



decreto ingiuntivo | 23 Novembre 2020
Le spese dell’esecuzione rimaste insoddisfatte per incapienza della massa pignorata sono irripetibili
di La Redazione
Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, con la conseguenza che le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 26429/20; depositata il 20 novembre)








- Liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultata vittoriosa
- Fuggire da un matrimonio forzato rientra nei presupposti della protezione sussidiaria
- La citazione non è nulla se l’errore nella data dell’udienza di comparizione può essere individuato
- Protezione internazionale: valutazione di credibilità del richiedente e dovere di cooperazione istruttorio del giudice
- Il risarcimento di un danno da comportamento della P.A. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario



























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