Il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato

L’accertamento del fatto impeditivo dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta privo del necessario supporto argomentativo, così incorrendo nel vizio della mancata motivazione, quando la relativa pronuncia sia obiettivamente priva tanto della necessaria esplicitazione delle emergenze probatorie in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, quanto del criterio logico – giuridico che, rispetto ai fatti rilevanti accertati, ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del fatto principale.

Così la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 1840/21, depositata il 28 gennaio. Fatto. La sentenza in commento trae origine dall’opposizione presentata avverso un decreto di rigetto dell’istanza con cui un’imputata in un giudizio penale aveva chiesto al Giudice dell’Udienza Preliminare l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato . In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere rigettata in ragione delle reiterate e gravi condanne per reati contro il patrimonio e della conseguente presunzione che l’imputata abbia goduto e continui a godere dei relativi profitti che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi che i redditi da valutarsi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti e illeciti ha ritenuto che la ricorrente aveva compiuto reiterati delitti a che avevano comportato il ripristino della custodia cautelare in carcere e che, in ragione dello stato di tossicodipendenza della ricorrente medesima, aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti. La decisione della Corte di Cassazione. La ricorrente ha impugnato la decisione dei Giudici di merito contestando la mancata motivazione circa le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto il superamento dei limiti reddituali in capo alla ricorrente medesima dell’attività illecita dalla stessa compiuta. Il Tribunale, in particolare, non avrebbe fatto alcun riferimento all’entità dei redditi derivanti dall’attività illecita svolta dalla ricorrente, alle singole condanne subite, all’oggetto delle stesse e alla loro effettiva inidoneità a produrre un profitto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando come, nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver premesso che i redditi da valutarsi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova – comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c. – tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione dei redditi, compresi i proventi che derivano da attività illecita, ha ritenuto che la ricorrente non versasse nelle condizioni richieste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilevo che la stessa aveva compiuto reiterati delitti ”, compresa la violazione degli obblighi che ha comportato al ripristino della custodia cautelare in carcere e che, in ragione del suo stato di tossicodipendenza , aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti. Così facendo, però, secondo gli Ermellini il Tribunale ha del tutto omesso di dare effettivamente conto delle risultanze probatorie in ordine ai reati commessi, al pari dello stato di tossicodipendenza in cui la ricorrente versava. Per tale ragione, l’accertamento, in tal modo compiuto, del fatto impeditivo dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta, in sostanza privo del necessario supporto argomentativo, così incorrendo nel vizio della mancata motivazione previsto dall’art. 132, comma, 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111. Cost., che sussiste proprio quando la pronuncia sia obiettivamente priva tanto della necessaria esplicitazione delle emergenze probatorie in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, quanto del criterio logico – giuridico che, rispetto ai fatti rilevanti accertati, ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del fatto principale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 novembre 2020 – 28 gennaio 2021, n. 1840 Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, comunicata il 27/3/2019, ha rigettato l’opposizione che P.M. , convenendo in giudizio tanto il ministero della giustizia, quanto l’agenzia delle entrate, aveva proposto nei confronti del decreto di rigetto dell’istanza con cui la stessa, in qualità di imputata in giudizio penale, aveva richiesto al giudice dell’udienza preliminare l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dev’essere rigettata in ragione delle gravi e reiterate condanne per reati contro il patrimonio e della conseguente presunzione che l’istante abbia goduto e continui a godere dei relativi profitti, posto che, a tali fini, nella nozione di reddito rientrano anche i proventi derivati da attività illecita - l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in forza di quanto emerge dall’ultima dichiarazione dei redditi opera soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non anche di chi vive anche o solo di proventi illeciti e, quindi, ometta ogni dichiarazione dei redditi o la renda provatamente non rispondente al vero o comunque inattendibile - i redditi da valutarsi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere, quindi, accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatti indicativo delle percezione di redditi leciti i illeciti ha ritenuto, quanto al caso di specie, che l’istante aveva compiuto i reiterati delitti ai quali il giudice di prime cure ha fatto riferimento, compresa la violazione degli obblighi che ha comportato il ripristino della custodia cautelare in carcere, e che, in ragione del suo stato di tossicodipendenza, aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti. P.M. , con ricorso notificato in data 16/4/2019 e poi, a seguito di ordinanza di questa Corte, in data 21/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza. Il ministero della giustizia e l’agenzia delle entrate direzione provinciale di Sassari sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 96, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dello stato di grave indigenza, omettendo la valutazione di tutti gli elementi richiesti dall’art. 96 cit. nonché l’esame di tutta la documentazione allegata a corredo del ricorso. 1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, ha deciso avendo esclusivo riguardo alle risultanze del casellario giudiziale, tralasciando, però, di esaminare tutti gli ulteriori elementi previsti dalla norma citata, puntualmente dimostrati in giudizio. 1.3. In particolare, ha proseguito la ricorrente, sebbene l’esistenza di redditi di provenienza illecita possa essere dimostrata anche ricorrendo a presunzioni semplici, il giudice è tenuto ad indicare gli elementi sulla base dei quali ha operato il giudizio presuntivo, spiegando le ragioni per le quali i redditi derivanti da reati contro il patrimonio fossero di entità tale da determinare il superamento della soglia stabilita dalla legge per l’accesso al beneficio, soprattutto alla luce di tutti i fattori di segno opposto, che dimostrano i redditi irrisori della ricorrente, la quale, in effetti, essendo stata detenuta a partire dal mese di settembre dell’anno 2016 e per l’intero periodo rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, non poteva avere prodotto redditi rilevanti. Non può, dunque, presumersi in alcun modo che l’imputata, in forza di proventi illeciti, superasse i limiti previsti dalla legge per il godere del benefizio in questione ed, in ogni caso, tale presunzione non possiede i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c 1.4. I redditi di provenienza illecita cui l’ordinanza fa riferimento, ha aggiunto la ricorrente, sono, del resto, inesistenti mentre quelli anteriori alla carcerazione non solo non hanno alcuna rilevanza ma sono anche irrisori, come attestato da due differenti pronunce definitive. Il riferimento allo stato di tossicodipendenza della ricorrente, stante il lungo periodo di detenzione, è, quindi, totalmente illogico, oltre che infondato, essendo stato attestato che la P. era sottoposta agli opportuni trattamenti terapeutici. 1.5. La documentazione prodotta dalla stessa agenzia delle entrate, del resto, ha concluso la ricorrente, dimostra lo stato di indigenza in cui quest’ultima versa. 2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso ogni motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo alla ricorrente dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, ha respinto la domanda senza aver fornito, neppure implicitamente, alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto il superamento dei limiti reddituali in capo alla P. in conseguenza dell’attività illecita dalla stessa compiuta. Il tribunale, in particolare, non ha fatto alcun riferimento all’entità dei redditi derivanti dall’attività illecita svolta dalla stessa, alle singole condanne subite, all’oggetto delle stesse ed alla loro effettiva inidoneità a produrre un profitto. 2.3. Ricorre, dunque, ha concluso la ricorrente, il vizio della mancanza di motivazione, in quanto priva di qualsivoglia riferimento ai temi sui quali, a norma dell’art. 96 cit., deve vertere il giudizio di valutazione operato dal giudice. 3.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. 3.2. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, intitolato decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio , dispone, al comma 1, che nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione . il magistrato davanti al quale pende il processo ., verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c , ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata ed, al comma 2, che il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22 , progressivamente aggiornato fino ad Euro 11.493,82 salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante e 92 se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi , tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte . . 3.3. Nel caso in esame, il tribunale, dopo aver premesso che i redditi da valutarsi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatti indicativo delle percezione di redditi, compresi i proventi che derivano da attività illecita, ha ritenuto che l’istante non versasse nelle condizioni richieste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che la stessa aveva compiuto reiterati delitti , compresa la violazione degli obblighi che ha comportato il ripristino della custodia cautelare in carcere, e che, in ragione del suo stato di tossicodipendenza, aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti. 3.4. La statuizione del giudice di merito, tuttavia, per come sopra riprodotta, presta il fianco alla censura svolta dalla ricorrente lì dove, in particolare, la stessa ha denunciato che il decreto impugnato è, in sostanza, privo di idonea motivazione. La pronuncia impugnata, in effetti, ha ritenuto che l’istante avesse la disponibilità di redditi in una misura evidentemente impeditiva del beneficio invocato traendo la prova di tale fatto dallo stato di tossicodipendenza e dalla necessità di denaro che esso implica, da un lato, e dai reati reiteratamente commessi dalla richiedente e dal conseguente ripristino della sua custodia cautelare in carcere, dall’altro. 3.5. Il tribunale, però, così facendo, ha del tutto omesso di dare effettivamente conto delle risultanze probatorie in ordine ai reati commessi ed ai redditi che essi, al pari dello stato di tossicodipendenza in cui la richiedente versava, avrebbero assicurato alla stessa per cui - ed a prescindere dalla correttezza logica delle conclusioni che ha preteso di trarne l’accertamento, in tal modo compiuto, del fatto impeditivo dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire l’effettiva disponibilità da parte dell’istante, nel periodo a tal fine rilevante, di redditi di importo eccedente rispetto alla misura minima stabilita dalla legge, risulta, in sostanza, privo del necessario supporto argomentativo, così incorrendo nel vizio della mancanza di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., che sussiste proprio quando la pronuncia sia, come quella in esame, obiettivamente priva tanto della necessaria esplicitazione delle emergenze probatorie in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, quanto e prima ancora del criterio logico-giuridico che, rispetto ai fatti secondari asseritamente accertati, ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del fatto principale impeditivo . 4. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Sassari che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo cassa, in relazione al motivo accolto, l’ordinanza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Sassari che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.