Rinnovazione della notifica in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario

Nel caso in cui il procuratore domiciliatario della controparte abbia trasferito la sede dello studio legale nel corso del giudizio all’interno del medesimo circondario, il notificante ha l’onere di verificare la persistenza del domicilio professionale. Laddove invece il legale abbia proceduto all’elezione di domicilio ex art. 82 r.d. n. 37/1984, sorge un obbligo a suo carico circa la comunicazione dei mutamenti del domicilio stesso.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24947/20, depositata il 6 novembre, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività . La Corte territoriale aveva infatti ritenuto inesistente il primo tentativo di notifica dell’atto di appello in quanto compiuto al domicilio del difensore degli appellati che però si era nel frattempo trasferito . Il secondo tentativo di notifica era invece avvenuto oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c Gli appellanti hanno impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che, in tema di notifica di atti impugnatori al procuratore domiciliatario della controparte che abbia trasferito la sede dello studio legale nel corso del giudizio, occorre valutare se il legale eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale a cui sia assegnato. In tal caso, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’ albo professionale , quale sia l’effettivo domicilio dell’avvocato, a prescindere dalla comunicazione del trasferimento da parte di quest’ultimo cfr. Cass. SS.UU. n. 3818/09 . Diversamente, laddove il difensore svolta le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ex art. 82 r.d. n. 37/1984, si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti del domicilio stesso cfr. Cass. SS.UU. n. 14594/16 . Tale distinzione si rivela decisiva per stabilire se l’esito negativo della notifica dipenda o meno da ragioni imputabili al notificante, fermo restando che in tal caso egli, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza cfr. Cass. SS.UU. n. 14594/16 . Per la riattivazione del procedimento notificatorio ai fini della conservazione degli effetti della richiesta originaria, la giurisprudenza ha individuato un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali. Tornando al caso di specie, risulta che il difensore esercitava la propria attività nel circondario in cui si era svolto il giudizio di prime cure ed aveva eletto domicilio all’interno di tale circondario. Correttamente dunque la Corte territoriale ha affermato l’onere del notificante di verificare la persistenza del domicilio professionale. Il ricorso si rivela in conclusione infondato. La Corte rigetta l’impugnazione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 luglio – 6 novembre 2020, n. 24947 Presidente Armano – Relatore Sestini Rilevato in fatto che Ch.Ni. e V.S. convennero in giudizio Cl.Pa. , G.L. , C.F. e O.V. per sentirli condannare al pagamento di un debito degli stessi nei confronti della Castelmonte s.r.l., assumendo di essersi surrogati all’originaria creditrice il Tribunale di Varese ritenne provata la surrogazione degli attori e condannò tutti i convenuti, in solido, al pagamento di oltre 48.000,00 Euro il Cl. e la G. impugnarono la sentenza ribadendo di avere concluso un accordo transattivo, estintivo del debito, con la società Castelmonte e che tale accordo era opponibile ai creditori surrogati Ch. e V. gli appellati eccepirono preliminarmente la tardività del gravame la Corte di Appello di Milano ha ritenuto fondata tale eccezione, rilevando che il primo tentativo di notifica dell’impugnazione era da considerarsi inesistente, in quanto non compiuto all’effettivo domicilio del difensore degli appellati che aveva trasferito il proprio studio professionale nel corso del giudizio di primo grado , mentre la seconda notifica, effettuata al nuovo domicilio, era avvenuta oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. hanno proposto ricorso per cassazione Cl.Pa. e G.L. , affidandosi a sei motivi illustrati da memoria hanno resistito, con controricorso, il Ch. e la V. . Considerato in diritto che il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di perfezionamento della notificazione Tempestività della notificazione dell’atto di appello i ricorrenti assumono che la Corte d’Appello di Milano è caduta in evidente errore nella misura in cui ha rilevato l’assenza di una relata di notifica e quindi l’impossibilità di individuare un collegamento tra il luogo a cui era stata destinata la notifica dell’atto di appello e l’individuazione del luogo corretto aggiungono che il collegamento con il luogo di destinazione è evidente il procuratore degli appellanti ha notificato nel luogo di domicilio che risulta perfettamente indicato nella sentenza n. 1090/2016 del Tribunale di Varese che il processo notificatorio, pertanto, è iniziato regolarmente nel momento in cui il procuratore degli appellanti ha trasmesso all’Ufficio Postale il relativo atto, ovvero in data 21.3.2017, e quindi assolutamente nel termine per la proposizione del gravame che la circostanza che la notifica non si sia perfezionata a seguito del trasferimento dello studio professionale del procuratore degli appellati non rileva, in quanto il luogo di destinazione era dove effettivamente gli stessi erano domiciliati nel giudizio di prime cure come risultante dalla sentenza appellata che il processo notificatorio si è poi correttamente perfezionato con la notifica intervenuta a mezzo PEC all’indirizzo del procuratore degli appellati risultante dall’Albo dell’Ordine di appartenenza e dai registri INI-PEC col secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di notificazione presso il domicilio eletto nel giudizio premesso che la modifica del domicilio era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguente obbligo enunciativo da parte del procuratore interessato, rilevano che la controparte aveva dichiarato di avere assolto a tale obbligo con un timbro apposto nella comparsa conclusionale, datata 29.4.2016, quando, invece, la modifica risultante dall’Ordine degli Avvocati di Varese è di luglio ed evidenziano che nemmeno il giudice di primo grado aveva avuto modo di visionare il timbro, tanto che nella sentenza era indicato il domicilio originario concludono che il procuratore degli odierni appellati avrebbe dovuto, nei propri atti, dare contezza del proprio trasferimento, essendo questo intervenuto nel corso del procedimento i due motivi -da esaminare congiuntamente vanno disattesi deve considerarsi, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte in punto di notifica di atti impugnatori al procuratore domiciliatario della controparte che si sia trasferito in corso di giudizio è consolidata nell’affermare che occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, dell’avvenuto mutamento si tratta di principio chiaramente espresso da Cass., S.U. n. 3818/2009 in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica attuabile anche per via informatica o telematica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione , che è stato richiamato da Cass., S.U. n. 17352/2009 e, successivamente, da Cass., S.U n. 14594/2016, la quale ha evidenziato -sempre con richiamo a Cass., S.U., n. 3818/2009 che diversa è la soluzione per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 , giacché solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario cfr., al riguardo, anche Cass. n. 24539/2014, in motivazione una siffatta distinzione fra le due situazioni acquista decisiva rilevanza -sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità per stabilire se l’esito negativo della notifica dipenda o meno da ragioni imputabili al notificante, in relazione al principio per cui soltanto al notificante cui non sia imputabile l’esito negativo è consentito di riassumere tempestivamente il procedimento notificatorio al fine di fare salvi gli effetti della richiesta originaria al riguardo, si è infatti affermato -da ultimo che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa Cass., S.U. n. 14594/2016 proseguendo su questa linea e con riferimento ad ipotesi analoga a quella qui ricorrente, si è pertanto affermato che, in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento Cass. n. 15056/2018 conformi Cass. n. 8618/2019 e Cass. n. 20527/2017 nel caso in esame, essendo pacifico che il difensore del Ch. e della V. esercitava la propria attività nel circondario in cui si era svolta la controversia di primo grado quello del Tribunale di Varese ed aveva eletto il proprio domicilio all’interno di tale circondario, la Corte territoriale ha correttamente affermato l’onere del notificante di verificare la persistenza del domicilio professionale, a prescindere dal fatto che il procuratore trasferito avesse comunicato l’avvenuto mutamento rilevando peraltro che tale mutamento, oltre a essere stato ritualmente comunicato all’Ordine degli Avvocati di Varese, risultava anche già dall’intestazione degli atti conclusionali degli appellati durante il primo grado con la conseguenza che, non ricorrendo un’ipotesi di non imputabilità dell’esito negativo del primo tentativo di notifica, gli appellanti non potevano giovarsi del meccanismo della riattivazione sanante del procedimento notificatorio al fine di recuperare, mediante la notifica effettuata a mezzo PEC il 30.3.2017, la tempestività dell’impugnazione il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimento dei restanti quattro motivi già, peraltro, originariamente inammissibili per il fatto di proporre censure di merito avverso la sentenza di primo grado le spese di lite seguono la soccombenza sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.