Per la revocatoria di un atto di compravendita può bastare la domanda di assegno di mantenimento del figlio

Posto che la domanda di corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio deve essere accolta con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, essa è sufficiente per la revocatoria dell’atto di compravendita immobiliare fatto dal genitore. Tuttavia, occorre dimostrare che il terzo acquirente avesse anche la sola mera consapevolezza del pregiudizio dei creditori.

Madre e figlio ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la Corte territoriale aveva rigettato l’appello avverso la reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di compravendita immobiliare da parte del convivente more uxorio della prima, nonché padre del secondo, inadempiente agli obblighi di corresponsione dell’ assegno di mantenimento del figlio , in favore dall’Azienda agricola. Nell’esaminare il complesso ricorso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25857/20, ha affermato il nuovo principio di diritto secondo il quale poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie , non occorrendo invece pure la prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito . A sostengo di tale principio, la Corte ha ricordato che costituisce specifico principio della materia familiare, quello secondo cui la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza . Pertanto, essendo pacifico nel caso di specie che la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento è temporalmente anteriore rispetto all’atto di disposizione, ai fini dell’ elemento soggettivo , un tale atto deve qualificarsi come successivo all’insorgenza della ragione di credito, cosicché, non ritenendosi necessaria la prova della participatio , bastava la mera consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio delle ragioni creditorie.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 settembre – 16 novembre 2020, n. 25857 Presidente Sestini – Relatore De Stefano Rilevato che L.V. e R.R. ricorrono, con atto notificato dal 29/11/2018, per la cassazione della sentenza del 03/03/2018, n. 153, con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto il loro appello avverso la reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di compravendita immobiliare da parte di R.B. - già convivente more uxorio della prima e genitore con lei del secondo, inadempiente agli obblighi di corresponsione di assegno di mantenimento per quest’ultimo - in favore dell’Azienda agricola A.G. e C.B. la ragione del rigetto, dopo che era intervenuto in causa in proprio anche A.G. e che era stata dispiegata da B.S. autonoma domanda revocatoria anch’essa respinta, è stata individuata non solo nell’esclusione della simulazione assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di porre in essere un negozio, ma pure nella carenza di prova sull’elemento soggettivo della revocatoria in capo all’acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa preordinazione dell’alienante ai danni del credito degli attori e tanto per essere stato qualificato il credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell’atto revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice degli intimati R.B. , Azienda Agricola di C.B. e C. società agricola e B.S. resiste con controricorso la sola azienda agricola avviato il ricorso alla trattazione all’adunanza camerale del dì 11/09/2020, non risultano depositate memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che in ricorso questi sono i dati di fatto rilevanti per la causa - la convivenza more uxorio della prima con R.B. , allietata il omissis dalla nascita del figlio che, prima della riforma di cui alla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 1, comma 11, andava qualificato naturale R. , era durata dal 1993 ai primi mesi del 2002 - la L. , venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di mantenimento del figlio cui quello era tenuto ai sensi dell’art. 148 c.c., anche come modificato dalla legge appena richiamata , aveva agito per conseguire una contribuzione del padre alle spese di mantenimento del figlio, attivandosi, tra l’altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il 12/06/2002 - l’atto di disposizione di cui si chiede la revoca, relativo ad una villa in e ultimo cespite immobiliare rimasto in testa all’ex compagno che si era disfatto pure di ingente patrimonio mobiliare e dell’azienda suinicola annessa alla villa , era stato rogato il 26/06/2002, dopo che il 22/08/2001 l’immobile era stato scorporato - riacquisito così al patrimonio del R. - dalla coeva vendita dell’azienda suinicola i ricorrenti L.V. e R.R. articolano cinque motivi ed in particolare - col primo rubricato violazione art. 2901 c.c in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria anche quando il credito manchi della certezza, della liquidità e della esigibilità e quindi anche quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o di aspettativa e/o ragione di credito lamentano che erroneamente è stata esclusa dalla corte territoriale l’esperibilità della revocatoria in presenza di una mera aspettativa e/o ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella specie, in cui il credito per il rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro già sussisteva, come dimostrato dall’avvio del giudizio civile in tempo anteriore - col secondo rubricato violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con violazione in via derivata dell’art. 2901 c.c., comma 1 , n. 1 , il tutto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3 , con riguardo all’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto impugnato per revocatoria e alle conseguenti condizioni soggettive per l’esercizio della revocatoria , deducono che, poiché occorreva riferirsi alla data in cui era insorta l’aspettativa anteriore quindi al suo riconoscimento in giudizio, solo questo effettivamente successivo , il credito era da qualificarsi anteriore rispetto all’atto e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori - col terzo rubricato violazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo , adducono l’erroneità dell’esclusione, da parte della corte d’appello, della conoscibilità della sussistenza del credito cautelato o comunque la scorrettezza dell’impostazione che esigeva la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore che pure era stata data per scontata , anziché la sola consapevolezza del pregiudizio comunque ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di una mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata - col quarto rubricato violazione degli artt. 342 c.p.c. e/o art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 , omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e, per conseguenza, dell’art. 2901 c.c., comma 1 , n. 2 , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , contestano la conclusione della carenza di prova, osservando doversi qualificare meramente apparente la motivazione sul punto, in presenza invece di molti elementi dedotti come specifico motivo di appello la concatenazione vendita azienda - riacquisto villa rivendita villa la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti l’entità vile del prezzo la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti il carattere simulato di un furto per costringere l’attrice a lasciare la villa la mancata permanenza della villa nell’ambito aziendale l’unicità del fine - e sua conoscenza da parte degli acquirenti - del R. nel senso di fuggire all’estero per sposare altra straniera - con il quinto ed ultimo rubricato violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., art. 2901 c.c., comma 1 , n. 2 , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’esistenza, negata dalla Corte di merito, anche della participatio del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, quand’anche non necessaria, trattandosi di atto di vendita posteriore al sorgere del credito , infine, la L. e il R. sostengono che, poiché il rapporto di convivenza era cessato nei primi mesi del 2002 e la prima si era subito attivata per farsi riconoscere l’assegno di mantenimento, il credito era insorto prima dell’atto di disposizione e che c’erano comunque elementi presuntivi idonei a desumere la prova della participatio degli acquirenti, cioè quelli già esaminati col quarto motivo conclusi da sostanziale inutilizzazione del bene per oltre sedici anni deve dapprima negarsi rilievo al mancato coinvolgimento di A.G. egli è stato parte in causa in primo e secondo grado, ma, benché tanto si ricavi solo in via indiretta dagli atti di causa, solo quale interventore adesivo alle ragioni della convenuta originaria Azienda Agricola, evidentemente società semplice tra lui stesso e l’altro socio C.B. , sicché nei suoi confronti la causa è evidentemente da qualificarsi scindibile e, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell’impugnazione e dalla pubblicazione della sentenza gravata, non vi è più nemmeno motivo di applicare l’art. 332 c.p.c. correttamente vanno qualificati meri intimati B.S. interventore volontario in primo grado - con atto 11/07/2008 v. pag. 7 sentenza di primo grado, n. 559 del 19/03/2015 del Tribunale di Perugia - per esperire autonoma azione revocatoria e soccombente anche lui davanti al tribunale e, a seguito di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in evidente rispetto dei relativi presupposti e formalità, R.B. sia pure mediante una loro congiunta disamina e previa opportuna riqualificazione della censura come complessivamente dispiegata, i motivi primo, secondo e terzo vanno ritenuti fondati invero, malamente la corte territoriale indaga sull’elemento soggettivo del terzo quale participatio sull’erroneo presupposto della posteriorità del credito rispetto all’atto revocando, ritenendo che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi sorto solo con l’eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio all’azione revocatoria in capo all’aspirante all’assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale e che il relativo credito è stato reputato come insorgente con quest’ultimo Cass. 07/03/2017, n. 5618 , ma il principio non può sorreggere la conclusione della corte territoriale infatti, detto principio da un lato, è stato enunciato senza specifico riferimento all’elemento soggettivo del terzo rilevante ai fini dell’azione revocatoria dall’altro lato e soprattutto, si riferisce al diverso istituto dell’assegno correlato all’incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicché deve coordinarsi allora - in via preliminare, col generale principio per il quale l’obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo per tutte Cass. 16/10/2003, n. 15481 Cass. 04/05/2000, n. 5586 Cass. 26/09/1987, n. 7285 - da una parte, con la corrente affermazione della sufficienza, per l’attivazione della tutela del creditore con l’actio pauliana, della sussistenza dei presupposti del credito, in particolare non rilevando la data dell’accertamento giudiziale per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano principi affermati da lunghissimo tempo Cass. ord. 05/09/2019, n. 22161 Cass. ord. 26/11/2019, n. 30737 - d’altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale prima dell’atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a far valere il diritto in tal senso, proprio in materia di assegno di mantenimento Cass. 11/04/2000, n. 4558 e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l’effetto della sentenza al tempo della proposizione della domanda - infine, se non in via dirimente, con lo specifico principio proprio della materia familiare, per il quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli Cass. 03/11/2004, n. 21087 Cass. 16/10/2003, n. 15481 Cass. 20/08/1997, n. 7770 pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento è temporalmente anteriore rispetto all’atto di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto va qualificato successivo all’insorgenza della ragione di credito ne consegue che non era necessaria la prova della participatio, bastando in capo al terzo la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie scientia damni , sicché a questo andava specificamente rivolta l’intera analisi del compendio probatorio poiché tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio di diritto poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito a tanto consegue l’assorbimento in senso tecnico del quarto e del quinto motivo, dovendo il giudice del rinvio, che si individua nella medesima corte territoriale in diversa composizione e a cui si demanda pure di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in relazione all’andamento complessivo della lite, rivalutare il materiale probatorio alla luce di quanto effettivamente a tal fine necessario e, comunque, non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente sulla consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni dei creditori in capo alla controparte dell’atto di disposizione oggetto della revocatoria l’accoglimento, sia pur parziale, del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione. P.Q.M. accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, pure per le spese del presente giudizio di legittimità.