La citazione non è nulla se l’errore nella data dell’udienza di comparizione può essere individuato

Laddove la citazione notificata al convenuto contenga un errore nella data dell’udienza di comparizione, non può riscontrarsi la nullità dell’atto se il destinatario, attraverso l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto comunque individuare la data corretta.

Sul tema la Corte di Cassazione ordinanza n. 709/21, depositata il 18 gennaio intervenendo in una controversia di natura risarcitoria. Il Giudice di Pace aveva inizialmente accolto la domanda risarcitoria, ma in sede di appello era stata dichiarata la nullità della sentenza in accoglimento dell’eccezione secondo cui la data di comparizione indicata nella citazione per il 14.01.2010 era errata poiché anteriore a quella della notifica stessa, avvenuta il 18.10.2010. La danneggiata ha proposto ricorso per cassazione invocando il consolidato orientamento secondo cui, qualora l’errata indicazione della data di citazione sia facilmente riconoscibile , potendo il convenuto accorgersene usando l’ ordinaria diligenza , non può essere dichiarata la nullità della citazione stessa. La ricorrente lamenta inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo avendo il Tribunale omesso di considerare l’allegata schermata del sito giustizia.it che dimostrava come il convenuto avesse potuto apprendere il numero di ruolo e il giudice del procedimento per verificare l’esatta data di comparizione. Il ricorso viene ritenuto fondato. Come afferma ormai pacificamente la giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso , la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida . Erroneamente dunque il giudice di merito ha ritenuto che l’errore di trascrizione della data di comparizione rendesse nulla la citazione. Tale nullità avrebbe potuto essere esclusa anche valorizzando gli elementi prodotti in giudizio dall’attuale ricorrente. In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 26 novembre 2020 – 18 gennaio 2021, n. 709 Presidente Amendola – Relatore Cricenti Fatti di causa La ricorrente, C.R. , per essere caduta in una buca aperta sul manto stradale, ed averne riportato lesioni, ha citato la Provincia di Napoli al fine di avere risarcimento dei danni. Il giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, si è svolto in contumacia della Provincia, che è stata condannata al risarcimento e che però ha impugnato la sentenza eccependone la nullità per via del fatto che la data di comparizione indicata in citazione omissis era errata in quanto anteriore a quella di notifica della stessa citazione omissis . Questa eccezione è stata accolta dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato la nullità della sentenza. La ricorrente contesta la sentenza con due motivi. V’è costituzione con controricorso della Provincia. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione 88, 156, 163, 164, 316, 318 e 342 c.p.c La sua tesi è che in forza di un consolidato orientamento di questa Corte, qualora l’errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l’ordinaria diligenza, può accorgersi dell’errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione l’errore in questo caso era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell’anno 14.1.2010 , anziché 14.1.2011 . Inoltre, la motivazione del giudice di merito è ritenuta apparente, non essendosi fatto carico il Tribunale di chiarire perché l’errore non era riconoscibile usando l’ordinaria diligenza. 2. - Il secondo motivo denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Il ricorrente aveva allegato la schermata del sito giustizia.it a dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione, documento mai preso in considerazione da parte del Tribunale, e con esso la circostanza che nella intestazione della citazione erano indicati i recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa quella data. Alla luce di tali indicazioni, la ricorrente assume come erronea la valutazione del giudice di merito secondo cui l’appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza . I motivi sono fondati. Questa corte ha avuto modo di affermare che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida Cass. 13691/ 2011 Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata Cass. 22 giugno 2011, n. 13691 Cass. 30 marzo 2006, n. 7523 Cass. 19 maggio 2006, n. 11780 Cass. 27 agosto 2002, n. 12546 da ultimo Cass. N. 21662 del 2018 . L’affermazione di principio da parte del giudice di merito, secondo cui l’errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, è errata alla luce dell’orientamento di questa Corte, che invece richiede un accertamento sulla riconoscibilità dell’errore da parte del destinatario dell’atto. Vero è che l’accertamento circa la riconoscibilità dell’errore quanto alla indicazione della data è un accertamento di fatto, ma è altresì vero che esso andava condotto tenendo conto degli elementi anche indicati dal ricorrente a dimostrazione della riconoscibilità, il cui esame invece risulta omesso. Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. I,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.