Non c’è litisconsorzio necessario se nessuno dei coeredi è ancora in causa

Nell’ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi, l’art 110 c.p.c. impone la prosecuzione nei confronti di tutti. Diversamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio che presuppone la presenza in giudizio di almeno uno dei litisconsorti.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28447/20 depositata il 15 dicembre. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda proposta da due coniugi nei confronti della convenuta, in qualità di promittente venditrice, trasferiva ai sensi del 2932 c.c. la proprietà di un fondo con i manufatti e le attrezzature ivi esistenti in favore degli attori, qualificando come contratto preliminare la scrittura privata successivamente integrata con altra scrittura privata intercorsa tra le parti rigettava per il resto la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova. In virtù di gravame interposto dagli eredi della convenuta, la Corte di Appello territorialmente competente, nella resistenza di uno dei coniugi superstiti, intervenuta nel corso del giudizio anche un’erede dell’altro coniuge nel frattempo deceduto, disponeva l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede della convenuta anch’essa nel corso di causa deceduta mentre respingeva la stessa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi del coniuge deceduto poiché il difensore costituito in giudizio non aveva comunicato il suo decesso . La Corte distrettuale, quindi, accoglieva l’appello così proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita del fondo in mancanza del certificato di destinazione urbanistica, della concessione edilizia del fabbricato insistente sulla medesima particella ovvero della concessione in sanatoria o dichiarazione attestante l’esistenza della costruzione realizzata ante 1967. Gli eredi del coniuge deceduto, tuttavia, proponevano ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo avverso la pronuncia resa dalla Corte distrettuale, mentre quelli della convenuta rimanevano intimati. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 110 e 300 c.p.c. sulla scorta del quale costoro assumevano che il Collegio di merito avesse erroneamente reso la sentenza gravata in violazione del principio del contraddittorio , pur in presenza di una fattispecie integrante l’ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché deceduto nella pendenza del giudizio di appello uno dei coniugi attori era intervenuta nello stesso giudizio una sola dei suoi eredi mentre il Giudice aveva erroneamente negato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi non intervenuti nel processo. Con stretto riguardo alla fattispecie portata all'attenzione del Collegio di legittimità, quest'ultimo osserva che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che non dovesse essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi del coniuge deceduto, nonostante l’intervento di uno di essi, con atto che chiariva le ragioni della propria legittimazione e ciò ancorché il suo procuratore non avesse dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c Vero è, proseguono i Giudici, che l’interruzione del processo per il decesso di una delle parti è condizionata alla dichiarazione dell’evento interruttivo che deve essere resa dal procuratore della parte colpita dall’evento medesimo, sicché, in difetto, il processo prosegue tra le parti originariamente costituite. Ma è pur vero che, come si è verificato nel caso in esame, intervenga volontariamente in causa uno dei coeredi di detta parte e, dunque, il giudice abbia comunque conoscenza processuale di detto evento, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, poiché essendo la costituzione del coerede evidentemente rivolta alla prosecuzione del giudizio e quindi, a precludere l’effetto interruttivo, in essa è implicita la comunicazione dell’evento. Pertanto, concludono i Giudici di legittimità, nella specie, nonostante l’omessa dichiarazione del procuratore del de cuius andava ordinata l’ integrazione del contraddittorio nei confronti anche degli altri coeredi. Decidono pertanto, la cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 giugno – 15 dicembre 2020, n. 28447 Presidente Cosentino – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1867 del 2010, in parziale accoglimento della domanda proposta dai coniugi S.B. e D.S.A. nei confronti di A.M. , quale promittente venditrice, trasferiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. la proprietà del fondo Gironda , ubicato nel Comune di Squillace con i manufatti ed attrezzature ivi esistenti in favore degli attori, qualificando come contratto preliminare la scrittura privata del omissis integrata dalla successiva scrittura del 6/03/1985 , rigettata la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova. In virtù di gravame interposto da D.M. e D.V. e con l’intervento di D.N. , tutti in qualità di eredi di A.M. , la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza di D.S.A. , intervenuta nel corso del giudizio S.M.K. , a seguito del decesso di S.B. , con sentenza n. 2250/2017, disposta con ordinanza n. 3709 del 23.11.2016 l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede D.A.A. , richiesta che veniva respinta quanto ai coeredi del de cuius S.B. per non essere stato comunicato il decesso dal suo procuratore, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita del fondo in mancanza del certificato di destinazione urbanistica, della concessione edilizia del fabbricato insistente sulla medesima particella ovvero della concessione in sanatoria o dichiarazione attestante l’esistenza della costruzione realizzata ante 1967. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro D.S.A. , S.S. e S.M.K. propongono ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. D.M. , D.V. , D.N. e D.A.A. sono rimasti intimati. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore dei ricorrenti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Atteso che con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 101, 102, 110 e 300 c.p.c In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente reso la pronuncia gravata in violazione del principio del contraddittorio, pur in presenza di una fattispecie integrante un’ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché deceduto nella pendenza del giudizio d’appello S.B. , ed intervenuta una sola delle eredi, il giudice aveva negato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi, non intervenuti nel giudizio. Il motivo è fondato. È preliminare chiarire che, in tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 311 c.p.c. nei confronti di tutti Cass. 2 aprile 2015 n. 6780 . Ciò premesso, condizione necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio è la conoscenza processuale dell’evento interruttivo da parte del giudice, pur in mancanza di un’espressa comunicazione da parte del procuratore del de cuius. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n. 91 del 2006, ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria - come nel caso di specie - ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi, l’art. 110 c.p.c. impone la prosecuzione nei confronti di tutti. Diversamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti. Ne consegue che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non dovesse essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di S.B. , nonostante l’intervento di una di essi, con atto che chiariva le ragioni della propria legittimazione e ciò ancorché il suo procuratore non avesse dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato ex art. 300 c.p.c. . Vero è che l’interruzione del processo per il decesso di una delle parti è condizionata alla dichiarazione dell’evento interruttivo, che deve essere resa dal procuratore della parte colpita dall’evento medesimo, sicché, in difetto, il processo prosegue tra le parti originariamente costituite. Ma è pur vero che, se, come si è verificato nel caso in esame, intervenga volontariamente in causa uno dei coeredi di detta parte e, dunque il giudice abbia comunque conoscenza processuale di detto evento, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché, essendo la costituzione del coerede evidentemente rivolta alla prosecuzione del giudizio e, quindi, a precludere l’effetto interruttivo, in essa è implicita la comunicazione dell’evento. Sicché, anche in tal caso, nonostante l’omessa dichiarazione del procuratore del de cuius, andava ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. cfr., in tal senso già, Cass. 27 gennaio 1982 n. 536 . Le pronunce rese in tema dalla giurisprudenza di legittimità e dai giudici delle leggi, muovendo dall’esatto rilievo che il volontario intervento in causa non può determinare l’effetto interruttivo, essendo esso diretto proprio ad impedire tale effetto, traggono da tale premessa la coerente conseguenza della necessità dell’integrazione del contraddittorio. È necessario considerare al proposito che essendo l’intervento rivolto alla prosecuzione del processo, non più nei confronti del de cuius, ma nei confronti di coloro - i coeredi - che vengono a trovarsi nella stessa posizione giuridica del de cuius, implica il venir meno della ultrattività della procura rilasciata dal de cuius a favore del suo difensore, esigendo la partecipazione al giudizio degli altri coeredi, al fine di ricostruire, nella sua pienezza, la necessaria bilateralità del processo. Quest’ultima finalità, dunque, rende ragione della natura processuale del litisconsorzio che si verifica tra i coeredi a seguito del decesso della parte, senza che, tuttavia, da tale natura possa inferirsi il venir meno della necessarietà del litisconsorzio, essendo evidente che, senza la presenza di tutti i coeredi in giudizio, la posizione processuale del de cuius non sarebbe pienamente ricostituita. In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro.