



impugnazioni | 08 Gennaio 2021
Ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al ricorso introduttivo
di La Redazione
In virtù del fatto che l’art. 702-bis c.p.c. non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 46/21; depositata il 7 gennaio)








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