Protezione internazionale e procura speciale: alle SS.UU. la questione sulle modalità di certificazione della data di rilascio

La Corte di Cassazione, in tema di protezione internazionale, ha rimesso alle SS.UU. la questione riguardante l’interpretazione conforme ai parametri costituzionali dell’art. 35- bis , comma 13, d. l.gs. 26/2008, avendo riguardo alle modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per ricorrere per cassazione.

Sul tema, la Suprema Corte con l’ordinanza 5213/21, depositata il 25 febbraio. Il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso di un cittadino nigeriano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno riguardante la negazione della richiesta di protezione internazionale o umanitaria per insussistenza dei relativi presupposti . Il cittadino straniero ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5,7 d. lgs. 251/07 e 27, comma 1- bis , d. lgs. 25/08 e la mancata valutazione della situazione di conflitto diffuso esistente in Nigeria e della sua personale condizione, avendo rifiutato di aderire ad un gruppo criminale. Egli si duole dell’ omessa , insufficiente e contradditoria motivazione riguardo la concreta ed effettiva integrazione del ricorrente. Nel caso di specie, prima di prendere in esame i motivi di doglianza, bisogna valutare ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la ritualità della procura speciale ad litem conferita all’avvocato su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, recante una data diversa dalla data di comunicazione del decreto impugnato. Secondo l’art. 35, comma 13 d. lgs. 25/2008 la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita , a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima . Secondo la norma, quindi, il difensore ha il compito di certificare non solo l’autobiografia della sottoscrizione dalla parte, ma anche la data di conferimento della procura in epoca posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, attraverso un atto che attesti la presenza del richiedente protezione nel territorio dello Stato. La Corte ha più volte affrontato il tema riguardo le modalità esigibili ai fini della certificazione della sottoscrizione della parte, qualora la procura contenga la specifica indicazione della data di comunicazione del provvedimento impugnato, precisando che non occorrerebbe una duplicità di formule certificative da parte del difensore, essendo sufficiente anche una sola firma in calce , purchè essa rechi una comune dizione di autenticità, riferibile, cioè alla sottoscrizione del richiedente sia alla data di rilascio della procura, con esclusione di espressioni ambigue del tipo è vera la firma” o per autentica della sottoscrizione” o altre equipollenti nelle quali risulterebbe dubbia la possibilità di estendere la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato . Cass. n. 28208/2020 e 29251/2020 Per questi motivi il Collegio ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per risolvere la questione riguardante l’ interpretazione conforme ai parametri costituzionali dell’art. 35- bis , comma 13, d. l.gs. 26/2008, avendo riguardo alle modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità della data di rilascio della procura speciale per ricorrere per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 febbraio – 25 febbraio 2021, n. 5213 Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato che 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.C. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno, notificatogli in data 01/09/2018, recante il diniego della protezione internazionale o umanitaria da lui invocata, per insussistenza dei relativi presupposti. 2. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Considerato che 2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, poiché l’associazione OMISSIS in cui il ricorrente si sarebbe trovato intrappolato dopo la morte del padre sulla quale il Tribunale segnala la mancanza di un esplicito riferimento nelle fonti consultate, sarebbe in realtà riconducibile alle strutture che operano al di fuori degli schemi della società civile menzionate nello stesso report EASO richiamato nel decreto impugnato. 2.2. Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g , h e art. 14, comma 1, nonché D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f , g , per la mancata valutazione del duplice pregiudizio derivante al ricorrente dalla situazione di conflitto diffuso esistente in Nigeria e dalla sua personale condizione, scaturita dal rifiuto di aderire al suddetto gruppo criminale. 2.3. Il terzo motivo prospetta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 - avuto riguardo al diritto protetto dalla Cedu ad un’esistenza libera e dignitosa nel suo paese d’origine o al diritto ad una vita privata e familiare - ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la concreta ed effettiva integrazione del ricorrente, attestata da elementi ulteriori rispetto a quello riconosciuto dell’attività lavorativa svolta. 3. Preliminarmente all’esame dei motivi occorre valutare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la ritualità della procura speciale ad litem conferita all’avvocato Aurelia De Nunzio su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, che reca la data vergata a mano del 21.05.19 - senza che consti la data di comunicazione del decreto impugnato - seguita dalla sottoscrizione del ricorrente e, in calce ad essa, l’attestazione Tale è , sottoscritta dal difensore. 4. A questo fine occorre muovere dal disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 - inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g , convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l’art. 21, comma 1, D.L. cit., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti, come nella specie, dopo il 17 agosto 2017 - il quale dispone che La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima . 4.1. A fronte dell’inequivocabile dato normativo, risultano evidenti la specialità e la peculiare connotazione pubblicistica della norma che, andando oltre il sistema delineato dall’art. 83 c.p.c., comma 3, art. 125 c.p.c., comma 3 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, demanda al difensore il compito di certificare non solo l’autografia della sottoscrizione della parte, ma anche la data di conferimento della procura in epoca posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, attraverso un atto di fidefacienza che investe il profilo cronologico della presenza personale della parte previamente identificata e rappresenta, in ultima analisi, una asseverazione qualificata circa la presenza del richiedente protezione nel territorio dello Stato. 4.2. Pertanto, la legge attribuisce al difensore abilitato una potestà asseverativa e, di riflesso, la correlata responsabilità penale per il caso di certificazione di una data falsa in termini, da ultimo, Cass. Sez. 1, 8 febbraio 2021 n. 2956 , ipotesi peraltro da distinguere rispetto a quella di omessa certificazione Cass. 29251/2020 . 4.3. Sennonché, l’inciso finale della norma in esame ha ricevuto diverse letture da questa Corte, con riguardo alle concrete modalità esigibili ai fini della certificazione della data della procura talora è stata ritenuta sufficiente la certificazione della sottoscrizione della parte, qualora la procura contenga la specifica indicazione della data di comunicazione del provvedimento impugnato, o quantomeno l’indicazione di elementi idonei ad identificarlo Cass. 15211/2020 o comunque del riferimento al giudizio di cassazione Cass. 4069/2020 in altri casi si è ritenuta imprescindibile l’apposizione della data sempre che posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato Cass. 2955/2021 - prima ancora che la sua certificazione, Cass. 30620/2019, 25447/2020 , anche in caso di procura rilasciata a margine del ricorso Cass. 1043/2020, 12083/2020 , senza possibilità di sanatoria postuma, poiché la funzione certificatoria verrebbe meno in assenza di contestualità all’atto del conferimento della procura Cass. 27232/2020 da ultimo si è precisato che non occorrerebbe una duplicità di formule certificative da parte del difensore, essendo sufficiente anche una sola firma in calce, purché essa rechi una comune dizione di autenticità, riferibile, cioè, sia alla sottoscrizione del richiedente sia alla data di rilascio della procura , con esclusione perciò di espressioni ambigue del tipo è vera la firma o per autentica della sottoscrizione o altre equipollenti , nelle quali risulterebbe dubbia la possibilità di estendere la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato Cass. 28208/2020 e 29251/2020, per la rimessione della questione alle Sezioni Unite . 5. Si registra invece unanimità di vedute circa la ratio della disposizione in questione, con cui il legislatore ha inteso evitare che la procura speciale a ricorrere per cassazione operi solo in forza di preventive convenzioni verbali di riempimento o addirittura in assenza di esse , senza alcuna garanzia che il richiedente sia ancora presente sul territorio dello Stato e ciò in considerazione della necessità di verificare l’attualità dell’interesse a ricorrere, per nulla scontata, data la precarietà sul territorio dello Stato del richiedente in attesa di protezione Cass. 29251/2020 . 5.1. In ultima analisi, il fine perseguito dal legislatore sarebbe evitare che la tutela in materia di protezione internazionale - con i costi sociali ed economici connessi, inclusi quelli eventuali ma comprensibilmente frequenti di patrocinio a carico dello Stato - sia accordata ad un richiedente il quale, essendo medio tempore nuovamente emigrato, non vi abbia più interesse. 5.2. Tale finalità non sembra in contrasto con la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale rifusione , la quale invero stabilisce nel par. 11 dell’art. 46 che disciplina il Diritto a un ricorso effettivo nel Capo V dedicato alle Procedure di impugnazione che Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili , in correlazione con il precedente art. 28, che contempla la possibilità per gli Stati membri di presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che . b il richiedente è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli fermo restando quanto previsto dal par. 5 dello stesso art. 46, in base al quale, Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso . 6. D’altro canto, questa Corte ha avuto occasione di affermare che l’aver connesso la modalità di rilascio della procura speciale in materia di protezione internazionale alla presenza del richiedente sul territorio dello Stato costituirebbe una scelta discrezionale del legislatore, perciò respingendo i sospetti di legittimità costituzionale sollevati sia sotto il profilo dei parametri di ragionevolezza e uguaglianza ex art. 3 Cost., sia alla stregua dell’art. 10 Cost., comma 3 Cass. 17717/2018, 29251/2020 . 7. Alla luce delle problematicità emerse, il Collegio ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima di particolare importanza circa l’interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M. Rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla rilevata questione di particolare importanza ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.