Ingresso in Italia dall’Inghilterra: i vecchi precedenti penali non bastano per l’espulsione

Messo in discussione il provvedimento emesso dalla Prefettura e condiviso dal Giudice di pace. Fragile la valutazione relativa alla pericolosità sociale dello straniero e centrata su vecchi precedenti penali. Rilevante anche il fatto che egli si sia trasferito da anni in Inghilterra, dove ha messo radici, costruito una famiglia e tenuto una condotta rispettosa della legge.

I vecchi precedenti penali non sono sufficienti per ritenere socialmente pericoloso lo straniero e per negargli la possibilità di mettere piede in Italia Cassazione, ordinanza n. 29148/20, sez. I Civile, depositata il 21 dicembre . All’origine della vicenda c’è il provvedimento di espulsione emesso da una Prefettura nei confronti di un cittadino straniero arrivato dall’Inghilterra – dove ha messo radici – in Italia. A rendere non accettabile la sua presenza è, secondo la Prefettura, il riferimento ad alcuni precedenti penali. Questa posizione è condivisa dal Giudice di Pace, che respinge il ricorso proposto dallo straniero. Quest’ultimo decide però di portare la questione in Cassazione, ritenendo di essere vittima di un’ingiustizia. Nello specifico, lo straniero sostiene la mancanza dei presupposti per l’adozione della misura espulsiva e precisa che il giudice di merito avrebbe dovuto da un lato apprezzarne comunque in concreto la pericolosità sociale, anche alla luce della risalenza dei precedenti penali dai quali egli era stato attinto, e dall’altro lato considerare che, comunque, egli aveva diritto di permanere sul territorio nazionale per novanta giorni, essendo entrato in Italia dal Regno Unito, Paese in cui ha costituito una famiglia ed ove vive e risiede ormai da anni . Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici della Cassazione tengono a ribadire che la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale . Ciò significa che ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità . In questo caso specifico, il Giudice di Pace ha completamente omesso di valutare la pericolosità sociale dello straniero, ritenendo – erroneamente – che la normativa art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 prevedesse una presunzione di pericolosità idonea a precludere automaticamente allo straniero l’ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale , osservano dal ‘Palazzaccio’. Peraltro, il Giudice di Pace ha commesso un ulteriore errore, poiché non ha tenuto conto che lo straniero non aveva presentato alcuna richiesta di rilascio di un ‘ permesso di soggiorno ’, ma si era limitato a fare ingresso in Italia, proveniente dal Regno Unito, Paese nel quale, dopo aver espiato le condanne penali che aveva riportato in Italia, si era trasferito, trovando lavoro, costituendo una famiglia ed osservando una condotta di vita rispettosa della legalità , e, chiariscono dalla Cassazione, sotto questo profilo il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che lo straniero aveva comunque diritto di permanere sul territorio nazionale per il periodo di novanta giorni , come previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 novembre – 21 dicembre 2020, n. 29148 Presidente Campanile – Relatore Oliva Fatti di causa Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Ancona rigettava il ricorso proposto da S.M. avverso il provvedimento di espulsione n. 134 emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona in data 20.12.2017. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M. affidandosi ad un solo motivo. La Prefettura di Ancona, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale di questa medesima sezione del 23.10.2019 e, all’esito della Camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 13212/2020, per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti per l’adozione della misura espulsiva, perché il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, preveda un automatico impedimento al rilascio del permesso di soggiorno anche in difetto di una specifica valutazione della pericolosità sociale del richiedente. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto da un lato apprezzare comunque in concreto la pericolosità sociale, anche alla luce della risalenza dei precedenti penali dai quali egli era stato attinto, e dall’altro lato considerare che, comunque, egli aveva diritto di permanere sul territorio nazionale per 90 giorni, essendo entrato in Italia dal Regno Unito, Paese in cui ha costituito una famiglia ed ove vive e risiede ormai da anni. La censura è fondata. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019, Rv. 654673, relativa ad un’espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c . Il principio è stato affermato con riferimento alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019, Rv. 654421 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015, Rv. 637703 alla richiesta di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trovi nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 Cass. Sez. U., Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215 alla proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c , Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27739 del 31/10/2018, Rv. 651150 alla richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018, Rv. 649646 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6666 del 15/03/2017, Rv. 643648 al respingimento alla frontiera dello straniero decretato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 1 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18133 del 21/07/2017, Rv. 645060 alla domanda il rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, con conseguente condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 Sez. 1, Sentenza n. 14159 del 07/06/2017, Rv. 644451 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016, Rv. 641860 . Si ravvisa quindi un principio generale, alla luce del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità. Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Ancona ha completamente omesso di valutare la pericolosità sociale del ricorrente, ritenendo – erroneamente - che la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, prevedesse una presunzione di pericolosità idonea a precludere automaticamente allo straniero l’ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale. Inoltre, il Giudice di Pace è incorso in ulteriore errore, poiché non ha tenuto conto che il S. non aveva presentato alcuna richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno, ma si era limitato a fare ingresso in Italia, proveniente dal Regno Unito, Paese nel quale, dopo aver espiato le condanne penali che aveva riportato in Italia, si era trasferito, trovando lavoro, costituendo una famiglia ed osservando una condotta di vita rispettosa della legalità. Sotto questo profilo, il Giudice di merito avrebbe dovuto considerare che lo straniero aveva comunque diritto di permanere sul territorio nazionale per il periodo di 90 giorni previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 4. Il ricorso va in definitiva accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato.