corte di Appello ha ritenuto l’assenza di effettivi legami familiari sulla base dei seguenti elementi il fatto che il matrimonio sia intercorso con una ragazza molto più giovane del B. , contratto non appena questa divenne maggiorenne e quando ella attraversava un momento difficile, tenendo all’oscuro dell’unione la famiglia della ragazza il fatto che la moglie, D.C. , si sia trasferita in Spagna per motivi di studio quando il figlio aveva appena sei mesi di vita il fatto che la moglie non abbia fatto rientro in Italia nel corso degli accertamenti sul contesto familiare delegati alla ASL territorialmente competente e che la madre della stessa avrebbe dichiarato di non volere che la figlia fosse coinvolta nella procedura, dichiarando che in ogni caso ella non si sarebbe presentata il fatto che i Servizi sociali e la ASL abbiano concluso che il figlio minore della coppia B. - D.C. sarebbe molto legato alla nonna materna e sarebbe accudito dal padre solo negli orari concessi dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari cui lo stesso è ancora soggetto che la figura paterna apparirebbe poco coinvolta nella relazione con il piccolo, nonostante sia molto presente fisicamente che il padre percepirebbe il rapporto con il figlio come mezzo per ottenere il permesso di soggiorno e il conseguente accesso alle cure sanitarie di cui avrebbe bisogno. Nessuno di tali elementi, tuttavia, appare idoneo a fondare un giudizio di assenza del legame familiare, posto che nè il matrimonio tra soggetti di età diversa, nè il fatto che la madre si trovi all’estero per motivi di studio, nè la circostanza che la nonna materna sia molto presente nella vita del nipote e nella gestione familiare sono elementi che presentano, al riguardo, decisiva rilevanza. Per un verso, infatti, se il legame affettivo tra i coniugi D.C. e B. fosse così labile come sembra affermare la Corte genovese, nulla avrebbe impedito, o impedirebbe oggi, alla moglie di attivarsi per chiedere la separazione e il divorzio, cosa che ad oggi non risulta. Per altro verso, la permanenza della D.C. all’estero risulta giustificata da validi motivi di studio . Infine, la presenza della nonna materna nella quotidianità del nipote risulta ampiamente giustificata dalla lontananza della madre e dalla sottoposizione del padre alla misura degli arresti domiciliari. Per quanto invece attiene alle relazioni della ASL e dei Servizi sociali, anche a prescindere dalle censure di inesatta lettura, da parte del giudice del rinvio, delle loro risultanze, che il ricorrente muove alle pagg. 17 e ss. del ricorso, va rilevato che dalla stessa decisione impugnata cfr. pagg. 4 e ss. risulta che il padre è molto presente fisicamente nella vita del figlio e lo accudisce, compatibilmente con le limitazioni derivanti dalla misura restrittiva della libertà personale cui egli è sottoposto. Se ne ricava che, in definitiva, tutti gli elementi valorizzati dal giudice ligure per pervenire ad un giudizio di sostanziale assenza dei legami familiari del B. appaiono, in realtà, del tutto neutri e privi di efficacia significante in relazione alla conclusione cui è pervenuto il giudice di merito. Sussiste, quindi, un irriducibile contrasto logico tra le affermazioni contenute nella decisione impugnata, la quale da una parte dà atto della presenza del padre nella vita del figlio, e dall’altra parte conclude, in modo del tutto incoerente con la premessa, per l’inesistenza del legame familiare. Il provvedimento impugnato va quindi cassato con rinvio. Il giudice del rinvio avrà cura, nel riesaminare la fattispecie, di adeguarsi al seguente principio di diritto Nell’ambito dello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev’essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l’effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione, ovvero su presunzioni a loro volta poggiate su circostanze concrete ed attuali, potendosi richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della predetta valutazione, in quanto indicatori della personalità del soggetto. Allo stesso modo, nell’apprezzamento dell’esistenza e del livello di effettività dei legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. Nell’ambito di tale disamina, l’età dei coniugi al momento del matrimonio, la circostanza che uno di essi viva all’estero per giustificati motivi, e che in sua vece intervenga nella vita familiare una diversa figura parentale, non sono elementi che possono, di per sé soli, essere ritenuti decisivi ai fini della prova di un contesto di abbandono familiare, tanto meno quando sia comunque accertata la presenza, nel contesto familiare, del richiedente il permesso di soggiorno, e sia nota l’esistenza di una misura di limitazione della sua libertà personale che, di per sé stessa, giustifica ampiamente da un lato la sua minore, o più difficoltosa, presenza nella vita dei congiunti, e dall’altro lato la presenza, nella quotidianità familiare, di altra figura parentale di riferimento e di ausilio . Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché il giudice del rinvio avrebbe erroneamente dichiarato sussistenti i requisiti di cui all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia, senza considerare che i procedimenti in materia di opposizione al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari sono esenti dal contributo unificato. Va al riguardo osservato che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 4, gli atti dei procedimenti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, relativi appunto ai giudizi di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, sono esenti da imposta di bollo e di registro e di ogni altra tassa . Di conseguenza, il giudice di merito non poteva dare atto della sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 cd. T.U. delle spese di giustizia . Ciò premesso, la censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, posto che il giudice del rinvio dovrà procedere ad un complessivo riesame della fattispecie, pronunciandosi, all’esito, anche sulle spese e sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 appena richiamato, avendo cura di conformarsi, sul punto, alla disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20, sopra richiamata. In definitiva, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso e va dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione, la quale riesaminerà la fattispecie avendo cura di conformare la propria decisione ai precedenti di questa Corte ed al principio di diritto richiamati in motivazione. P.Q.M. la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.