



immigrazione | 07 Gennaio 2021
Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito di fronte ad un richiedente vittima di violenze
di La Redazione
Posto che, in materia di protezione internazionale, la violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del fatto meramente privato, poichè essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dal d.lgs. n. 251/2007, art. 7, comma 2 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (cfr. lett. f), il dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito dev'essere svolto con modalità idonee a preservare, quanto più possibile, l'integrità psicologica della vittima. Solo in caso di una mancata risposta alle specifiche domande a chiarimento della storia, si può accertare la scarsa attendibilità del narrato, non potendosi, in caso contrario, richiedere alla vittima stessa un onere di specificazione che finirebbe per tradursi in una sua ulteriore sottoposizione ad una forma di violenza psicologica.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 29943/20; depositata il 30 dicembre)








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