



immigrazione | 03 Marzo 2021
Sì alla protezione internazionale se il conflitto armato interno comporta una minaccia grave ed individuale
di La Redazione
«In materia di protezione internazionale, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza - tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento - correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma».

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 5675/21; depositata il 2 marzo)








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