



atti processuali | 23 Novembre 2020
Mancata partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni: quando le istanze istruttorie possono ritenersi comunque reiterate?
di Eleonora M.P. Ruggieri - Avvocato
L’emissione da parte del giudice istruttore di un provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie comporta per la parte interessata la necessità di ribadire espressamente le proprie istanze la quali, in difetto, devono intendersi tacitamente rinunciate; tuttavia, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi comunque richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione, anche in sede di udienza immediatamente successiva al rigetto delle prova richieste ed antecedente all’udienza di precisazione delle conclusioni.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26523/20; depositata il 20 novembre)








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- Fuggire da un matrimonio forzato rientra nei presupposti della protezione sussidiaria
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