



decreto ingiuntivo | 13 Gennaio 2021
Rilevare d’ufficio la caducazione del titolo esecutivo è possibile anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
di La Redazione
«Anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con cui risultano liquidati i compensi di rappresentanza tecnica del creditore e di assistenza giudiziale inerenti al processo per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, deve potersi rilevare d’ufficio il venir meno del titolo esecutivo presupposto e, pertanto, per quanto rileva in quella sede, della sussistenza stessa di una legittima ragione creditoria, producendosi, in altri termini, l’effetto espansivo enunciato dall’art. 336, secondo comma, c.p.c.».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 269/21; depositata il 12 gennaio)








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