Il fratello dell’attivista politico teme persecuzioni in patria: protezione possibile

Riprende vigore la domanda presentata da un cittadino del Gambia e centrata su possibili vendette connesse all’operato del fratello come oppositore del partito al potere. Necessario, ovviamente, verificare concretezza ed attualità delle presunte ritorsioni.

Protezione possibile in Italia per lo straniero scappato dal proprio Paese per timore di persecuzioni e vendette per l’attivismo politico del familiare oppositore del partito al potere Cassazione, ordinanza n. 4377/21, sez. I Civile, depositata il 18 febbraio . Riflettori puntati su un cittadino del Gambia. Appena approdato in Italia, l’uomo presenta domanda di protezione , spiegando di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere arrestato in quanto suo fratello – al quale è stato già riconosciuto lo status di rifugiato – svolge attività politica a sostegno del partito di opposizione a quello al governo . I membri della Commissione territoriale ritengono però la domanda non meritevole di accoglimento. E questa decisione viene confermata dai Giudici di merito, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello a loro parere, difatti, la vicenda tocca solo la posizione individuale del fratello dello straniero, mentre quest’ultimo non ha dedotto di svolgere attività politica e quindi è impensabile possa subire ripercussioni personali in relazione ai fatti narrati . Col ricorso in Cassazione viene contestata la mancata valutazione della condizione personale e sociale dello straniero alla luce della vicenda riguardante il fratello. Per il legale del cittadino del Gambia è illegittimo il diniego della protezione, poiché è egli è potenzialmente esposto, in caso di ritorno in patria, a persecuzioni e danni gravi quale familiare di un oppositore politico della forza che governa il Paese. In premessa, dal ‘Palazzaccio’, rifacendosi ai giudici europei, ricordano che i familiari , semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione, al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato e aggiungono che nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce . Entrando poi nei dettagli del caso riguardante il cittadino del Gambia, i Giudici ritengono non trascurabili le circostanze richiamate dallo straniero circa il timore di essere perseguitato quale familiare di un oppositore politico , mentre, aggiungono, non può essere ritenuto significativo il fatto che lo straniero ha dichiarato di non svolgere attività politica , a differenza del fratello. Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove non si è tenuto conto del rischio cui lo straniero ha allegato di essere esposto quale fratello di un oppositore politico del partito al potere . A questo proposito, i Giudici della Cassazione considerano plausibile l’attualità del rischio paventato dallo straniero a fronte della situazione politica del Gambia , soprattutto tenendo presenti alcuni dettagli. Il riferimento è in particolare al fatto che, come raccontato dallo straniero, la polizia si è recata a casa loro ed ha prelevato il fratello maggiore, di cui non hanno avuto più notizie, e lui è stato, invece, condotto nella stazione di polizia, gli è stato sequestrato l’internet point che gestiva nonché il passaporto ed è stato convocato avanti al giudice in relazione al rapporto di parentela con il fratello attivista politico – cui peraltro risulta essere stato riconosciuto lo status di rifugiato –, convocazione cui si è sottratto fuggendo dal Gambia . Per i Magistrati della Cassazione tutti questi dettagli sono fondamentali nella valutazione della domanda di protezione presentata dallo straniero, e meritano di essere tenuti in adeguata considerazione nel nuovo processo che si terrà in Appello. E i Giudici di secondo grado dovranno decidere sulla protezione per il cittadino del Gambia anche tenendo presente il principio fissato dalla Cassazione, principio secondo cui nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare, previa verifica dell’attualità della minaccia, se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 settembre 2020 – 18 febbraio 2021, numero 4377 Presidente Cristiano – Relatore Casadonte Rilevato che -il processo trae origine dalla domanda di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della cd. protezione umanitaria ex articolo 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, proposta da Ke. Nf. cittadino del Gambia -egli ha allegato di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere arrestato in quanto suo fratello, al quale è stato già riconosciuto lo status di rifugiato, svolge attività politica a sostegno del partito di opposizione a quello al governo -l'adito Tribunale di Roma, avanti al quale il richiedente asilo ha impugnato il diniego emesso dalla Commissione territoriale, ha respinto la domanda e la decisione è stata appellata dal ricorrente avanti la corte d'appello capitolina che ha confermato l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste -la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dal cittadino straniero con ricorso affidato ad un unico motivo -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero dell'interno Considerato che -con il primo ed unico motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 3,22, 8, comma 2, del D.Lgs. 251 del 2007, del considerando 36 dell'articolo 4, comma 4, della direttiva 2011/95/UE nonché l'omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale, sociale e di quella del fratello in quanto rilevante ai fini del riconoscimento della protezione domandata -in particolare il ricorrente censura la statuizione della corte territoriale laddove il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è stato fondato sull'assunto che la vicenda narrata afferisce alla posizione individuale di suo fratello con la conseguente esclusione che l'appellante, il quale non ha dedotto di svolgere attività politica, possa subire ripercussioni personali in relazione ai fatti narrati -la censura è fondata in relazione al profilo dell'omesso esame della persecuzione e del danno grave cui il ricorrente è esposto quale familiare di oppositore politico - è stato, infatti, chiarito dalla Corte di giustizia Seconda Sezione nella sentenza del 4 ottobre 2018 emessa nella causa C-652/2016, punto numero 51, che l'articolo 4 della direttiva 2011/95 - anche alla luce del considerando numero 36 della medesima direttiva, a mente del quale i familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato ,- deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce -inoltre, l'articolo 3 comma 4 del D.Lgs.251/2007, in recepimento dell'articolo 4 comma 4 della direttiva 20911/95, indica quale specifico criterio per l'esame dei fatti e delle circostanze allegate dal richiedente alla domanda di protezione internazionale, quello che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni, precisando come ciò costituisca un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che non siano individuabili motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine - ciò posto, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata la Corte ha trascurato le circostanze allegate dal richiedente asilo circa il timore di essere perseguitato quale familiare di un oppositore politico, avendo, viceversa, ritenuto decisiva al fine di escludere la sussistenza della persecuzione rilevante ai fini della protezione internazionale la circostanza che il ricorrente aveva dichiarato di non svolgere attività politica -così argomentando la corte territoriale non ha tenuto conto del rischio cui il richiedente asilo ha allegato di essere esposto quale fratello di Al. Ke., oppositore politico del partito al potere, cui peraltro risulta essere stato riconosciuto lo status di rifugiato, trascurando di approfondire, anche mediante l'attivazione della cooperazione officiosa, una volta ritenuto credibile il racconto, l'effettiva sussistenza ed attualità del rischio paventato rispetto alla situazione politica del Gambia al momento della decisione -allo stesso modo, la corte ha omesso di valutare la vicenda personale là dove il ricorrente ha sostenuto che dopo l'allontanamento del fratello Al. la polizia si era recata a casa ed aveva prelevato il fratello maggiore Eb., di cui non avevano avuto più notizie, e che egli era stato, invece, condotto nella stazione di polizia, gli era stato sequestrato l'internet point che gestiva nonché il passaporto ed era stato convocato avanti al giudice in relazione al rapporto di parentela con il fratello attivista politico, convocazione cui si era sottratto fuggendo dal Gambia - si tratta in definitiva, e diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, di circostanze rilevanti nell'ambito del criterio fissato nell'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 251/2007, sopra citato e potenzialmente decisive ai fini dell'apprezzamento della domanda, con la conseguenza che l'omesso esame configura una violazione dei criteri di valutazione della domanda di protezione internazionale così come interpretati nella giurisprudenza conformatrice della Corte di giustizia - va, dunque, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione affinchè riesamini la domanda di protezione formulata da Ke. Nf. alla luce del seguente principio di diritto nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare, previa verifica dell'attualità della minaccia, se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce, non potendosi escludere che il mancato svolgimento di attività politica da parte del richiedente escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia -il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.