Prorogabile il trattenimento dello straniero solo in presenza di presupposti predeterminati e tassativi

In tema di trattenimento dello straniero, l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale. Non possono dunque essere autorizzate proroghe al di fuori dei limiti temporali e delle condizioni legislativamente imposte. In ogni caso, la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28063/20, depositata il 9 dicembre. Un cittadino somalo, trattenuto in un centro di accoglienza in attesa della decisione sulla sua richiesta di protezione internazionale, propone ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di proroga del trattenimento richiesto dal Questore. Il ricorrente aveva infatti inutilmente proposto opposizione affermando che, trattandosi della seconda richiesta di proroga, poteva essere concessa solo in presenza di determinati presupposti gravi difficoltà nell’identificazione, nella reperibilità dei documenti, difficoltà per l’espatrio . La proroga del trattenimento dello straniero, ricorda il Collegio, è una misura eccezionale in quanto consiste in una restrizione della libertà personale che può dunque essere consentita solo in casi determinati e tassativi . Conseguentemente, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio v. Cass. 6064/19 . Nel caso di specie, il decreto impugnato non dà atto delle ragioni per cui la richiesta di proroga sia stata accolta, limitandosi a fare riferimento a generiche segnalazioni di polizia e condanne”, di per sé non sufficienti però a giustificare la decisione. La pericolosità dello straniero deve infatti essere dimostrata in concreto, posto che ad esempio la mera condanna non rileva, se è stata sospesa condizionalmente la pena cfr. Cass. n. 27739/18 . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 luglio – 9 dicembre 2020, n. 28063 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Fatti di causa Il ricorrente, W.M., cittadino somalo, è trattenuto in un centro di accoglienza, in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale. Il Questore ha fatto pervenire al Tribunale di Potenza una richiesta di proroga del trattenimento in attesa della decisione della Commissione territoriale, che nel frattempo l’aveva rigettata, ed avverso la cui decisione lo straniero aveva proposto ricorso ed era in attesa di comparizione. Il ricorrente si era opposto adducendo varie ragioni, tra cui la circostanza di avere impugnato il rifiuto della protezione internazionale, evidenziando che si era alla seconda richiesta di proroga che poteva essere concessa solo in presenza di presupposti determinati gravi difficoltà nella identificazione e nella reperibilità dei documenti, nonché difficoltà per l’espatrio . Il Tribunale ha tuttavia concesso la seconda proroga, ed avverso tale decisione ora il W. ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione del Ministero Interno. Ragioni della decisione Il ricorrente propone tre motivi di ricorso. 1.- Con il primo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5. Sostiene che la norma impone al Questore di chiedere la proroga con decreto motivato, anziché con semplice richiesta depositata in cancelleria, così come avvenuto nel caso presente. Il Tribunale, di conseguenza, accogliendo la richiesta di proroga così irritualmente formulata, ha violato tale disposizione. Il motivo è infondato. La norma citata nè alcuna altra prevede che il Questore debba richiedere la proroga con decreto motivato, essendo sufficiente una richiesta motivata. Altro discorso essendo l’insufficienza di questa motivazione, che pure è dedotta in questo motivo di ricorso, ma che non è però ben documentata, nel senso che non è riportato il testo della richiesta del Questore da cui possa evincersi il difetto di ragioni a suo supporto. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 in quanto ritiene che la Questura non ha provato le ragioni che giustificano la proroga, ossia le difficoltà dovute alla identificazione del ricorrente, o comunque le altre ragioni che giustificano la limitazione eccezionale della libertà personale. 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 161 del 2017 nella parte in cui vi sarebbe stato un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente meramente presunto, ed anzi erroneamente presunto, non risultando alcun elemento da cui poterlo ricavare. Questi due motivi possono valutarsi insieme e sono fondati. Va premesso che la proroga del trattenimento così come lo stesso trattenimento dello straniero è una misura del tutto eccezionale, posto che si risolve in una restrizione della libertà personale consentita solo in casi determinati e tassativa. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio Cass. 6064/2019 . Il decreto impugnato non dà conto alcuno, se non apoditticamente, delle ragioni per cui la proroga è stata accolta. Si limita a dare atto che sussistono segnalazioni di polizia e condanna , che però non sono di per sé sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità che deve essere fatto in concreto ad esempio, la mera condanna non rileva, se è stata sospesa condizionalmente la pena Cass. 27739/2018 . Non risultano dunque giustificazioni dell’accertamento ove mai sia avvenuto della pericolosità concreta dello straniero. Inoltre, a parte questa apodittica affermazione, non è dato evincere dal decreto impugnato alcuna altra ragione, di cui il ricorrente lamenta la violazione, che giustificano il trattenimento e che lo rendano funzionale al rimpatrio. La motivazione deve contenere le ragioni della decisione assunta, ossia la giustificazione di quest’ultima, ed in difetto di tali elementi deve ritenersi mancante e tale da viziare il provvedimento. Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.