Legittima la condanna alla restituzione della somma allo studio legale…

Con ordinanza n. 25084/20, depositata il 9 novembre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte territoriale aveva confermato la condanna del ricorrente alla restituzione allo studio legale di una somma indebitamente percepita, oltre ad eventuali maggiori importi che lo studio avrebbe documentato di aver versato o restituito all’opponente a seguito della revoca del decreto ingiuntivo.

L’odierno ricorrente propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello confermava la sua condanna a restituire allo studio legale e agli avvocati la somma di euro 16.694,73, percepita indebitamente , oltre ad eventuali maggiori importi documentati dallo studio. Con il ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., oltre che violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. In particolare, il ricorrente deduce che, in primo grado, lo studio legale aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la sua condanna al pagamento della somma di euro 16.694,73 ma il Tribunale lo aveva condannato a pagare, oltre alla somma di euro 16.694,73, eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito all’opponente . In tal senso, poiché lo studio legale era stata condannato, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo , a restituire alla società con la quale era intercorso un rapporto qualificato come appalto di servizi l’importo di euro 6.000,00 che aveva ricevuto dalla società a titolo di anticipo sulla maggior somma oggetto del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo , il ricorrente sostiene di non poter essere tenuto al pagamento di un ulteriore importo fino a tale ammontare, che egli non ha mai percepito e che gli intimati non hanno mai richiesto. Ebbene, la Cassazione rileva che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto di ricondurre il versamento effettuato dalla società, all’odierno ricorrente, alla fattispecie del pagamento a creditore apparente, decidendo così sia per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dello studio legale creditore effettivo , sia per l’accoglimento della pretesa di quest’ultimo a ripetere dal cd. accipiens , quanto ricevuto dal solvens , liberatosi dalla propria obbligazione per aver adempiuto nei confronti di chi appariva legittimato a ricevere la prestazione, senza esserlo . Secondo la Corte, dunque, la condanna comminata all’odierno ricorrente andava circoscritta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso e trattenuto dall’apparentemente legittimato, ovvero alla somma di euro 16.694,73, con esclusione, degli eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito , come, invece, disposto e poi confermato dalla sentenza impugnata. Pertanto, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 luglio – 9 novembre 2020, n. 25084 Presidente Sestini – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. V.L.M.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2979/18, del 15 giugno 2018, della Corte di Appello di Milano, che - rigettando il suo gravame avverso la sentenza n. 10090/16, del 14 settembre 2016, del Tribunale di Milano - ne ha confermato la condanna a restituire allo studio legale AG e agli avvocati G.P.F. e A.C. la somma di Euro 16.694,73, percepita indebitamente, oltre ad eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito . 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che il predetto studio legale A. G. d’ora in poi, studio legale , nonché gli stessi avvocati personalmente, conseguivano dal Tribunale milanese un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della società SIG Solar Italia S.r.l d’ora in poi, SIG , in relazione a crediti per prestazioni professionali per l’importo, già sopra indicato, di Euro 16.694,73, oltre interessi e spese, e dunque per la somma complessiva di Euro 17.358,00. Proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. la società SIG, che conveniva in giudizio anche il V. , avendo costui fornito espressa manleva nei confronti dell’opponente per l’ipotesi di condanna a pagare allo studio legale, nuovamente, quanto già versato all’odierno ricorrente. L’attrice in opposizione, pertanto, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e, per quanto ancora qui di interesse, la restituzione dell’importo fino ad allora pagato in base ad un accordo di dilazione concluso con l’ingiungente , formulando, in subordine, domanda di garanzia verso il V. . A propria volta, anche il convenuto opposto estendeva il contraddittorio verso il V. , con chiamata di terzo, chiedendo in via di principalità il rigetto dell’opposizione, e in subordine la condanna dell’odierno ricorrente a restituirgli l’importo di cui al decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio il V. , assumendo che l’incarico professionale de quo sarebbe stato conferito non allo studio legale o agli avvocati G. e A. , ma a lui personalmente, sicché la somma versatagli da SIG avrebbe costituito il corrispettivo di tale attività. Il giudice di prime cure accoglieva sia l’opposizione, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo ed ordinando allo studio legale di restituire a SIG quanto medio tempore da essa versato in forza dello stesso , ritenendo sussistente, nella specie, l’ipotesi del pagamento al creditore apparente, ovvero il V. , il quale veniva condannato - in accoglimento anche della domanda subordinata del convenuto opposto - a restituire allo stesso la somma di Euro 16.694,73, percepita indebitamente, oltre ad eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito all’opponente . Esperito gravame dal V. , il giudice di appello lo respingeva, confermando la qualificazione del rapporto intercorso tra SIG e lo studio legale già operata dal primo giudice come appalto di servizi e non come incarico professionale di natura legale , escludendo - in mancanza di prova - sia l’appartenenza del V. a detto studio, sia l’esistenza di un accordo associativo tra i due soggetti, in ordine alla spettanza dei compensi. Respingeva, inoltre, la richiesta, formulata dall’appellante in via subordinata, di vedersi riconosciuto parte del compenso nella misura del 50%, nonché il motivo di appello sulla condanna comminatagli a versare, allo studio legale, anche quanto lo stesso dimostri di aver restituito a SIG a seguito della revoca del decreto ingiuntivo. 3. Avverso la sentenza della Corte meneghina ricorre per cassazione il V. , sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2232, 1655 c.c., nonché della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 14. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la qualificazione del rapporto intercorso tra SIG e lo studio legale come appalto di servizi, giacché siffatto rapporto presuppone - osserva il ricorrente - la qualificazione dell’attività, in capo all’appaltatore, come di natura imprenditoriale, attività preclusa ad un’associazione professionale di avvocati, secondo quanto ricavabile dalla L. n. 247 del 2012, art. 14 e dell’art. 2232 c.c., norme che individuano, all’opposto, nella personalità della prestazione una delle caratteristiche più rilevanti dell’attività professionale. Di qui, pertanto, la nullità di un simile contratto, ex art. 1418 c.c. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 , - nullità della sentenza o del procedimento per violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., oltre che violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. Sul presupposto che, in primo grado, lo studio legale avesse chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna di esso V. al pagamento della somma di Euro 16.694,73, oltre interessi fino al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale - con decisione confermata dalla Corte territoriale, anch’essa pertanto incorsa in vizio di ultrapetizione - lo abbia condannato a pagare, oltre alla somma di Euro 16.694,73, eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito all’opponente . Orbene, poiché lo studio legale è stata condannato - a seguito della revoca del decreto ingiuntivo - a restituire alla SIG l’importo di Euro 6.000,00 che aveva ricevuto dalla società a titolo di anticipo sulla maggior somma oggetto del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo , il ricorrente assume di non poter essere tenuto al pagamento di un ulteriore importo fino a tale ammontare, che egli non ha mai percepito e che gli intimati non hanno mai richiesto . Di qui la violazione, oltre che dell’art. 112 c.p.c. anche dell’art. 1123 c.c., che circoscrive il pregiudizio risarcibile al solo danno emergente. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, lo studio legale. Esso, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, assumendo, comunque, la non fondatezza dei due motivi, il primo perché la sentenza impugnata ha dato rilievo all’espresso riconoscimento del V. che il compenso spettasse solo allo studio legale, il secondo perché la sentenza impugnata si è limitata esclusivamente a regolare gli effetti restitutori conseguenti alla revoca del decreto ingiuntivo, senza operare riconoscimenti a titolo indefinito e ultra petita , donde il carattere del tutto immaginario del rischio di duplicazione di pagamenti evocato dal ricorrente. 5. Il ricorrente ha ribadito, con memoria, le proprie doglianze. Ragioni della decisione 6. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati. 6.1. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.1. La Corte territoriale, nel confermare la condanna del V. , ha ritenuto di recepire in toto il rilievo già compiuto dal primo giudice, secondo cui l’odierno ricorrente era ben consapevole che il compenso spettasse al soggetto che aveva fornito il suo risultato , individuato nello studio associato qui convenuto opposto, sicché il V. ha illecitamente preteso il saldo dalla cliente, che tuttavia si è liberata col pagamento a mani del suo creditore apparente, il quale è perciò divenuto effettivo debitore del creditore reale . Il giudizio è stato, dunque, definito in applicazione di entrambi i commi dell’art. 1189 c.c. Ora, con il presente motivo il ricorrente assume, nella sostanza, la nullità del titolo contrattuale individuato da ambo i giudici di merito in un appalto di servizi alla base della pretesa creditoria azionata, in via monitoria, dallo studio legale. Nondimeno, dalla lettura della sentenza impugnata cfr. in particolare pag. 6 emerge che l’allora appellante aveva censurato la qualificazione del rapporto controverso come appalto di servizi e non come incarico legale, evidenziando altresì l’omessa valorizzazione dell’apporto di consulenza fornito dallo stesso V. , contestando, infine, la ritenuta illiceità del saldo dallo studio legale preteso dalla cliente . Nessun riferimento, quindi, vi era, allora, ad una pretesa nullità del contratto, nei termini illustrati con l’odierno primo motivo di ricorso, tanto che la sentenza impugnata cfr. pag. 10 e 11 , nel disattendere la doglianza illo tempore formulata si è limitata ad evidenziare che gli elementi individuati dal primo giudice per sostenere la riconducibilità dell’incarico conferito SIG Solar s.r.l., qualificabile come appalto di servizi, allo Studio legale, non paiono aver trovato la necessaria confutazione da parte dell’appellante , svolgendo la Corte territoriale un ragionamento che è tutto e solo articolato sulla idoneità della documentazione in atti a provare l’esistenza di tale rapporto. D’altra parte, lo stesso V. , nel ricostruire nel proprio ricorso cfr. p. 5 il contenuto del motivo di appello con cui contestò la qualificazione del rapporto operata dal giudice di prime cure , si limita ad evidenziare come tale contestazione - della quale non riproduce il contenuto limitandosi a rinviare a pag. 15 del proprio atto di appello, indicato in calce al ricorso come allegato D - fosse basata sulla aperta violazione di una serie di norme di legge , senza, nuovamente, compiere alcun riferimento alla nullità del contratto. In forza di tali rilievi, pertanto, trova qui applicazione il principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicar& amp in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02 . Nè in senso contrario, rispetto all’esito dell’inammissibilità del motivo, potrebbe invocarsi la rilevabilità ex officio delle nullità negoziali, incontrando siffatto principio, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza Cass. Sez. 2, ord. 29 luglio 2019, n. 20438, Rv. 654889-01 in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3556, non massimata , evenienza che non ricorre nel presente caso, dal momento che questa Corte non può procedere alla disamina del contratto intercorso tra SIG e lo studio legale. 6.1.2. In ogni caso, il motivo risulta inammissibile anche per un’altra ragione. A prescindere, infatti, dalla qualificazione data - dai due giudici di merito - al rapporto contrattuale intercorso tra la società SIG e lo studio legale, la sentenza impugnata ha valorizzato la consapevolezza, in capo al V. , della non debenza, nei suoi confronti, della somma ricevuta dalla società SIG. Orbene, il motivo di ricorso in esame non si confronta con tale ratio decidendi , donde la sua inammissibilità anche sotto questo profilo, in applicazione del principio secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure. prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 , con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01 . 6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 6.2.1. Entrambi i giudici di merito, come detto, hanno ritenuto di ricondurre il versamento effettuato dalla società SIG, al V. , alla fattispecie del pagamento a creditore apparente, su tali basi decidendo sia per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dello studio legale creditore effettivo , sia per l’accoglimento della pretesa di quest’ultimo a ripetere dal cd. accipiens , quanto ricevuto dal solvens , liberatosi dalla propria obbligazione per aver adempiuto nei confronti di chi appariva legittimato a ricevere la prestazione, senza esserlo. La condanna comminata all’odierno ricorrente andava, dunque, circoscritta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso e trattenuto dall’apparentemente legittimato, ovvero alla somma di Euro 16.694,73, con esclusione, dunque, degli eventuali maggiori importi che lo studio documenterà di aver versato o restituito , come, invece, disposto - o meglio, confermato - dalla sentenza impugnata. Il presente motivo, pertanto, merita accoglimento, comportando la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata. 6.2.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte - ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea, - ritiene di poter decidere nel merito. Dispone, pertanto, la condanna del V. alla restituzione del solo importo di Euro 16.694,73, oltre interessi al tasso legale dal momento della domanda giudiziale - da identificarsi in quella, operata con la comparsa di costituzione e risposta del 16 gennaio 2014, della chiamata in causa dello stesso da parte dello studio legale - fino al saldo. 7. Sussistendo, dunque, sia in relazione al giudizio di appello, che a quello presente, una situazione di reciproca soccombenza, dal momento che tale evenienza, che consente di compensare in modo parziale o totale le spese processuali, sottende - pure in relazione al principio di causalità della lite - una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo così, da ultimo, ex multis , Cass. Sez. 1, ord. 24 aprile 2018, n. 10113, Rv. 648893-01 , va disposta la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di ambo i suddetti giudizi. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna V.L.M.C. a restituire allo studio legale AG, e per esso agli avvocati G.P.F. e A.C. , la somma di Euro 16.694,73, oltre interessi al tasso legale dal momento della domanda giudiziale al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di appello e quelle del presente giudizio di legittimità.