



immigrazione | 05 Marzo 2021
Sì alla protezione internazionale se esiste uno specifico radicamento in un territorio diverso da quello di origine
di La Redazione
«Qualora il richiedente asilo deduca l’esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di origine, il giudice di merito dovrà esaminare la domanda di protezione, tanto ai fini previsti dall’art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007, quanto in relazione all’apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, facendo riferimento al Paese di effettiva provenienza, e non invece a quello di origine, poiché il rimpatrio dev’essere eseguito verso il contesto territoriale, anche diverso da quello di nascita, nel quale il richiedente abbia avuto il suo stabile domicilio ed il centro dei suoi interessi prima dell’emigrazione».

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 6047/21; depositata il 4 marzo)








- Il parametro dell’edificabilità legale come criterio per la determinazione dell’indennità di espropriazione di un terreno
- La raccomandata informativa è la prova indefettibile del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del contribuente
- Le organizzazioni di volontariato e le Onlus scontano il pagamento del contributo unificato
- Passaggio in giudicato e proposizione del ricorso straordinario per cassazione
- Precetto, pignoramento, pagamento nelle more: quando sono dovute le spese per il pignoramento?



























Network Giuffrè



















