Protezione internazionale: valutazione di credibilità del richiedente e dovere di cooperazione istruttorio del giudice

Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione enuncia nuovi principi di diritto in materia di protezione internazionale. Nello specifico, essa chiarisce che in sede di valutazione della credibilità dell’istante, il giudice deve verificare che la narrazione sia in generale” attendibile e che la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire attraverso l’apprezzamento di informazioni aggiornate e pertinenti al caso specifico.

Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 719/21, depositata il 18 gennaio. La Corte d’Appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta da un cittadino del Bangladesh contro la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale . Lo stesso propone, dunque, ricorso per cassazione, lamentando l’omessa valutazione da parte della Corte dei documenti da lui prodotti, contestando l’asserita mancanza di credibilità del suo racconto e dolendosi del mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria. La Suprema Corte dichiara fondati i suddetti motivi di ricorso, rilevando che i documenti a cui fa riferimento il ricorrente erano effettivamente decisivi ai fini della soluzione della controversia. Questi, infatti, non risultano esaminati, violando in tal modo gli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 116 c.p.c. per omessa valutazione dei documenti prodotti. Gli Ermellini, inoltre, evidenziano che manca del tutto il riferimento alle fonti ufficiali attendibili e aggiornate circa le condizioni socio-politiche e di protezione dei diritti fondamentali nel Paese di origine del richiedente, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. In tal senso, la Corte rileva che il Giudice di secondo grado ha omesso di considerare che la suddetta disposizione gli impone di acquisire informazioni mediante notizie elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in base ai dati forniti dall’UCHR, dall’Easo e dal Ministero degli Affari Esteri, in relazione alle esigenze istruttorie che devono essere perseguite. Ciò posto, anche il terzo motivo di ricorso è fondato, essendo stato violato il dovere di cooperazione istruttorio . Per tali ragioni, i Giudici di legittimità cassano la decisione impugnata e rinviano gli atti alla Corte d’Appello al fine di riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente , per rispondere ai criteri predicati dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui all’art. 3 co. 5 lett. e d.lgs. n. 251/2007 secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione è, in generale, attendibile ” con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di globalità”, del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate e nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso , aggiornate al momento dell’adozione della decisione , sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 settembre 2020 – 18 gennaio 2021, n. 719 Presidente Vivaldi – Relatore Di Florio Rilevato che 1. N.A.M. , proveniente dal omissis , ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata nelle forme gradate. 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere perseguitato in quanto accusato ingiustamente dell’omicidio del rappresentante di un partito politico opposto a quello in cui egli militava, e di essere stato condannato a scontare 10 anni di reclusione per tale ragione, lamentando anche le condizioni degradanti del regime carcerario del Bangladesh, aveva lasciato il paese temendo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti. 2. La parte intimata non si è difesa. Considerato che 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 116 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti prodotti. 1.1. Assume che la Corte non aveva specificamente valutato tutta la documentazione presente nel fascicolo di primo grado e nuovamente versata in atti del giudizio d’appello, negando che fosse presente la sentenza di condanna che era stata, invece, prodotta e corredata da traduzione asseverata in lingua italiana. 1.2. Lamenta, pertanto, una motivazione apparente ed apodittica e la nullità della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ancora, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con riferimento al profilo della credibilità che era stata negata con una illogica valutazione delle sue dichiarazioni. 2.1. Assume che la sua narrazione era stata circostanziata e che, oltretutto, la storia narrata era anche corredata dalla documentazione di tutta la vicenda processuale e dei numerosi episodi di violenza provenienti dal partito avverso a quello in cui egli militava, rispetto ai quali le Forze dell’Ordine non fornivano alcuna tutela. Deduce al riguardo che la Corte aveva del tutto omesso di ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria non ricorrendo a fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sulle condizioni socio politiche del proprio paese e sulla mancanza di tutela da parte della polizia. 3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 8 e 14, per mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria. 4. Con il quarto motivo, si deduce infine la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché la mancata comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente asilo. 5. I primi tre motivi - da trattarsi congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi - sono fondati. 5.1. Quanto al primo, la Corte ha negato che fosse stata prodotta la sentenza di condanna a pena detentiva la quale, sia pur nei limiti del dispositivo tradotto in lingua italiana, era stata, invece, tempestivamente versata in atti cfr. atto d’appello, docomma 17, prodotto nel fascicolo di parte versato in atti, All. C1 da esso risulta la condanna a 10 anni di reclusione a carico del ricorrente del quale si dà anche atto che si era dato alla fuga. 5.2. Tali documenti, invero decisivi per la soluzione della controversia e precisamente indicati nel ricorso cfr. pagg. 2 e 5 , non risultano affatto esaminati, con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 116 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti prodotti trattasi di error in procedendo e risulta pertanto fondato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 5.3. Nè è stata resa una compiuta e logica motivazione sulle altre produzioni documentali, visto che il diniego di attendibilità si è fondato sul fatto che il ricorrente non conosceva l’incarto processuale e sull’impossibilità che egli, da latitante, avesse accesso agli atti del processo cfr. pag. 5 terzo cpv. della sentenza impugnata , argomentazioni del tutto apodittiche e, comunque, inosservanti la griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 cfr. al riguardo Cass. 8819/2020 Cass. 11925/2020 Cass. 13944/2020 Cass. 14674/2020 Cass. 15215/2020 . 6. Quanto al secondo motivo, manca del tutto il riferimento alle fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sulle condizioni socio politiche e di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 la Corte si è limitata a richiamare i siti internet omissis privo di riferimenti temporali cfr. pag. 8 della sentenza impugnata e omissis privo di riferimenti temporali cfr. pag. 10 sentenza impugnata , omettendo di considerare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice di acquisire informazioni attraverso notizie elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo sulla base di dati forniti dall’UCHR, dall’Easo e dal Ministero degli Affari Esteri in relazione allo scopo della protezione domandata, informazioni che, pertanto, devono essere dotate di particolare affidabilità in relazione all’esigenza istruttoria che deve essere perseguita cfr. al riguardo Cass. 28990/2018 Cass. 8819/202 Cass. 9230/2020 . 7. Ma anche il terzo motivo, proposto in relazione al rigetto della protezione sussidiaria richiesta per il rischio di essere sottoposto, vista la condanna riportata, a condizioni disumane e degradanti negli istituti penitenziari del paese alle quali sarebbe verosimilmente sottoposto ove fosse rimpatriato ed incarcerato , deve essere accolto. Nessuna informazione, infatti, è stata assunta su tale specifica questione con evidente violazione del dovere di cooperazione istruttorio. 8. L’accoglimento delle censure dei primi tre motivi, rende logicamente assorbito il quarto, in quanto il giudizio di comparazione prescritto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019 , con particolare riferimento alla vulnerabilità del richiedente asilo ed alla violazione dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, dovrà essere riformulato in relazione alle ragioni che hanno portato all’accoglimento dei primi tre motivi. 9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, per rispondere ai criteri predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e , secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione è, in generale, attendibile con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di globalità , del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte . 10. La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.