Gruppo sociale di appartenenza e permesso di soggiorno per violenze subite in un paese di transito: il dictum della Cassazione

La Cassazione chiarisce quali sono i requisiti che deve possedere il c.d. gruppo sociale” di appartenenza dello straniero richiedente la protezione internazionale e afferma che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere concesso automaticamente per il solo fatto che lo stesso abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito.

Pronunciandosi sul ricorso proposto dallo straniero avverso il decreto con cui il Tribunale confermava il rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale , la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28781/20, lo ha rigettato sancendo due nuovi principi di diritto . Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Cassazione ha affermato che la protezione internazionale spetta alle persone perseguitate nel Paese di origine a causa della loro appartenenza ad un gruppo sociale , ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d , quando il suddetto gruppo possegga almeno uno dei requisiti elencati dalla suddetta norma. Non possono rientrare, pertanto, nella nozione di gruppo sociale per i fini suindicati le persone accomunate unicamente da una qualità estrinseca ed accidentale, quale il fatto di essere orfani . Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito può esserlo soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile , ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile in difetto di tale prova resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 16 dicembre 2020, n. 28781 Presidente Genovese – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. S.K. , cittadino omissis , chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 nel testo applicabile ratione temporis . A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, rimasto orfano, andò a vivere da uno zio di essere stato maltrattato e picchiato da questo zio che un giorno, mentre era in compagnia del proprio cugino, questi cadde accidentalmente in un pozzo e morì, e lui venne accusato dallo zio e dalla comunità locale di averlo ucciso. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. 2. Avverso tale provvedimento S.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 15.3.2019. Il Tribunale ritenne che - lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b , non potessero essere concessi perché il richiedente non era vittima di una persecuzione nè aveva mai fornito elementi idonei a dimostrare l’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali in ogni caso il richiedente non aveva mai dimostrato di essere ricercato o condannato - la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato - la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come persona vulnerabile . 3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.K. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di dieci diverse norme di legge. Il motivo investe il decreto del Tribunale capitolino sia nella parte in cui ha rigettato la domanda di asilo, sia nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria. Sostiene che il Tribunale avrebbe violato la legge in due modi a in primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che egli fosse vittima di una violenza di genere deduce al riguardo che egli doveva essere considerato appartenente al gruppo sociale dei minori orfani vittime di schiavitù e che il Tribunale aveva trascurato di approfondire, sotto questo aspetto, le condizioni del paese di provenienza. b in secondo luogo, deduce che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che, a causa della incapacità dello stato di proteggerlo dalle minacce dei familiari, egli doveva considerarsi un perseguitato . Conclude che, con la propria decisione, il Tribunale avrebbe violato in particolare il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, che accorda lo status di rifugiato alle persone vittime di violenza di genere e l’art. 14 del medesimo decreto, che accorda la protezione sussidiaria alle persone vittime di trattamenti degradanti anche se provenienti da soggetti privati, quando lo Stato non sia in grado di proteggerle. 1.1. Nella parte in cui lamenta il rigetto della domanda di concessione dello status di rifugiato il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha accertato in fatto che il richiedente asilo, secondo quanto da lui stesso dichiarato, nessun altro rischio corresse, in caso di rimpatrio, se non quello di un dissidio coi propri familiari. Ha, di conseguenza, escluso la sussistenza di una persecuzione rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Il ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo una tesi così riassumibile il richiedente era orfano era maltrattato dagli zii che lo avevano allevato dopo la morte dei genitori ergo, doveva ritenersi vittima di una violenza di genere , in quanto appartenente al gruppo sociale dei minori orfani . È una tesi non sostenibile. 1.2. Le ipotesi di persecuzione idonee a giustificare la concessione dello status di rifugiato sono elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Il comma 1, lett. d , di tale norma stabilisce che lo status di rifugiato spetta, tra gli altri, a chi sia vittima di persecuzione a causa della sua appartenenza ad un gruppo sociale . La medesima norma chiarisce che per gruppo sociale deve intendersi quello costituito da persone le quali, alternativamente a condividano una caratteristica innata b condividano una storia comune che non può essere mutata c condividano una caratteristica o una fede così fondamentale per l’identità o la coscienza, che chiunque abbia quella caratteristica o professi quella fede non potrebbe mai rinunciarvi d possiedano un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi sono percepiti come diversi dalla società circostante e solo per alcuni Paesi abbiano un orientamento sessuale comune. Nessuna di queste caratteristiche si attaglia al caso di specie. Ed infatti a essere orfani non è una caratteristica innata , posto che orfani di norma si diventa, e non si nasce e comunque la rara ipotesi della commorienza d’ambo i genitori al momento della nascita non potrebbe certo ritenersi una storia comune a tutti gli orfani b essere orfani non costituisce una storia comune che non può essere mutata , posto che gli orfani possono avere le storie personali più disparate c la condivisione di una caratteristica o una fede fondamentale per l’identità o la coscienza è addirittura requisito inconcepibile per un orfano, dal momento che nessun orfano potrebbe decidere di smettere di esserlo d essere orfani non comporta il possesso di un’identità distinta nel Paese di origine , dal momento che è assai arduo ammettere che in Nigeria tutti gli orfani, quale che ne sia il ceto, la condizione o il censo, siano percepiti come diversi . Ovviamente è del tutto fuori luogo ritenere, infine, che gli orfani siano accomunati dal medesimo orientamento sessuale. La circostanza, in definitiva, che minori abbandonati possano più facilmente che altre persone essere vittime di soprusi non basta ad identificare un gruppo sociale, trattandosi di circostanza estrinseca e non intrinseca al gruppo . A seguire, per contro, la non condivisibile logica sostenuta dal ricorrente, si perverrebbe al paradossale esito di dover considerare gruppo sociale qualsiasi eterogeneo insieme di persone accomunate soltanto dall’avere subito eventi avversi quali ad esempio i pedoni vittime di sinistri stradali o i commercianti vittime di estorsioni. E l’evidente reductio ad absurdum rende palese la fallacia della premessa da cui muove il ragionamento sostenuto dal ricorrente. 1.3. La censura va dunque rigettata in base al seguente principio di diritto la protezione internazionale spetta alle persone perseguitate nel Paese di origine a causa della loro appartenenza ad gruppo sociale , ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d , quando il suddetto gruppo possegga almeno uno dei requisiti elencati dalla suddetta norma. Non possono rientrare, pertanto, nella nozione di gruppo sociale per i fini suindicati le persone accomunate unicamente da una qualità estrinseca ed accidentale, quale il fatto di essere orfani . 1.4. Nella parte in cui prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e lamenta il rigetto della domanda di protezione sussidiaria il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale infatti ha negato che nel caso di specie il richiedente fosse esposto al rischio di condanne a morte o trattamenti disumani in base a ben tre diverse rationes decidendi, e cioè a il richiedente non si è rivolto alla polizia senza alcuna giustificata ragione b il richiedente non ha dimostrato l’impossibilità di ottenere protezione da parte dello Stato c non vi era alcun concreto riscontro del rischio di carcerazione o condanna in caso di rimpatrio. L’affermazione sub c , di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto, non è stata in questa sede impugnata. Nè, ovviamente, il ricorrente può pretendere che il Tribunale dovesse indagare d’ufficio su una vicenda personale ed individualizzata, quale può essere l’esistenza di una condanna o di un procedimento penale a suo carico. Il dovere di cooperazione istruttoria, infatti, riguarda unicamente le condizioni generali del paese di provenienza, ma non può riguardare le condizioni individuali e soggettive del richiedente, per l’ovvia ragione che nessuna fonte internazionale potrebbe mai riferire se davvero il sig. S.K. sia ricercato o condannato nel suo Paese. 2. Col secondo motivo il ricorrente impugna, prospettando il vizio di violazione di legge, il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Anche in questo caso il motivo contiene plurime censure, così riassumibili - il Tribunale non ha tenuto conto della giovane età del richiedente e delle malattie di cui aveva sofferto polmonite, epatite, candidosi orale, scabbia - il Tribunale non aveva valorizzato le vicissitudini trascorse dal richiedente durante il transito attraverso la Libia - il Tribunale non aveva considerato le torture subite nel paese di origine. 2.1. Tutte le censure sono manifestamente infondate. Per quanto attiene la censura con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte del Tribunale, della sua giovane età e delle sue condizioni di salute, essa è a quasi temeraria, nella parte relativa all’omessa considerazione della giovane età , dal momento che il ricorrente, di anni 28, ha da tempo trascorso la fanciullezza b manifestamente infondata nella parte restante, dal momento che le condizioni di salute del ricorrente non sono stato affatto trascurate dal Tribunale, il quale le ha esaminate e ritenute nella norma , con giudizio di fatto non censurabile in questa sede. 2.2. Per quanto attiene la censura con cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle vicende trascorse durante il transito attraverso la Libia, è tanto inammissibile, quanto infondata. Il ricorrente mostra di ritenere che qualunque persona che lasci il proprio Paese, se venga maltrattata in un paese di transito, abbia per ciò solo ed ipso facto diritto alla concessione della protezione internazionale. Ovviamente non è così. Innanzitutto, qualunque fatto avvenuto durante il transito in un Paese nel quale il richiedente asilo non è destinato a tornare, in caso di rimpatrio, mai potrebbe giustificare la concessione della protezione internazionale in qualunque delle sue forme maggiori , dal momento che quei fatti sarebbero irrilevanti sia ai sensi dell’art. 8, sia ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. I fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero in teoria rilevare solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sempre che la relativa disciplina sia applicabile ratione temporis , e solo ad una condizione che quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali come ad es. nel caso di traumi psichici Sez. 1 -, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235-01 Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791-01 Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885-01 , oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092-01 . Ne discende che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità , il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere di indicare come e perché quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile , e di conseguenza meritevole di protezione. In difetto di tale allegazione e della relativa prova la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, nè potrebbe, nè saprebbe dove cercarla , le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895-01 Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868-01 Sez. 6-1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276-01 . 2.3. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il Tribunale, nell’esaminare la sua domanda di protezione umanitaria, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, mentre emigrava dalla Nigeria all’Italia, soffermandosi in Libia ebbe una relazione con una donna maritata, il cui marito lo avrebbe per questa ragione cercato, aggredito e malmenato. Ma a parte il rilievo in facto che il Tribunale - come si dirà tra breve tale circostanza l’ha esaminata e ritenuta irrilevante sicché il denunciato vizio di omesso esame d’un fatto decisivo non sussiste , quel che rileva in iure è che il ricorrente trascura del tutto di indicare, nel proprio ricorso, quale nesso possa esistere tra le ire d’un marito geloso residente a migliaia di chilometri di distanza dal suo Paese , città di provenienza del ricorrente, dista da Tripoli 4.814 chilometri , ed una pretesa condizione di vulnerabilità , impeditiva del rimpatrio. 2.4. La censura qui in esame va dunque rigettata in base al seguente principio di diritto il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito può esserlo soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile , ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile in difetto di tale prova resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani . 2.5. Sebbene i rilievi che precedono abbiano carattere assorbente, talune affermazioni contenute nel ricorso e nella memoria illustrativa consigliano di aggiungere che il Tribunale ha comunque preso in esame le vicende trascorse dal ricorrente in Libia, valutandole a p. 4, penultimo capoverso, del decreto impugnato, sicché non sussisterebbe comunque il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, anche se il motivo fosse stato ammissibile. La circostanza, poi, che il Tribunale abbia ritenuto non significativa la vicenda narrata dal richiedente come s’è detto, essere stato aggredito per motivi passionali , costituisce un puro apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. 2.6. Infine, inammissibile è la censura con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria, per non avere tenuto conto del rischio per il ricorrente di essere sottoposto a tortura in caso di rimpatrio. Il rischio di essere sottoposti a tortura, infatti, legittima non la domanda di protezione umanitaria, ma quella di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b domanda che nel caso di specie il Tribunale ha rigettato con valutazione che, per quanto detto in precedenza, resiste alle impugnazioni proposte dal ricorrente, sicché sulla insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria si è formato il giudicato. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo. 4. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , se dovuto. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.