Nulla (e non inesistente) la notifica del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco effettuata direttamente a mezzo del servizio postale

La Germania ha escluso la possibilità di notifica per tali documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.

Così hanno deciso le Sezioni Unite Civili, nella sentenza n. 2866/21 depositata il 5 febbraio. Il caso. Un cittadino tedesco aveva proposto ricorso avanti il Giudice di Pace nei confronti di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada per essere transitato senza autorizzazione in zona a traffico limitato. Tale verbale gli era stato notificato a mezzo lettera raccomandata e il ricorrente aveva eccepito, tra le altre, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale . Sia il Giudice di Pace che poi il Tribunale, quale Giudice di Appello, avevano rigettato l'opposizione. In particolare, poi, il Tribunale aveva affermato che quand'anche fossero state violate le formalità di notifica imposte dalla Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, ciò avrebbe integrato un motivo di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa, con conseguente sanatoria della nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, ovvero della conoscenza dell'atto e, quindi, della tardività ed inammissibilità dell’impugnazione proposta il 21/04/2011, ovvero ben oltre il termine di legge che decorreva dalla notifica del verbale, avvenuta il 22/07/2010. Il cittadino tedesco aveva quindi proposto ricorso per cassazione, a cui il Comune aveva resistito proponendo altresì ricorso incidentale. La Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 30/09/19, rimetteva gli atti al primo Presidente per l' assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di rilevante portata nomofilattica. La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava il significato da attribuirsi alla materia amministrativa in relazione alla notificazione di atti e, in particolare, di verbale di contravvenzione a norma del codice della strada, e ciò in considerazione della possibilità di notifica a mezzo del servizio postale consentita dal regolamento CE n. 1393/2007 per gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, nonché ex art 16 del regolamento stesso per gli atti stragiudiziali. Al cittadino tedesco il verbale di contravvenzione non può essere notificato a mezzo posta. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di procedere all'esame del ricorso incidentale stante il carattere dirimente della questione sollevata con tale mezzo infatti i motivi ivi esposti hanno riportato l'attenzione sulla questione della inammissibilità dell'appello, prospettata con riguardo ad un duplice profilo, ovvero da un lato l'inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio e, dall'altro, la nullità della procura stessa in quanto utilizzata in violazione dell'art. 1 R.D.L 15/10/1925. Entrambe le censure, non esaminate dal Giudice dell’Appello che aveva ritenuto il gravame inammissibile per altro motivo sono state considerate fondate e hanno comportato l' accoglimento del ricorso incidentale . In primis , la procura rilasciata al difensore del cittadino tedesco è risultata conferita in totale assenza del riferimento alla procedura per cui è stata rilasciata. Tale mancata, e invece dovuta, indicazione del procedimento giudiziale per cui veniva rilasciata la procura non ha permesso di individuare la specifica finalità della stessa, e conseguentemente è stato dichiarato il contrasto con la norma di cui all'art. 83 c.p.c Non solo la procura è risultata essere stata rilasciata in violazione dell'articolo 1 R.D.L. 15/10/1925, in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante non è stata redatta in lingua italiana e, pertanto, deve essere dichiarata non avvenuta o nulla. Sul punto la Cassazione ha richiamato alcuni precedenti secondo cui la procura speciale alle liti rilasciata all'estero , sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille”, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla , agli effetti dell'art. 12 L. 218/ 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza una persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto così Cass. Civ., Sesta Sez. n. 8174/2018 e Cass. n. 11165/2015 . Dopo aver accolto il ricorso incidentale, e conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso principale, e aver cassato, senza rinvio, per improcedibilità dell'appello, la sentenza impugnata, la Cassazione ha poi proceduto alla risoluzione della questione di rilevante portata nomofilattica sottopostale, concernente la possibilità del ricorso alla notificazione a mezzo Posta del verbale di contravvenzione . La decisione sul punto necessitava, evidentemente, del previo chiarimento se tale fattispecie possa dirsi rientrante nella materia amministrativa . Ha osservato la Corte come l’art. 1 del Regolamento CE n. 1397/2007 escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale, doganale ed amministrativa”. Il verbale di accertamento di sanzione al codice della strada, in quanto atto rientrante nell'esercizio di pubblici poteri rientra nell'ambito della materia amministrativa e, come tale, la notifica esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, non trattandosi di materia civile o commerciale né potendosi configurare il carattere stragiudiziale” della notifica del verbale stesso . Non è nemmeno invocabile la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, che detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia amministrativa e prevede in via generale anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti, dal momento che la Germania, avvalendosi della apposita riserva, ha escluso la possibilità di notifica per tali documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. Pertanto, è stato affermato il principio per cui la notifica del verbale sanzione amministrativa ad un cittadino tedesco non può essere effettuata direttamente a mezzo del servizio postale . Ove tale tipo di notifica venga effettuata nei confronti di quel cittadino senza l’assistenza, prevista dall’ art. 2 della Convenzione di Strasburgo, dell'Autorità centrale dello stato di residenza e destinazione, deve essere dichiarata nulla e non inesistente , con conseguente sanabilità in assenza di tempestiva eccezione. Nel caso in esame, la nullità deve ritenersi sanata quale conseguenza della tardività del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato, con conseguente mancata tempestività dell’eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 novembre 2020 – 5 febbraio 2021, n. 2866 Presidente Curzio – Relatore Oricchio Fatti di causa 1.-1 cittadino tedesco W.C. proponeva, con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Firenze, opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada, per transito senza autorizzazione in zona a traffico limitato, elevato dalla Polizia Municipale di quella Città. Nella fattispecie l’infrazione era stata contestata al cittadino straniero ricorrente tramite invio di lettera raccomandata da parte, più specificamente, della European Municipality Outsourcing, divisione della Nivi Credit S.r.l. . Con la detta proposta opposizione venivano dedotti vari vizi di invalidità del verbale e fra essi, in particolare e per quanto oggi rileva, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale stesso. All’esito del giudizio svolto in contraddittorio con l’evocato Comune di Firenze, che resisteva instando per il rigetto del ricorso, l’adito Giudice di prime cure rigettava l’opposizione. Di seguito il Tribunale di Firenze, con sentenza del 14 luglio 2015, dichiarava inammissibile l’appello interposto dall’originario opponente. Più in particolare con tale ultima sentenza si affermava che, quand’anche fossero state violate in occasione della notifica del verbale de quo le formalità di notifica imposte dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, poiché la notifica risultava effettuata a mezzo del servizio postale in conformità della legislazione nazionale, ciò avrebbe integrato un motivo di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa con conseguente sanatoria della nullità per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ovvero della conoscenza dell’atto e, quindi, della tardività ed inammissibilità dell’opposizione proposta solo il 21 aprile 2011 ben oltre il termine di legge decorrente dalla notifica, in data 22 luglio 2010, del verbale di contravvenzione. La sentenza del Giudice di appello veniva, quindi, gravata dal cittadino tedesco con ricorso per cassazione fondato su quattro ordini di motivi e resistito da Comune di Firenze, che oltre a chiedere il rigetto dell’avverso atto proponeva ricorso incidentale affidato a due ordini di motivi. 2. La Sezione Seconda civile di questa Corte, con ordinanza 30 settembre 2019, n. 24382, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di rilevante portata nomofilattica. E, tanto, sollevando perplessità in ordine al precedente arresto giurisprudenziale della stessa Seconda sezione Sentenze n. ri 22000 e 22001 del 2018 , in base al quale per la notifica a cittadino straniero tedesco del verbale di contestazione dell’infrazione stradale quale atto propedeutico all’emissione dell’ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa vera e propria, poteva trovare applicazione la possibilità di notifica a mezzo di servizio postale consentita dal Regolamento CE n. 1393/2007 per gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, nonché ex art. 16 del Regolamento stesso per gli atti stragiudiziali. La questione oggi posta con la ordinanza di rimessione concerne il significato da attribuirsi alla materia amministrativa in relazione alla notificazione di atti e, in ispecie, di verbale di contravvenzione a norma del Codice della strada. Più in particolare e per quanto rileva viene rimessa a queste Sezioni Unite la questione intesa a chiarire se, in tema di notifica di verbale di accertamento di violazione amministrativa a persona residente in altro stato membro dell’Unione Europea e segnatamente nella Repubblica Federale di Germania, quale sia il significato da attribuirsi alla materia amministrativa . Tanto per il dirimente profilo che gli atti afferenti a tale materia risultano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento CE n. 1393/2007, che disciplina la notificazione dei soli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, sancendo esclusivamente per tali ultimi la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale. Più specificamente, ancora, la questione sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite è direttamente rapportabile alla conseguente valutazione come nulla e sanabile ovvero come inesistente ed insanabile la notifica del verbale di accertamento di infrazione stradale a mezzo del servizio postale a cittadino tedesco. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.p.c., comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 2. Con il secondo motivo del ricorso medesimo si censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 3. Con il terzo motivo del ricorso stesso si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6 e art. 11, comma 2 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, dell’art. 201 C.d.S., comma 1 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 4. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c Viene, in particolare, svolta questione conseguente alla svolta eccezione di inammissibilità dell’appello per nullità e/o inesistenza della procura alle del difensore del cittadino tedesco. 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1796, art. 1 nonché degli artt. 83 e 122 c.p.c. e degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 7. Il Collegio ritiene di dover procedere all’immediato esame del ricorso incidentale e dei due suoi motivi, che in quanto fra loro connessi possono trattarsi congiuntamente. Tanto in virtù del carattere dirimente di questione sollevata col detto mezzo. Il ricorso incidentale, pur se proveniente da parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, deve ritenersi investire questione, come detto dirimente, in presenza di attualità di interesse ovvero nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale e ciò alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di queste stesse Sezioni Cass. civ. S.U. n. ri 5456/2009, 23318/2009 e 7381/2013 . Con gli esposti motivi il ricorso incidentale tende ai fini della corretta decisione della controversia a riportare l’attenzione sulla questione della inammissibilità dell’appello oggetto di rituale svolta eccezione. La inammissibilità viene prospettata con riguardo ad un duplice profilo la inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio la nullità della stessa in quanto utilizzata in violazione del R.D.L. 15 ottobre 1925, art. 1. Le censure erano state sollevate con riguardo alla dedotta assoluta genericità della procura speciale rilasciata con atto per Notaio H. del 18.2.2010 . Le censure medesime non esaminate dal Giudice di appello che riteneva, sotto altro aspetto, la inammissibilità del gravame innanzi ad esso interposto sono entrambe fondate e comportano l’accoglimento del ricorso incidentale, il quale -come già innanzi accennato investe così profilo preliminare e dirimente del presente giudizio in ragione, per converso, della necessità della pronuncia sulla questione di rilevante portata nomofilattica conseguente al ricorso principale. La procura rilasciata al difensore del cittadino tedesco risulta conferita in totale assenza del riferimento alla procedura per la quale è stata rilasciata. La mancata e pur dovuta indicazione del procedimento giudiziale per il quale veniva rilasciata la procura de qua non permette, quindi, di individuare la specifica finalità della stessa. Tale procura si pone così in contrasto con la norma di cui all’art. 83 c.p.c. e con i conseguenti principi di diritto che impongono lo specifico collegamento tra l’atto stesso ed il soggetto destinatario e la capacità dell’atto di far individuare la finalità per la quale lo stesso è stato generato. Tale aspetto è, peraltro, non di poco conto tanto più che risulta in atti dedotto come la procura speciale Notaio H. del 12.8.2010 di cui si discute, proprio in ragione della sua genericità, è stata ex adverso utilizzata in una pluralità di giudizi di merito ovvero in cinque processi di appello innanzi al Tribunale di Firenze, specificamente indicati nel ricorso incidentale. La medesima procura risulta, per di più, rilasciata in violazione dell’art. 1 R.D.L. cit. in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante risulta redatta non in lingua italiana e, pertanto, deve aversi per non avvenuta o nulla. Al riguardo non può che richiamarsi il noto e condiviso principio, già enunciato da questa Corte, per cui la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille , in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12 ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto Cass. civ., Sez. Sesta-2, 4 aprile 2018,n. 8174, nonché -in precedenza e conformemente Cass. n. 11165/2015 . Peraltro, a fronte delle sollevate eccezioni e contestazioni sulla validità della rilasciata procura, nulla ha tempestivamente e validamente controdedotto ed allegato la parte odierna ricorrente principale quanto all’eccepito difetto di rappresentanza. In proposito non possono che rammentarsi i consolidati principi ripetutamente enunciati in occasione di plurimi precedenti, in punto, avutisi su analoghe fattispecie inerenti contravvenzioni al codice della strada contestate dal Comune di Firenze a cittadini stranieri tedeschi. Giova, all’uopo, ribadire che in tema di difetto di rappresentanza processuale ed a differenza dell’ipotesi di art. 182 c.p.c. quando è il giudice che rilevi d’ufficio tale difetto con obbligo di promuovere la sanatoria previa assegnazione alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale nel diverso caso come quello in ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l’opportuna documentazione -in eventuale sanatoria va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l’attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici ex plurimis Cass. civ., Sez. Sesta-2, Ord. 4 ottobre 2018, n. 24212, nonché successivamente, Cass. n. 22892/2018, tutte conformemente sulla scia dell’insegnamento di Cass. civ. S.U. n. 4248/2016 . I motivi del ricorso incidentale sono, quindi, fondati e comportano conseguentemente la relativa inammissibilità dell’appello. 8. Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso incidentale deve essere accolto con conseguente assorbimento del ricorso principale e cassazione, per effetto degli accolti motivi, dell’impugnata sentenza, che va cassata senza rinvio per improcedibilità dell’appello. 9. Deve, poi, procedersi alla risoluzione della questione di rilevante portata nomofilattica sottoposta al vaglio di queste Sezioni che implica, per la rilevanza della stessa, pronuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c. sul rilevato profilo. Questo attiene alla possibilità o meno del ricorso alla notificazione a mezzo posta del verbale di contravvenzione. Il tutto, a sua volta, in dipendenza della sussumibilità o meno della fattispecie sanzione amministrava nell’ambito della materia civile o commerciale. E tanto in quanto ove intesa, quella stessa fattispecie, rientrante nella materia amministrativa sarebbe stato necessario il ricorso all’attività di assistenza per la notificazione dell’Autorità centrale dello Stato di residenza del medesimo cittadino, attività viceversa non necessaria nell’ipotesi di atto in materia civile e commerciale. Nei citati pregressi arresti giurisprudenziali del 2018 si era ritenuto che il Regolamento U.E. n. 1393/2007 del 13.11.2007, relativo alla notificazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale consentiva, in relazione a verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino germanico, il ricorso alla procedimento di notificazione a mezzo posta. A tale considerazione la citata giurisprudenza era pervenuta anche in conseguenza della argomentazione, per cui anche in base all’art. 16 del Regolamento stesso una volta ampliata anche agli atti stragiudiziali la possibilità della notifica prevista per gli atti propriamente giudiziari doveva ritenersi il verbale di contestazione atto propedeutico all’ordinanza d’irrogazione della sanzione ammnistrativa e, quindi, stragiudiziale e notificabile a mezzo posta. Sotto altro aspetto veniva, inoltre, sottolineato nella stessa citata Cass. n. 22000/2018 come era possibile avvalersi direttamente del servizio postale .dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione dettate in modo speciale per la concreta esecuzione di singoli atti previsti dalla sua legislazione . Senonché l’art. 1 del citato Regolamento U.E. del 2007 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale ed amministrativa . Il verbale di accertamento di sanzione al Codice della Strada, in quanto atto rientrante nell’esercizio di pubblici poteri rientra, quindi, nell’ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non rientrante nella materia civile o commerciale e neppure potendosi configurare il carattere stragiudiziale della notifica del verbale stesso . Ciò posto, in primis, deve poi rilevarsi che la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 21 marzo 1983, n. 149, detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia ammnistrativa e prevede, in via generale all’art. 11, anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti. Tuttavia tale generale previsione non può, nell’ipotesi per cui è giudizio, trovare applicazione giacché la Repubblica Federale di Germania avvalendosi di apposita prevista riserva ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. Deve, quindi, affermarsi il principio per cui la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino a senza la prevista art. 2 Convenzione di Strasburgo assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana. In tal senso la notifica di cui alla fattispecie in giudizio non può che essere ritenuta nulla e non inesistente con conseguente sua sanabilità in assenza di tempestiva apposita eccezione. Inoltre ed in senso ancor più decisivo la nullità, nella concreta fattispecie in esame, deve ritenersi sanata in dipendenza della tardività come innanzi specificamente già rilevato del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato con conseguente mancata tempestività della eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa. 10. Le spese devono essere compensate in virtù della oggettiva controvertibilità e della novità delle questioni sottoposte a giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’appello ed enuncia il principio di diritto di cui in motivazione. Spese compensate.