Truffa internazionale del promotore finanziario: a chi spetta giudicare?

Con l’ordinanza del 30 ottobre 2020 n. 24110 le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione sono chiamate ad esprimersi sulla giurisdizione nell’ambito di un’azione di responsabilità avviata nei confronti di una banca britannica e di un promotore domiciliato in Italia che ha dissipato tutti i denari dei clienti mediante la propria società di diritto inglese.

Le Sezioni Unite stabiliscono, sulla base del Regolamento numero 1215 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, che la giurisdizione fa riferimento al luogo ove la vittima asserisce di aver subito il danno, non quale conseguenza di depauperamento patrimoniale, ma attinente all’illecito patito ciò anche se l'azione è rivolta contro un soggetto con cui la vittima non ha stabilito rapporti contrattuali diretti. I fatti di causa. Alcuni investitori hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione nel procedimento sommario di cognizione promosso innanzi al Tribunale di Aosta nel quale sono stati convenuti in responsabilità un promotore finanziario, una società di diritto inglese e una banca britannica. Gli investitori hanno avanzato una domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'operato del promotore che, con la società di diritto inglese dal medesimo interamente partecipata e amministrata, avrebbe realizzato artifizi e raggiri presentandosi quale esperto finanziario e così raccogliendo dai primi una ingente somma da impiegare in distinti trust, con finalità d'investimento e nomina della ridetta società quale trustee. I versamenti, effettuati sui conti correnti della società del promotore costituiti presso una banca britannica, venivano invece deviati in spese voluttuarie, effettuate in gran parte presso case di gioco. In breve, il promotore e la sua società sono stati chiamati a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale la banca britannica per aver omesso di applicare la normativa inglese antiriciclaggio attuativa della corrispondente Direttiva UE. Il danno non si sarebbe difatti verificato se la banca non avesse mancato di qualificare come sospetti i tanti bonifici in ingresso e a distanza ravvicinatissima, per rilevanti importi, sui conti di una società sino a quel momento inattiva, con oggetto sociale incompatibile al pari dei pagamenti destinati ad una casa di gioco. La giurisdizione del giudice italiano è sostenuta dai ricorrenti in virtù A dell’art. 8 numero 1 del Regolamento UE numero 1215/12 avendo la banca britannica fornito un apporto causale negligente decisivo nella determinazione del danno. La banca può quindi essere convenuta avanti al giudice del luogo in Italia ove domiciliato il promotore B dell'art. 7 numero 2 del citato Regolamento il quale prevede che, per gli illeciti dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in altro davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire dovendosi prendere in considerazione, quale luogo del fatto generatore del danno, la sede del Casino di Saint Vincent in Valle d’Aosta. La banca britannica contesta la richiesta declaratoria di giurisdizione italiana, evidenziando la diversità dei titoli dell'assunta responsabilità rispettivamente una condotta materialmente truffaldina ovvero la non vigilanza per la normativa antiriciclaggio . Viene poi segnalato il rischio di potenziali decisioni incompatibili per l'ipotesi di ritenuta violazione della legge antiriciclaggio ed esclusione dell'illecita sottrazione di danaro da parte del promotore. Sostiene inoltre la banca che le operazioni del promotore finanziario sarebbero tutte avvenute in Gran Bretagna mediante flussi di denaro transitati per il tramite della propria società inglese. Decide il giudice italiano anche se sono coinvolte società e banca inglesi. Reputano le Sezioni Unite che debba sussistere la giurisdizione italiana in applicazione all’art. 8 del Regolamento UE numero 1215/12 secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta 1 in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata . Osservano le Sezioni Unite che, nella fattispecie, la responsabilità ascritta ai convenuti, benché fondata su violazioni di norme diverse, appare identicamente di natura extracontrattuale ciò per esser stati chiamati in solido A il promotore e la sua società di diritto inglese a rispondere di un illecito sostanzialmente coincidente con una condotta penalmente prevista truffa B la banca a rispondere di una condotta omissiva, in violazione delle regole inglesi di Money Laundering Regulations, attuative della III Direttiva UE sull'antiriciclaggio 2005/60/CE. A detta delle Sezioni Unite, il fatto è stato allegato come unitario, posto che l'esercizio della complessa azione di responsabilità, per gli effetti risarcitori invocati, implica l'accertamento di tutte le condotte che, anche solo oggettivamente e pur senza concorso soggettivo tra i rispettivi autori, hanno determinato la definitiva perdita delle somme date in investimento dai ricorrenti al promotore. Escluso il rischio di decisioni incompatibili. Aggiungono le Sezioni Unite che una piena utilità recuperatoria delle azioni intraprese è stata configurata dai ricorrenti ove, in primo luogo, il giudizio pervenga ad una dichiarazione di responsabilità sia del promotore che della sua società, rappresentando l'accertamento del relativo titolo requisito indispensabile per delineare la sequenza causale che, attraverso le omissioni di controllo della banca, conduca a dimostrare che queste hanno consentito la perdita di disponibilità definitiva delle somme in quel modo reperite. In questo contesto, puntualizzano le Sezioni Unite, una pronuncia negativa quanto al primo profilo di responsabilità avrebbe la portata di interrompere il nesso causale rispetto alla produzione del danno definitivo - richiesto in solido - ed imputabile alla mancata attivazione, fondata o meno, dei poteri di sospensione delle operazioni ordinate e non certo revocate o contestate dal terzo società del promotore alla banca stessa. A detta della Suprema Corte, un’eventuale declaratoria di omessa vigilanza sull'operazione e omessa segnalazione alle autorità regolatorie in Gran Bretagna non sembrerebbe poter integrare il più complesso titolo di responsabilità prospettato dai ricorrenti, necessario affinché sia conseguita una condanna risarcitoria del danno denunciato in capo al promotore e alla sua società, la cui responsabilità è parimenti indispensabile, nella prospettiva di connettersi alle attività di mancato presidio finanziario sui capitali riferibili alla banca, in essa transitati e non monitorati. Sul punto viene richiamato precedente decisione delle Sezioni Unite numero 11519/17 secondo cui non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto . Sussiste la giurisdizione italiana anche in forza dell’art. 7 numero 2 del Regolamento UE numero 1215/12. Le Sezioni Unite ritengono, infine, che la giurisdizione italiana sia comunque confermata in base alla prospettazione delle condotte dei convenuti quali integranti illeciti civili dolosi o colposi. È di ausilio l’art. 7 numero 2 Regolamento UE numero 1215/2012 secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Viene al riguardo citata la recente pronuncia CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19 VFK c. Volkswagen , con la quale si è risposto affermativamente all'interrogativo se l'articolo 7, punto 2, del regolamento numero 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro . Precisano le Sezioni Unite che nella vicenda in esame sia l' attività di negoziazione tra il promotore e i ricorrenti organizzativa della raccolta di somme con flusso verso trust di diritto inglese, mai regolarizzati , già instauratrice della fattispecie, sia quella di dissipazione di quelle stesse somme - di fatto illecitamente acquisite - nel contesto del gioco organizzato, dunque quale danno-evento, risultano espletate in Italia. Ne consegue, anche per questa via, che la giurisdizione fa riferimento al luogo nell'ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, non quale mera conseguenza di depauperamento patrimoniale, ma specificamente attinente all'illecito asseritamente patito, laddove le stesse somme consegnate per investimento finanziario risultavano per lo più e invece dissipate, e ciò anche se l'azione è rivolta contro un soggetto con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali diretti come deciso in sentenza CGUE 29 luglio 2019, in C-451/18 e che viene convenuto per una violazione commessa in altro Stato come deciso da CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19 . Di qui la competenza internazionale del giudice italiano.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 20 – 30 ottobre 2020, n. 24110 Presidente Spirito – Relatore Ferro Fatti di causa 1. S.G. , SEGHETTI & amp SONS LTD, D.N.S. , P.M. , D.P. , D.S.M. propongono ricorso per regolamento di giurisdizione nel procedimento civile, promosso ex art. 702-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Aosta, n. 74/2019, nel quale sono stati convenuti, in giudizio di responsabilità, R.P. , ARTIUM PARTNERS LTD e BARCLAYS BANK PLC 2. i ricorrenti hanno avanzato la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’operato di R.P. che nel , con la società di diritto inglese dal medesimo interamente partecipata e amministrata ARTIUM LTD, avrebbe realizzato artifizi e raggiri rappresentando se stesso quale esperto finanziario e così raccogliendo dai primi un’ingente somma Euro 3.158.419 , da immettere in distinti trust poi non costituiti con la debita registrazione , con finalità d’investimento e nomina della ARTIUM quale trustee i versamenti, effettuati sui conti correnti di ARTIUM costituiti presso la banca BARCLAYS, venivano invece deviati in spese voluttuarie, effettuate da R. in gran parte presso case di gioco, tra cui omissis , in omissis 3. R. e ARTIUM sono stati chiamati a rispondere per responsabilità extracontrattuale, BARCLAYS a sua volta per aver omesso di applicare la normativa inglese antiriciclaggio MLR, The Money Laundering Regulations , attuativa della corrispondente Direttiva UE, così non astenendosi dal dar corso alle relative operazioni sospette, e tutti in solido in particolare, nella prospettazione della domanda, il danno non si sarebbe verificato se la banca non avesse mancato di qualificare come sospetti i 48 bonifici in ingresso e a distanza ravvicinatissima, per rilevanti importi, sui conti di una società ARTIUM sino a quel momento inattiva, con oggetto sociale commerciale incompatibile vendita all’ingrosso di abbigliamento e calzature , così come le centinaia di pagamenti in uscita, anch’essi incompatibili con la corretta gestione di una società commerciale, perché ben 133 con carta di credito e per 2,3 milioni Euro verso un soggetto ad altissimo rischio di riciclaggio, come una casa di gioco 4. la giurisdizione del giudice italiano, contestata dalla controricorrente banca avente sede in omissis ed oggetto di rilievo critico del giudice istruttore in atto di rinvio d’udienza , è sostenuta dai ricorrenti con riguardo alle domande verso tutte le parti e nello specifico verso BARCLAYS in virtù dell’art. 8, n. 1 Regolamento UE n. 1215/2012, stante il loro collegamento stretto, essendo il contesto una stessa fattispecie di fatto e di diritto, avendo in prospettazione la banca fornito un apporto causale negligente decisivo nella determinazione del danno e coincidendo esso con quello richiesto agli altri soggetti, così potendosi tutti convenire avanti al giudice del luogo in Italia in cui anche solo uno sia domiciliato in tal caso il R. 5. egual titolo di radicamento della giurisdizione italiana sarebbe poi nell’art. 7, n. 2 Reg. n. 1215 cit. che, per gli illeciti dolosi o colposi, prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in altro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, inteso - nella vicenda - il luogo del fatto generatore del danno, coincidente con la sede del omissis 6. BARCLAYS avversa la richiesta declaratoria di giurisdizione italiana, contestando sia il collegamento fra le domande, sia il rischio di decisioni incompatibili quanto al primo, i titoli dell’assunta responsabilità sarebbero diversi rispettivamente una condotta materialmente truffaldina ovvero la non vigilanza per la normativa antiriciclaggio quanto al secondo, le potenziali decisioni resterebbe non interagenti, senza conflitto, anche per l’ipotesi di ritenuta violazione delle MLR da parte di Barclays ed esclusione dell’illecita sottrazione di danaro da parte di R. e ARTIUM in ogni caso, era dubbio che almeno uno dei convenuti fosse domiciliato in Italia, posto che l’unico con tale requisito R. in realtà risultava irreperibile da Taranto sin dall’aprile del 2012 7. avendo riguardo al criterio dell’art. 7, n. 2 Reg. UE n. 1215/2012, BARCLAYS contesta che, per la relativa previsione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, possano avere rilievo le condotte dissipative di R. , quali attuate - ma nemmeno del tutto - in Saint Vincent invero, le operazioni attuate da R. con ARTIUM sono state tutte prospettate siccome avvenute in omissis , ivi essendo stato acceso il conto della società presso cui sono stati effettuati i versamenti, nonché l’altro conto di ritrasferimento delle somme, così come in quel territorio R. avrebbe dato disposizioni di reimpiego delle somme a proprio vantaggio ed ancora in omissis la banca avrebbe omesso la vigilanza. Ragioni della decisione Considerato che 1. osserva preliminarmente il Collegio che il regolamento proposto è ammissibile entrambe le parti danno atto che il giudice istruttore ha già operato un primo rilievo di difetto di giurisdizione di tutte le domande attoree, così sollevando il dubbio sulla giurisdizione italiana, ma all’interno di un provvedimento istruttorio il rinvio d’udienza per una più corretta organizzazione del contraddittorio che non ha assunto veste definitiva trova così applicazione il principio per cui la effettiva preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilità del mezzo Cass. s.u. 1605/2020 , difettando tale connotato ove ricorra, come nella specie, una delibazione sulla giurisdizione ancora suscettibile di ripensamento 2. va ancora premesso che non sussistono elementi sufficienti per escludere, come meramente posto in dubbio dal controricorrente, che almeno una delle parti R. fosse domiciliata in Italia Taranto , posto che a tale conclusione, allo stato degli atti, non può pervenirsi in considerazione della sola irreperibilità attestata in notifica di un singolo atto, nè può affermarsi un diverso e specifico domicilio di tale parte in altro Stato diverso dall’Italia la relativa constatazione meramente anagrafica, se ha determinato appunto l’iter notificatorio ai sensi dell’art. 143 c.p.c. correttamente operato, per quanto qui rileva , va invero contrapposta ad un complesso di elementi fattuali, già introdotti in giudizio e apprezzabili, come la stessa ultima residenza anagrafica ancora in Taranto senza altre informazioni di trasferimento all’estero , la conclusione in quella città delle trattative e intese d’investimento con i ricorrenti le loro famiglie, le società di riferimento , le massicce operazioni di gioco presso il omissis in pieno utilizzo delle somme revenienti dai fondi appositamente costituiti su società proprie estere e però in Italia spese a tali circostanze non possono essere aggiunte quelle riportate nella seconda memoria depositata ex art. 380-ter c.p.c. dai ricorrenti, non risultando la prova della notifica alla controparte di tale atto 3. ritiene il Collegio sussista la giurisdizione italiana, trovando in primo luogo applicazione l’art. 8, n. 1 REGOLAMENTO UE N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per il quale Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta 1 in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata 4. va invero dato corso all’orientamento, seguito da queste Sezioni Unite nella ordinanza n. 11519/2017, secondo il quale è ben vero che l’art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 oggi sostituito dall’art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012 va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all’altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell’accoglimento di una di esse a riflettersi sull’entità dell’interesse sotteso all’altra nella fattispecie tuttavia, la responsabilità ascritta ai convenuti, benché fondata su violazioni di norme diverse, appare identicamente di natura extracontrattuale almeno in prospettazione , essendo chiamati in solido R. e ARTIUM a rispondere di un illecito sostanzialmente coincidente con una condotta penalmente prevista truffa e la banca di una condotta omissiva, in violazione delle regole inglesi di MLR 2007, attuative della III Direttiva UE sull’antiriciclaggio 2005/60/CE il fatto è però stato allegato come unitario, posto che l’esercizio della complessa azione di responsabilità, per gli effetti risarcitori invocati, implica l’accertamento di tutte le condotte che, anche solo oggettivamente e pur senza concorso soggettivo tra i rispettivi autori, hanno determinato la definitiva perdita delle somme date in investimento dai ricorrenti a R. , affluite su società prima inerte e ad oggetto sociale diverso, subito deviate su società terze e parimenti improprie, quanto ad attività dichiarata, rispetto alle altrettanto massicce e rapide operazioni di spesa, riconoscibilmente qualificabili - in thesi - in collegamento con indice di rischiosità tanto evidente quanto paradigmatico 5. inoltre, la stessa configurazione di indifferenza o compatibilità di decisioni potenzialmente diverse, va del tutto esclusa una piena utilità recuperatoria delle azioni intraprese è stata invero configurata dai ricorrenti ove, in primo luogo, il giudizio pervenga ad una dichiarazione di responsabilità sia di R. che della ARTIUM, società di raccolta dei flussi finanziari dal primo illecitamente utilizzati, rappresentando l’accertamento del relativo titolo requisito indispensabile per delineare la sequenza causale che, attraverso le omissioni di controllo della banca, conduca a dimostrare che esse hanno consentito la perdita di disponibilità definitiva delle somme in quel modo reperite il che impone di ipotizzare che una pronuncia negativa quanto al primo profilo di responsabilità avrebbe la portata di interrompere il nesso causale rispetto alla produzione del danno definitivo - richiesto in solido - ed imputabile alla mancata attivazione, fondata o meno, dei poteri di sospensione delle operazioni ordinate e non certo revocate o contestate dal terzo ARTIUM alla banca stessa così come una eventuale declaratoria di omessa vigilanza sull’operazione e omessa segnalazione alle autorità regolatorie delle operazioni bancarie, in omissis , quand’anche in sé pronunciata, non parrebbe integrare automaticamente il più complesso titolo di responsabilità prospettato dai ricorrenti e necessario affinché sia conseguita una condanna risarcitoria altresì del danno denunciato in capo a R. -ARTIUM, la cui responsabilità è dunque parimenti indispensabile, nella utile prospettiva di connettersi alle attività di mancato presidio finanziario sui capitali riferibili alla banca, in essa transitati e non monitorati 6. può così affermarsi che non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto Cass. s.u. 11519/2017 parimenti, appare rispettato il limite esterno di applicazione del principio, formulato in tema dalla Corte di Giustizia in C-366/13 nella decisione 20 aprile 2016 Profit Investment SIM S.p.A. per cui l’art. 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001 sostanzialmente riprodotto nell’art. 8 n. 1 Regolamento UE n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione 7. altresì CGUE in C-98/06 con sentenza 11 ottobre 2007 Freeport Plc , aveva premesso, con riguardo alla medesima norma del Regolamento Bruxelles I, che, da un lato, la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all’applicazione di tale disposizione dovendosi comunque verificare se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale riguardo, l’esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni. Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio , questione allo stato non prospettata 8. alla medesima conclusione affermativa della giurisdizione italiana, a prescindere dalla più esatta competenza interna Cass. s.u. 6456/2020 , può altresì pervenirsi in base alla prospettazione delle condotte dei convenuti siccome integranti illeciti civili dolosi o colposi, soccorrendo allora l’art. 7, n. 2 Regolamento UE n. 1215 del 2012 ove permette che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire 9. a tenore della sentenza CGUE 29 luglio 2019, in C-451/18 Tibor-Trans Fuvarozo ès Kereskedelmi Kft è stato ricordato che, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 7, punto 2, del Regolamento n. 1215/2012, detta nozione riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi inoltre, è vero che, quanto alla determinazione del luogo in cui si è concretizzato un simile danno quest’ultimo dipende dalla questione se si tratti di un danno iniziale, derivante direttamente dall’evento generatore del danno, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza ai sensi dell’art. 7, punto 2 o se si tratti di conseguenze negative successive, che non possono fondare un’attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione ed ancora che infatti la CGUE ha precisato che la predetta nozione non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo per cui non comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato più recentemente tuttavia CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19 VFK c. Volkswagen , ha risposto affermativamente all’interrogativo se l’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 , debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro 10. nella vicenda, in realtà, sia l’attività di negoziazione tra R. e i ricorrenti organizzativa della raccolta di somme con flusso verso trust di diritto inglese, mai regolarizzati , già instauratrice della fattispecie, sia quella di dissipazione di quelle stesse somme - di fatto illecitamente acquisite secondo la causa petendi - nel contesto del gioco organizzato, dunque quale danno -evento, risultano espletate in Italia può pertanto affermarsi che, anche per questa via, la giurisdizione fa riferimento al luogo nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, non quale mera conseguenza di depauperamento patrimoniale, ma specificamente attinente all’illecito asseritamente patito, laddove le stesse somme consegnate per investimento finanziario risultavano per lo più e invece dissipate, e ciò anche se l’azione è rivolta - tra gli altri - contro un soggetto con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali diretti come infatti deciso in sentenza CGUE 29 luglio 2019, in C-451/18 e che viene convenuto per una violazione commessa in altro Stato come deciso da CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19 11. quanto alla precisa localizzazione del giudice nazionale dotato di competenza territoriale, si osserva infine - come anticipato - che la soluzione di tale questione esula dal perimetro del regolamento di giurisdizione e semmai potrà essere oggetto di esame nel prosieguo del giudizio di merito, poiché appare affidata esclusivamente alla lex fori la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, posto che la violazione delle norme di competenza del citato Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto Cass. s.u. 6456/2020 va dunque dichiarata la competenza internazionale del giudice italiano in merito alle domande svolte circa le spese del presente regolamento di giurisdizione, il relativo provvedimento va rimesso al giudice presso il quale prosegue il giudizio. P.Q.M. dichiara che la competenza internazionale in merito alle domande svolte dai ricorrenti nel procedimento avanti al Tribunale di Aosta n. 74/2019 spetta al giudice italiano rimette al giudice presso cui procede il giudizio la determinazione delle spese del presente procedimento.