No all’espulsione del cittadino straniero se coniugato ma non convivente

Accolto il ricorso contro il provvedimento di espulsione proposto da un cittadino extracomunitario, coniugato con una cittadina rumena. Tra i presupposti per richiedere il permesso di soggiorno, non è prevista la convivenza tra i coniugi.

Sul tema, la Suprema Corte, con sentenza n. 2925/21, depositata l’8 febbraio. Un cittadino albanese ricorreva in Cassazione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Arezzo, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2,3,4,5,6 d.lgs. n. 30/2007 e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., facendo valere l’ erroneità e illogicità della motivazione per omessa valutazione dei legami familiari ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Secondo il Collegio il Giudice di Pace aveva ritenuto erroneamente non applicabile il d.lgs. n. 30/2007 di Attuazione della direttiva 200/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri . Egli riteneva che non fosse valida la copia del certificato di matrimonio del cittadino albanese con una cittadina rumena non avendo depositato, il ricorrente, copia originale tradotta in lingua italiana , e che non fosse comprovata la convivenza tra i coniugi . Il difensore del ricorrente aveva esibito, invece, l’ originale del certificato di matrimonio come risultava dal verbale dell’udienza celebrata davanti al Giudice di Pace , sostenendo anche il fatto che la normativa applicabile al coniuge extracomunitario di un cittadino europeo che vive in Italia non prevede tra i suoi presupposti la convivenza tra i coniugi, come stabilito dall’art. 19, comma 2, lett c, d.lgs. 286/2007. Per questo motivo il ricorso è fondato. Per quanto riguarda il secondo motivo di doglianza, esso è da ritenere inammissibile in quanto manca il carattere dell’ autosufficienza . Il ricorrente non ha allegato le circostanze fatte valere dinanzi al Giudice del merito che avrebbero reso l’ esistenza dei legami affettivi , ulteriori rispetto al rapporto di coniugio, fatto decisivo per sostenere, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’illegittimità dell’impugnato provvedimento. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace, in persona di diverso magistrato, il quale scrutinerà l’applicabilità al ricorrente della concedibilità del permesso di soggiorno per il rapporto di coniugio con cittadino comunitario, disciplinato dal d.lgs. n. 30/2007.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 settembre 2020 – 8 febbraio 2021, n. 2925 Presidente San Giorgio – Relatore Scalia Fatti di causa 1. Il Giudice di Pace di Arezzo con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, da D.E. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Arezzo. 2. D.E. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, cittadino , deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1. Il Giudice di Pace con l’impugnato provvedimento aveva ritenuto, erroneamente, non applicabile al ricorrente il D.Lgs. n. 30 del 2007, di Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri , apprezzando non provato il matrimonio dal primo contratto con una cittadina rumena e tanto a per avere il ricorrente depositato una copia del relativo certificato e non l’originale, comunque non tradotta in lingua italiana b perché non era comprovata la convivenza tra i coniugi. Il difensore del ricorrente aveva esibito l’originale del certificato di matrimonio per poi produrne agli atti una copia, come risultava dal verbale dell’udienza celebrata davanti al Giudice di Pace e la normativa applicabile a coniuge extracomunitario di un cittadino Europeo che vive in Italia non prevede tra i suoi presupposti la convivenza tra i coniugi a differenza di quanto stabilito per l’espulsione del D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 19, comma 2, lett. c . I familiari di cittadini Europei possono essere allontanati solo in casi gravissimi e per le motivazioni previste dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 e quindi per ragion, ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L’evidenza valorizzata nell’impugnata ordinanza per la quale il ricorrente al momento del suo arresto non avrebbe menzionato il matrimonio contratto con la cittadina comunitaria, non corrispondeva al vero. 2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’erroneità e l’illogicità della motivazione per omessa valutazione dei legami familiari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 5. Nonostante le censure svolte l’ordinanza impugnata non menzionava i legami familiari del ricorrente in Italia. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Il Giudice di pace ha ritenuto non provato il rapporto di coniugio e convivenza del ricorrente con una cittadina comunitaria e quindi ha concluso per l’inapplicabilità al primo della normativa di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, sul riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni familiari, argomentando dalla a non autenticità del certificato di matrimonio b non convivenza tra i coniugi. La censura è fondata per entrambi i dedotti profili, integrativi delle denunciate violazioni di legge e di motivazione. 3.1. Quanto al presupposto sub a il giudice del merito articola la valutazione di non autenticità dell’atto di matrimonio in ragione della produzione in giudizio di copia non conforme all’originale. Nell’osservato iter il Giudice di Pace oblitera l’intervenuta esibizione, ad opera del difensore, dell’originale dell’atto all’udienza del 15 giugno 2017 e la successiva produzione della copia, così come allegato nel presente ricorso nel rispetto del principio dell’autosufficienza. 3.2. Quanto al presupposto sub b il motivo è ancora fondato. Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b , essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l’accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato Cass. n. 5378 del 27/02/2020 Cass. n. 10925 del 18/04/2019 Cass. n. 5303 del 06/03/2014 Cass. n. 12745 del 23/05/2013 . 4. Il secondo motivo è inammissibile perché manca del carattere dell’autosufficienza. Il ricorrente, che genericamente fa riferimento alle precise censure formulate in primo grado da difensore sul punto ed i documenti prodotti p. 7 ricorso , non allega poi le circostanze fatte valere dinanzi al giudice del merito che avrebbero reso l’esistenza dei legami affettivi, ulteriori rispetto al rapporto di coniugio, fatto decisivo per sostenere in questa sede, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento. 5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, escluso il rilievo della condotta elusiva della norma matrimonio contratto al fine esclusivo di soggiornare nel territorio dello Stato e del relativo accertamento, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma che, in persona di diverso magistrato, scrutinerà l’applicabilità al ricorrente della concedibilità del permesso di soggiorno per il rapporto di coniugio con cittadino comunitario disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla nomina di un traduttore quanto al prodotto certificato di matrimonio che, secondo consolidato principio di questa Corte di legittimità, in quanto documento e non atto del processo, lascia nella facoltà del giudice di adempiere all’indicato incombente ex art. 123 c.p.c., con il solo limite dell’assenza di contestazioni sul contenuto del documento stesso o sulla traduzione giurata allegata dalla parte Cass. n. 12525 del 17/06/2015 Cass. n. 6093 del 12/03/2013 , che non ricorrono nella fattispecie in esame. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.