Decreto Ristori e rilascio della formula esecutiva digitale

Il decreto Ristori è stato convertito lo scorso 18 dicembre con l’inserimento nell’art. 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione.

Il decreto Ristori d.l. n. 137/2020 è stato convertito lo scorso 18 dicembre, con l’inserimento nell’art. 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione. Il comma 9-bis prevede che La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c.può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza , da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, comma 3, c.p.c.e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere . La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del CAD, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico . Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16- undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale . Fonte ilprocessotelematico.it