Il creditore sostituto nulla può contro l’estinzione del processo per rinuncia del sostituito

La domanda di sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata, ma, non avendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto circa l’impulso della procedura contro il debitore originario, non consente al subcollocato di impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo.

Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26054/20 depositata il 17 novembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Con un unico motivo di ricorso s’impugna la sentenza di rigetto dell’appello contro l’ordinanza di reiezione del reclamo proposto avverso l’ordinanza dichiarativa di estinzione del processo esecutivo nel quale il ricorrente era intervenuto in qualità di creditore del creditore procedente , ai sensi dell’art. 511 c.p.c Ricordiamo che l’art. 511 c.p.c. collocato nell’ambito delle norme dedicate alla Espropriazione forzata in generale del Codice di procedura civile prevede che I. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 499, comma 2. II. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti . La Corte d’Appello ha confermato la natura meramente satisfattiva e non anche surrogatoria del detto intervento, ribadendo quindi che l’estinzione del processo per rinuncia dell’unico creditore procedente non è preclusa dal solo intervento ai sensi dell’art. 511 c.p.c. di un suo creditore. La tesi del ricorrente l’intervento del sostituto ha natura surrogatoria e impedisce l’estinzione del processo per rinuncia del sostituito. In particolare il ricorrente afferma la violazione dei disposti degli artt. 511 c.p.c. e 2900 c.c L’art. 2900 c.c. che prevede l’azione surrogatoria prevede che I. Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. II. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi . Il ricorrente afferma la natura, anche, surrogatoria dell’intervento di cui all’art. 511 c.p.c., che come tale impedirebbe l’estinzione del processo per rinuncia del sostituito, richiamando le decisioni di Legittimità n. 2608/1987 e n. 735/1969, nonché una decisione del Tribunale di Roma del 2008 e alcune posizioni dottrinarie, richiedendo l’adozione di una decisione in linea con la piena garanzia del credito del sostituto . Ricorso incidentale la sostituzione esecutiva non è assimilabile all’azione surrogatoria non v’è ragione per compensare le spese. Dei due intimati, debitore e creditore procedente, resiste solo il secondo mediante ricorso incidentale e qui, richiamata la più recente giurisprudenza Cass. n. 8001/2015, n. 15932/2012, n. 22409/2006, ma anche la n. 2608/1987 egli nega che possa assimilarsi l’intervento di cui all’art. 511 c.p.c. all’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c. e ciò per l’assenza di inerzia del debitore, e contesta la compensazione delle spese disposta del provvedimento della Corte d’Appello, stante la consolidata giurisprudenza sul punto e l’assenza di complessità della materia. La decisione la sostituzione esecutiva ha carattere soltanto satisfattivo e non può impedire l’estinzione per rinuncia del creditore sostituito. La Corte, in primis , esclude la necessità di una rimessine alle Sezioni Unite, data l’assenza di contrasto in sede di Legittimità e l’inidoneità in tal senso del contrasto tra le corti di merito e in dottrina. Ed invero, afferma che può bastare” il richiamo all’approdo ermeneutico tra cui da ult. Cass. n. 8001/2015, citata dal ricorrente principale , secondo cui la domanda di sostituzione esecutiva di cui all’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata si richiama Cass. n. 2608/1987 e n. 24409/2006 per cui la domanda non è assimilabile all’intervento del creditore, perché non vi si fa valere una pretesa verso l’esecutato, ma verso un creditore, che sia pignorante o intervenuto e non vale in senso contrario il richiamo alla norma di cui all’art. 499, comma 2, che va inteso come limitato alle modalità e alla forma della domanda di sostituzione sul punto si rimanda a Cass. n. 2608/1987 . Dunque, la sostituzione esecutiva ha carattere soltanto satisfattivo e le, circoscritte, facoltà surrogatorie riconosciute riguardano solo il potere di promuovere in luogo del creditore sostituito contestazioni in sede di distribuzione o di resistere a contestazioni altrui e qui si richiamano i precedenti di Cass. n. 5850/1979 o Cass. 735/1969 , o di proporre opposizione agli atti esecutivi si richiama Cass. n. 327/1967 si tratta sempre, osserva la Corte riprendendo il precedente di Cass. n. 8966/1995, di ipotesi che non sono significative di un subingresso nel diritto soggettivo sostanziale, ma che attengono solo all’esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero attengono ad un rimedio – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – che riguarda la regolarità formale del procedimento. Ne consegue che la posizione processuale del sostituto è subordinata alla permanenza della qualità di creditore del sostituito , la quale può legittimamente venire meno per l’esercizio della decisione potestativa di rinuncia al processo, ed in tal caso il sostituto non ha alcun potere di mantenere in vita il processo, non avendo titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato. Il possesso del titolo esecutivo è oramai condizione essenziale per prendere parte al processo esecutivo salvo le eccezioni come quelle limitate di cui all’art. 499 c.p.c. e in via dirimente per darvi impulso a maggior ragione solo il possesso del titolo esecutivo consente di mantenere il processo in vita perché possa concludersi con gli esiti tipici soddisfazione del creditore ovvero, in caso di espropriazione, tramite la liquidazione dei beni . Conclusivamente, il subcollocato nulla può contro l’estinzione del processo derivata dalla rinuncia allo stesso del creditore procedente osserva la Corte che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, resta senza alcuna valida giustificazione la soggezione dell’esecutato originario – in cui si sostanzia ogni processo esecutivo – ai fini di tutela anche delle posizioni creditorie vantate verso i propri creditori da terzi e perfino la protrazione del processo a quei soli fini a disposizione del sostituto restano rammenta la Corte, tutti i rimedi di tutela verso il creditore, ma senza il coinvolgimento del loro debitore . Dunque la Corte enuncia il seguente principio di diritto la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo . La Corte rigetta però anche la contestazione del ricorso incidentale circa la compensazione delle spese secondo la previsione normativa vigente ratione temporis se la questione non è controversa a livello di legittimità, lo è per la giurisprudenza di merito e per la dottrina.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 ottobre – 17 novembre 2020, n. 26054 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Rilevato che I.S. ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 24/04/2019, per la cassazione della sentenza n. 59 del 18/01/2019 della Corte d’appello di Salerno, notificata il 07/03/2019, con cui è stato rigettato il suo appello contro l’ordinanza di reiezione del suo reclamo avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo intentato da G.L. nei confronti di G.M. ed in cui era intervenuto ai sensi dell’art. 511 c.p.c., per un credito verso il procedente in particolare, la corte territoriale ha confermato la natura esclusivamente satisfattiva e non anche surrogatoria dell’intervento in sostituzione previsto dall’art. 511 c.p.c., così ribadendo non ostare all’estinzione per rinuncia dell’unico procedente il solo dispiegato intervento di altro soggetto, creditore di quest’ultimo degli intimati resiste con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale articolato su di un motivo, soltanto il G. è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1–bis, comma 1, lett. e , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 il ricorrente principale deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380–bis, comma 2, u.p Considerato che va rilevata, alla stregua della disamina dell’intero fascicolo, messo nella sua integralità a disposizione del Collegio, la presenza in atti di quanto necessario ai fini del riscontro della procedibilità del ricorso il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 511 c.p.c., e dell’art. 2900 c.c., in estrema sintesi richiamandosi, a sostegno della natura pure surrogatoria del relativo intervento e della conseguente ostatività all’estinzione del processo esecutivo per rinuncia del sostituito, alle pronunce di questa Corte nn. 2608/87 e 735/69, nonché ad altra del 2008 del Tribunale di Roma e ad alcune posizioni dottrinali, invocando una soluzione funzionale alla migliore garanzia del credito del sostituto col ricorso incidentale, richiamata la più recente giurisprudenza Cass. 8001/15, 15932/12, 22409/06, la stessa 2608/87, con argomenti ricavati anche dall’art. 715 codice di rito previgente e negata l’assimilabilità dell’intervento previsto dall’art. 511 c.p.c., all’azione surrogatoria per l’evidente insussistenza di un’inerzia del debitore, il G. contesta la disposta compensazione delle spese, negando che potesse giustificarla una giurisprudenza consolidata da almeno trent’anni o che potesse configurarsi la complessità della materia pure posta a base di quella va dapprima esclusa la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite o anche solo alla pubblica udienza, poiché nessun contrasto attuale vi è nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’istituto in esame e, neppure a quel fine rilevando diverse contrarie posizioni della giurisprudenza di merito o di parte della dottrina, la definizione della questione oggi da esaminare può aver luogo in piana applicazione dei principi consolidati invero, può qui bastare il richiamo all’approdo ermeneutico di questa Corte da ultimo, Cass. 20/04/2015, n. 8001 nel senso che la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06 , sicché detta domanda non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto e non valendo in senso contrario il richiamo dell’art. 511 c.p.c., all’art. 499 c.p.c., da intendersi limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione cfr. Cass. n. 2608/87 cit. in altri termini, la funzione della sostituzione esecutiva è esclusivamente satisfattiva Cass. 13/03/1987, n. 2698 Cass. 19/10/2006, n. 22409 Cass. 20/04/2013, n. 8001 e le limitate facoltà surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui già Cass. 5850/79 o Cass. 735/69 , oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi Cass. 327/67 situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all’art. 511 c.p.c., nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all’esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio - l’opposizione ex art. 617 c.p.c., - che attiene alla regolarità formale del procedimento in tali espressi termini Cass. 24/08/1995, n. 8966 di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore o creditore sostituito e da quella dipende e, poiché quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest’ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro l’originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perché quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell’unico soggetto passivo dell’espropriazione eppure, tale ultima circostanza integra ormai il presupposto normalmente imprescindibile per prendere parte salve limitate eccezioni, come quelle previste dall’art. 499 c.p.c., ma appunto soggette a rigorose forme e limiti nell’interesse del debitore, che qui non ricorrono al processo esecutivo e, in via dirimente, per darvi impulso sicché, a maggior ragione, solo la sussistenza di un titolo esecutivo contro il debitore esecutato - e la volontà del suo titolare di azionarlo - è presupposto ineliminabile per mantenere il processo esecutivo attivo e suscettibile di concludersi con gli esiti tipici del soddisfacimento del creditore originario, ovvero, in caso di espropriazione, mercè la liquidazione dei beni staggiti ne deriva che il creditore subcollocato non può contrastare l’effetto estintivo del processo esecutivo dipendente dalla rinuncia del creditore procedente, che a sua volta sia debitore di quello nel bilanciamento dei contrapposti interessi, invero, resta senza alcuna valida giustificazione la soggezione dell’esecutato originario - in cui si sostanzia ogni processo esecutivo - ai fini di tutela anche delle posizioni creditorie vantate verso i propri creditori da terzi e perfino la protrazione del processo esecutivo a quei soli fini e restano beninteso impregiudicati gli altri strumenti a tutela dei crediti dei subcollocati verso i propri debitori, ma senza appunto alcun altro coinvolgimento del debitore di costoro, già da questi aggredito, nel processo che lo vede unico assoggettato all’iniziativa del proprio creditore pertanto, va fatta applicazione del seguente principio di diritto la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo tanto implica il rigetto del ricorso principale ma ad analoga conclusione si perviene quanto all’incidentale, poiché idonea ragione di compensazione, secondo il testo normativo vigente ratione temporis, può individuarsi nella persistenza della natura controversa, sia pure esclusivamente nella giurisprudenza di merito ed in parte della dottrina, della questione di diritto così decisa rigettato tanto il ricorso principale che quello incidentale, la reciprocità della soccombenza in questa sede rende di giustizia la compensazione delle spese tra le parti peraltro, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra moltissime altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315 per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.