Interesse ad agire e soccombenza virtuale

Ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.

È quanto stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1098/21, depositata il 21 gennaio. Il caso. G.N., creditore della E. s.r.l., sottoponeva a pignoramento ex artt. 543 ss c.p.c. le somme da queste dovute da M. e I. in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della società esecutata. La E. s.r.l. proponeva opposizione agli atti esecutivi che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi ex art. 1997 c.c., anziché del pignoramento presso terzi. La procedura esecutiva veniva dichiarata estinta per omessa iscrizione a ruolo. Tuttavia la E. s.r.l. introduceva comunque il giudizio di merito per chiedere la condanna di G.N. al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda affermando che la E. s.r.l. non avesse interesse ad agire, atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti. Avverso tale sentenza la E. s.r.l. proponeva ricorso lamentando l’assunta carenza di interesse ad agire. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. L’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione agli atti esecutivi costituisce lo strumento attraverso il quale il debitore ovvero il terzo proprietario, ovvero il destinatario di un atto dell’esecuzione , può far valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo. Lo scopo dell’azione de qua agli è quella di effettuare un controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo e determinare l’annullamento dell’atto viziato. Diversa è l'opposizione all'esecuzione artt. 615 e 616 c.p.c. che ha ad oggetto la contestazione della ragione d'essere dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione. Interesse ad agire e soccombenza virtuale. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse . La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire che, si ricordi, è una condizione dell’azione quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del magistrato Cass., n. 486/1998 . È d’uopo precisare che l’interesse ad agire deve sussistere fino alla pronuncia giudiziale. Ciò significa che ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, il Tribunale di merito ha dichiarato inammissibile l’opposizione di E. s.r.l. agli atti esecutivi in quanto la procedura esecutiva non risultava essere stata avviata per mancanza di iscrizione a ruolo. Ad onor del vero, tale ragionamento non è esente da critiche, soprattutto alla luce del concetto di soccombenza virtuale, intendendosi per tale la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve, cioè, farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. Per tali ragioni la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della E. s.r.l.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 1098 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto N.G. , creditore della Euroimmobiliare s.r.l., ha sottoposto a pignoramento ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c. le somme a questa dovute da M.M. e C.I. in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della società esecutata. La Euroimmobiliare s.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi nelle forme di cui all’art. 1997 c.c., anziché del pignoramento presso terzi. La procedura esecutiva veniva dichiarata estinta per omessa iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c La Euroimmobiliare s.r.l. introduceva comunque il giudizio di merito, per chiedere la condanna del N. al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. Al giudizio di opposizione introdotto dalla Euroimmobiliare s.r.l. veniva riunito quello proposto dalle terze pignorate, che tuttavia non rileva più in questa sede, essendosi sul punto formato un giudicato interno. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, affermando che l’opposizione proposta dalla Euroimmobiliare s.r.l. era inammissibile in quanto la società non aveva interesse ad agire atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti . Avverso tale sentenza la Euroimmobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per due motivi. Il N. ha proposto ricorso incidentale per un motivo. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Il N. ha depositato memorie difensive. Considerato In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011. Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dal N. in data 8 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c Con i due motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la Euroimmobiliare s.r.l. si duole della circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti. Il ricorso è fondato. Dalla lettura della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, sembrerebbe potersi evincere che la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto insussistente un concreto interesse ad agire della Euroimmobiliare s.r.l. risiede nel fatto che sia la M. che la C. , terze pignorate, avevano reso dichiarazione negativa. Il controricorrente aggiunge che la Euroimmobiliare s.r.l. avrebbe altresì girato a terzi le cambiali rilasciate dalla M. e dalla C. , ma a ciò non si fa alcun accenno nella sentenza di merito. Ad ogni modo, quand’anche fossero queste le circostanze che hanno indotto il Tribunale ad escludere la possibilità di ravvisare un interesse ad agire in capo alla società esecutata, la decisione sarebbe comunque errata. Infatti, è fuor di dubbio che il debitore esecutato ha sempre interesse, ex art. 100 c.p.c., a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando - come nel caso di specie - il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Ciò in quanto è proprio mediante l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa. Nè può avere rilievo, in relazione ai fini che qui interessano, la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia iscritto a ruolo il pignoramento. Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale la Euroimmobiliare s.r.l. ha introdotto il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale , ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Dunque, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal N. . Costui, infatti, si duole dell’entità delle spese processuali liquidate a suo favore nella sentenza impugnata. Poiché la sentenza viene cassata in accoglimento del ricorso principale, la doglianza del ricorrente incidentale relativa alla disposizione accessoria risulta assorbita. P.Q.M. accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.